Ordinanza n. 10658/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento per l'annullamento 1) del provvedimento di rigetto del visto di ingresso emesso dall'Ambasciata d'Italia al Cairo in data 08/09/2025, protocollo n. 930, pratica n. 220027293; 2) del provvedimento di rifiuto del nulla osta emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Milano in data 11/08/2025, comunicato con istanza n. MI561028547B, per "decorrenza dei termini" ai sensi dell'art. 22 comma 5-quinquies del d.lgs. 286/98; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto di ingresso e rifiuto del nulla osta al lavoro per decorrenza dei termini
Esito
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso emesso dall'Ambasciata d'Italia al Cairo e il rifiuto del nulla osta emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Milano per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. 286/1998. In via processuale, il TAR ha rilevato che la procura alle liti depositata non era stata validamente autenticata. La procura rilasciata all'estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; non può essere autenticata dal difensore italiano, neppure mediante collegamento video a distanza. Per poter essere utilizzata in Italia, deve inoltre essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, per gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, munita di apostille. La parte ha chiesto la rimessione in termini per errore scusabile in relazione al tardivo deposito di una procura valida, deducendo difficoltà che il giudice ha ritenuto meritevoli di accoglimento.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di rimessione in termini per errore scusabile e, rilevata l'invalidità formale della procura depositata, ha assegnato alla parte ricorrente un termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare una procura alle liti ritualmente sottoscritta, autenticata secondo la legge dello Stato estero e munita di legalizzazione consolare o, se applicabile, di apostille. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui il giudizio instaurato da un difensore privo di jus postulandi conferito nelle forme di legge non è validamente instaurato ed è inammissibile. La causa non è stata definita nel merito: la trattazione è stata differita a una successiva camera di consiglio, attivabile mediante istanza della parte ricorrente. Non emerge dal testo una pronuncia sulle spese.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998
per "decorrenza dei termini"
Richiamato quale base normativa del rifiuto del nulla osta al lavoro, ma non esaminato nel merito.
art. 33 d.P.R. 445/2000
Indicato quale fondamento dell'obbligo di legalizzazione della procura rilasciata all'estero da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011
Indicato quale ulteriore fondamento dell'adempimento di legalizzazione consolare della procura estera.
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, legge 1253/1966
Prevede, in alternativa alla legalizzazione consolare, l'apostille per i documenti provenienti da Stati aderenti alla Convenzione.
art. 99 c.p.a.
Non richiamato nel testo come base della decisione; la pronuncia dell'Adunanza Plenaria è richiamata quale precedente interpretativo.
sentenza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato 2 ottobre 2025, n. 11
un giudizio radicato da parte di un legale cui lo jus postulandi non è stato conferito nelle forme di legge non è validamente instaurato ed il relativo ricorso è, pertanto, inammissibile
La valida instaurazione del giudizio presuppone il conferimento dello jus postulandi mediante una procura alle liti conforme alle forme prescritte dalla legge.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme alla disciplina nazionale a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, ai fini dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La procura alle liti rilasciata all'estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; il difensore italiano non può autenticarla, poiché il relativo potere non si estende oltre il territorio nazionale, e tale limite non è superabile mediante collegamenti video a distanza.
- Per essere validamente utilizzata in un giudizio amministrativo italiano, la procura alle liti formata all'estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, se il documento proviene da uno Stato aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, munita di apostille.
- Il giudizio instaurato da un difensore al quale lo jus postulandi non sia stato conferito nelle forme di legge non è validamente instaurato e il ricorso è inammissibile.
- In presenza di un tardivo deposito di una procura valida, il giudice può concedere la rimessione in termini per errore scusabile quando le difficoltà allegate dalla parte risultino meritevoli di accoglimento, assegnando un termine perentorio per la regolarizzazione.
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