Cassazione Penale, Sentenza n. 5730/2022 del 17/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per falsità materiale in certificato amministrativo (artt. 477 e 482 c.p.), deducendo principalmente "travisamento del fatto" e contraddittorietà della motivazione, lamentando anche omessa valutazione dell'attendibilità della confessione di terzo (Marcello De Giorgi) e sostenendo la tesi del falso "grossolano".
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura per travisamento del fatto non fosse adeguatamente fondata: il ricorrente non ha indicato gli atti processuali, l'elemento fattuale contestato, la prova della verità di tale elemento né la decisività del presunto travisamento. La Corte ha inoltre ritenuto congrua la valutazione sulla non "grossolanità" del falso e adeguata la valutazione delle dichiarazioni autoaccusatorie di De Giorgi (ritenute compiacenti e valutate insieme ad altri elementi documentali). Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale
I reati contestati sono falsità materiale in certificato amministrativo commessa dal privato; la condanna del ricorrente è stata confermata in base alla valutazione complessiva delle prove documentali e delle dichiarazioni.
Codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Limita il sindacato della Cassazione sulla motivazione: la censura per "travisamento della prova" è ammissibile solo se l'invocante dimostra la decisività dell'errore e soddisfa requisiti precisi; la Corte verifica solo la logica apparente della motivazione, non la rivalutazione del merito.
Codice di procedura penale
Disposizione che autorizza la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente a euro 3.000.
Legge
L. n. 46/2006 (modifica art. 606 c.p.p.)
Richiamata per spiegare il quadro normativo che ha ristretto l'oggetto del sindacato della Cassazione sul travisamento della prova, rendendo più stringenti i presupposti di ammissibilità delle relative censure.
Massime di principio
- Un ricorso per "travisamento del fatto" in Cassazione è generalmente inammissibile se si limita a chiedere una diversa rivalutazione del merito; per essere ricevibile deve indicare l'atto processuale, l'elemento fattuale emergente, fornire prova dell'elemento stesso e dimostrarne la decisività rispetto alla decisione impugnata.
- Le confessioni o dichiarazioni autoaccusatorie di un terzo non sono automaticamente esimenti: la loro efficacia va valutata nel contesto probatorio complessivo e possono essere ritenute compiacenti o non credibili se contraddette da elementi documentali.
- La nozione di "falso grossolano" è restrittiva: è tale solo quando la falsificazione è immediatamente riconoscibile "ictu oculi" senza necessità di approfondimenti; se la rilevazione richiede confronti o indagini, il falso non è considerato grossolano.
- In Cassazione il controllo sulla motivazione è limitato a verificarne la coerenza logica e la non manifesta illogicità; non è consentita una nuova valutazione delle risultanze di fatto salvo i casi in cui emerga un'evidente e 'ictu oculi' illogicità.
- La proposizione di ricorsi infondati o meramente assertivi può comportare, oltre all'inammissibilità, la condanna alle spese e l'obbligo di versamenti alla Cassa delle ammende se ricorrono profili di colpa.
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