Cassazione Civile, Ordinanza n. 35078/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha cassato la sentenza d'appello e, decidendo direttamente nel merito, ha rigettato la domanda del lavoratore nei confronti dell'INPS, dichiarando prescritto il diritto al pagamento delle retribuzioni insolute a carico del Fondo di garanzia. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito per l'alterno esito e ha posto a carico del lavoratore le spese del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di un lavoratore volta a ottenere dall'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento dell'ultima mensilità di retribuzione rimasta insoluta dopo l'insolvenza del datore di lavoro. In primo grado l'INPS era stato condannato al pagamento di euro 1.395,94; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo non prescritto il credito perché la domanda amministrativa del 30 marzo 2017 e il successivo ricorso amministrativo del 15 gennaio 2019 avevano, a suo dire, impedito il decorso del termine annuale. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 2, quinto comma, d.lgs. 80/1992 e dell'art. 97, ultimo comma, r.d. 1827/1935. Ha sostenuto che l'effetto sospensivo della prescrizione cessa allo spirare del procedimento amministrativo, che nel caso concreto si sarebbe concluso dopo 210 giorni dalla domanda, o comunque dopo 300 giorni solo in presenza di tempestivo ricorso amministrativo; poiché il ricorso amministrativo e quello giudiziario erano stati proposti molto dopo, il diritto del lavoratore si era già prescritto. La Corte ha ritenuto il motivo fondato, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato la domanda del lavoratore, dichiarando la prescrizione del credito; ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato il lavoratore alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 80/1992
La domanda amministrativa per ottenere l'intervento del Fondo di garanzia apre il procedimento amministrativo e, secondo l'orientamento richiamato, sospende il decorso della prescrizione fino alla sua conclusione; tuttavia la sospensione non può protrarsi oltre i termini massimi previsti, che variano in base all'attivazione o meno del ricorso amministrativo tempestivo.
art. 97 r.d. 1827/1935
Richiamato dall'INPS per sostenere che, in mancanza di tempestivo ricorso amministrativo, il procedimento si definisce e l'effetto sospensivo della prescrizione cessa secondo la scansione temporale prevista dalla disciplina previdenziale.
art. 2 l. 297/1982
Individua i presupposti del diritto del lavoratore alla prestazione del Fondo di garanzia: insolvenza del datore di lavoro e verifica del credito nelle sedi previste.
artt. 1 e 2 d.lgs. 80/1992
Confermano che il credito verso l'INPS-Fondo di garanzia è autonomo rispetto a quello verso il datore di lavoro e si perfeziona solo al verificarsi dei presupposti di legge.
artt. 25 e 46 l. 88/1989
La presentazione della domanda di prestazione secondo le regole previdenziali vale come atto interruttivo della prescrizione e determina l'apertura del procedimento amministrativo; la sospensione dura fino alla sua conclusione.
art. 46, commi 5 e 6, l. 88/1989
Disciplina la durata del procedimento amministrativo e il meccanismo del silenzio-rigetto, rilevanti per determinare il termine massimo di sospensione della prescrizione.
art. 7 l. 533/1973
È richiamato per la scansione del termine di 120 giorni dalla domanda amministrativa ai fini della formazione del silenzio-rifiuto.
art. 98 r.d.l. 1827/1935
È richiamato quale fonte del termine per proporre ricorso amministrativo e del successivo meccanismo di silenzio-rigetto, in coerenza con la disciplina previdenziale applicabile.
art. 644 c.p.c.
Richiamato per escludere che, in assenza di opposizione tardiva o di accertamento ex art. 644 c.p.c., rilevi la sola mancata riuscita della notificazione del decreto ingiuntivo ai fini dell'efficacia dell'atto.
art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c.
La Corte escludeva la novità della questione e osservava che, poiché essa era già stata esaminata dalla sentenza impugnata, non era necessario per il ricorrente allegare specificamente dove l'avesse dedotta nei precedenti gradi.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Consente alla Corte, una volta accolto il ricorso e non necessari ulteriori accertamenti di fatto, di cassare la sentenza e decidere nel merito rigettando la domanda.
Massime di principio
- Il credito del lavoratore verso il Fondo di garanzia ha natura di credito previdenziale autonomo rispetto al credito retributivo verso il datore di lavoro insolvente; esso sorge solo quando ricorrono i presupposti di legge e prima di tale momento non può decorrere la prescrizione.
- La presentazione della domanda amministrativa per ottenere la prestazione del Fondo di garanzia interrompe la prescrizione e apre il procedimento amministrativo, il quale sospende il decorso del termine fino alla sua definizione.
- Se l'INPS non provvede e il richiedente non propone tempestivo ricorso amministrativo, la sospensione non può estendersi per l'intero periodo massimo astratto di 300 giorni, ma cessa allo spirare del termine previsto dalla disciplina applicabile; da quel momento riprende a decorrere la prescrizione annuale.
- Quando la questione di diritto è già stata affrontata dal giudice di merito, nel ricorso per cassazione non è necessaria un'ulteriore deduzione di specificità circa la precedente allegazione della questione, se la Corte può controllare direttamente dagli atti la sua trattazione.
- Se la causa è matura e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, accolto il ricorso, può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., rigettando la domanda originaria.
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