Cassazione Penale, Sentenza n. 855/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 15/06/2023 del Tribunale di Catanzaro che, in sede di riesame, aveva annullato l'ordinanza del G.I.P. del 01/06/2023 relativamente alla partecipazione ad associazione di 'ndrangheta e ai delitti in materia di armi, confermando però la misura cautelare (sostituita con arresti domiciliari) con riferimento al concorso in estorsione aggravata. Il ricorrente censura: (1) la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, cod. pen., sia sotto il profilo della finalità di agevolazione del sodalizio sia sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso, sostenendo che egli aveva agito per lucro personale e non in funzione di rafforzare la cosca e che non vi erano elementi per ritenere che conoscesse o avesse partecipato al metodo mafioso; (2) l'adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare, in particolare non considerando il lungo intervallo temporale (fatti del 2019) e la scarsa attualità del pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato il Tribunale per ragioni motivazionali ed istruttorie: mancanza di specificazione su come l'azione del ricorrente avesse evocato la forza intimidatrice tipica del metodo mafioso e carenza di elementi a dimostrazione della consapevolezza della finalità di agevolazione della consorteria. Inoltre la Corte ha ritenuto la valutazione cautelare carente, soprattutto in considerazione del significativo lasso di tempo (oltre quattro anni) trascorso dai fatti e della mancanza di indici concreti di persistenza del pericolo di reiterazione. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
L'aggravante richiede: a) l'utilizzo del "metodo mafioso", ossia modalità esecutive idonee a evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso; b) la finalità soggettiva di agevolare la consorteria, che può comunicarsi al concorrente se questi è consapevole della finalità perseguita dall'autore principale. La Corte richiede motivazione specifica per entrambe le componenti e non accetta affermazioni generiche.
art. 59 cod. pen. (colpa, ignoranza)
Richiamato rispetto alla possibilità che la partecipazione al metodo mafioso sia imputata anche per colpa/ignoranza: la Corte osserva che non risultano elementi per ritenere che il ricorrente fosse anche per colpa inconsapevole del metodo mafioso degli altri.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020; art. 94, comma 2, d.lgs. 150/2022; art. 5-duodecies, d.l. 162/2022 convertito con legge 199/2022
Norme procedurali che hanno consentito la trattazione del ricorso senza intervento delle parti (disposizioni sulla disciplina temporanea e proroghe procedurali).
Giurisprudenza richiamata (Sez.1, n. 38770/22; Sez.1, n. 39836/23; Sez. U, n. 8545/19; Sez.6, n. 31587/23)
La Corte si è richiamata alla giurisprudenza secondo cui: il "metodo mafioso" va concretamente dimostrato attraverso modalità evocative di intimidazione; la finalità di agevolazione è soggettiva e può comunicarsi per consapevolezza; e che nella verifica delle esigenze cautelari va considerato il "tempo silente" e la presenza di indici concreti di pericolo di reiterazione.
Massime di principio
- Per configurare l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, è necessario indicare e motivare chiaramente sia il profilo del "metodo mafioso" (modalità esecutive idonee a evocare forza intimidatrice) sia la consapevolezza, da parte del concorrente, della finalità di agevolazione della consorteria; affermazioni generiche non sono sufficienti.
- La mera contiguità o relazione con esponenti mafiosi e la conoscenza della loro caratura non bastano, da sole, a dimostrare che l'agente abbia utilizzato il metodo mafioso o condiviso la finalità di rafforzare la cosca; è richiesta prova o motivazione specifica.
- Se un concorrente ha agito per profitto personale, l'aggravante si applica solo se è dimostrabile che fosse consapevole della finalità agevolativa perseguita dal compartecipe.
- Nella valutazione delle misure cautelari occorre considerare il tempo trascorso dai fatti ("tempo silente"): un lungo intervallo senza segnali di persistenza dei rapporti o di attività criminosa rilevante può rendere inidonea la misura custodiale, salvo elementi concreti che giustifichino il rischio di reiterazione.
- Nei ricorsi per vizi di motivazione il giudice di legittimità può annullare la decisione quando la motivazione sia apodittica o non dia conto degli elementi essenziali richiesti dalla fattispecie aggravata o dalla valutazione cautelare.
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