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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1727

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1727 della Commissione, del 10 luglio 2026, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda alcune disposizioni introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/996

Normativa europea32026R1727

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene in modo puntuale su due atti di esecuzione già esistenti per correggere e completare la disciplina di alcuni contingenti tariffari agricoli introdotti o modificati dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/996. Le modifiche riguardano, tra l’altro, le prove di attività commerciale richieste per taluni contingenti, le diciture da riportare nei titoli per un contingente di carni suine dal Paraguay, alcuni fattori di conversione e l’adeguamento dei quantitativi per il contingente del miele. Una parte delle correzioni ha efficacia retroattiva dal 1o maggio 2026.

Modifica tecnica dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 in materia di gestione di taluni contingenti tariffari agricoli, per recepire correzioni e adeguamenti derivanti dall’accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur.

Ambito di applicazione

Si applica alla gestione, da parte delle autorità e degli operatori economici, di specifici contingenti tariffari di importazione ed esportazione per prodotti agricoli disciplinati dai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988. Riguarda in particolare alcuni contingenti relativi a carni bovine, suine, pollame, miele e prodotti trasformati, con effetti su titoli di importazione, dichiarazioni doganali e regole di ripartizione dei quantitativi. Alcune disposizioni si applicano retroattivamente dal 1o maggio 2026; il regolamento entra invece in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica dei contingenti tariffari agricoli UE collegata all’ITA

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1727 della Commissione interviene su due regolamenti applicativi preesistenti in materia di gestione dei contingenti tariffari agricoli: il regolamento (UE) 2020/761, relativo ai contingenti gestiti con titoli di importazione ed esportazione, e il regolamento (UE) 2020/1988, relativo ai contingenti gestiti secondo il principio del "primo arrivato, primo servito". La finalità è correggere e completare alcune disposizioni introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/996, adottato per dare attuazione all’accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur (ITA).

Contesto e ratio dell’intervento

Dai considerando emerge che l’ITA si applica provvisoriamente dal 1o maggio 2026 e che, di conseguenza, anche le modifiche attuative introdotte dal regolamento (UE) 2026/996 producono effetti da tale data. La Commissione rileva tuttavia alcune imprecisioni e lacune tecniche: la necessità di fissare un quantitativo minimo per la prova di attività commerciale in taluni contingenti, di correggere diciture contraddittorie relative all’origine delle carni suine paraguayane, di introdurre fattori di conversione mancanti per alcuni prodotti a base di carne e di ricalibrare il quantitativo del contingente sul miele per evitare superamenti del quantitativo proporzionale annuale.

Ambito applicativo e atti modificati

Le modifiche riguardano la disciplina di specifici contingenti tariffari inseriti negli allegati dei regolamenti (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988. I settori interessati sono principalmente le carni bovine, suine e di pollame, alcune preparazioni e conserve di carne, e il miele. Gli interventi incidono sulla documentazione richiesta agli operatori, sulle indicazioni da riportare nei titoli di importazione, sui criteri di gestione dei contingenti e sui quantitativi ripartiti per sottoperiodi.

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale nei contingenti 09.4920 e 09.4925

Per i contingenti tariffari con numeri d’ordine 09.4920 e 09.4925, contenuti nell’allegato VIII del regolamento (UE) 2020/761, la riga relativa alla "prova dello svolgimento di un’attività commerciale" viene sostituita. La nuova formulazione precisa che:

  • la prova è richiesta solo quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760;
  • il quantitativo minimo previsto è pari a 25 tonnellate.

Correzione del contingente 09.4945 per carni suine originarie del Paraguay

Nell’allegato X del regolamento (UE) 2020/761, la casella relativa alle "diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso" per il contingente 09.4945 viene sostituita per chiarire che il contingente riguarda esclusivamente carni suine originarie del Paraguay. Il testo corretto impone che:

  • nella sezione 8 della domanda e del titolo sia indicato il paese di origine, con la casella "sì" barrata;
  • nei titoli basati sul modello di dati ELAN1L-AGRIM, nella sezione "Paese di origine" sia riportato il codice ISO 31166-1 alpha-2 del Paraguay;
  • nella sezione 24 o, in ELAN, nella sezione "Condizioni particolari/note particolari (testo libero)" compaia la dicitura: "documento di prova dell’origine: Mercosur; documento di cui all’articolo 3.30: Paraguay".

La modifica ha efficacia retroattiva dal 1o maggio 2026, data di applicazione del regolamento (UE) 2026/996. La Commissione motiva la scelta con l’assenza di domande di titoli nel periodo di maggio 2026, circostanza che esclude effetti pregiudizievoli sugli operatori già autorizzati.

Fattori di conversione e nuova tabella di prodotti nell’allegato XVI

Nell’allegato XVI, parte D, del regolamento (UE) 2020/761 sono inserite nuove righe tariffarie con i relativi coefficienti percentuali per diversi prodotti agricoli e trasformati. L’intervento serve, secondo i considerando, a colmare i fattori di conversione mancanti per la gestione di contingenti relativi a prodotti originari degli Stati del Mercosur, quando i quantitativi sono espressi in equivalente peso e occorre trasformare il peso del prodotto in equivalente peso carcassa.

Le aggiunte riguardano, in particolare:

  • carni bovine fresche e congelate, farine e polveri commestibili di carne bovina e talune preparazioni di carne bovina, con fattori dal 100 % al 135 %;
  • numerose voci di carni suine fresche, congelate, salate, in salamoia, secche o affumicate, frattaglie e preparazioni/conserve, con fattori prevalentemente del 100 %, ma anche 120 %, 130 %, 145 % e 30/60 % per talune preparazioni miste;
  • numerose voci di pollame, tra cui polli, tacchini, anatre, oche e faraone, freschi, refrigerati o congelati, nonché grasso di pollame e preparazioni/conserve di carne di pollame, con fattori generalmente del 100 %, ma anche 120 %, 125 %, 130 %, 140 % e 80/40 % per specifiche preparazioni.

Ricalcolo del contingente 09.0881 sul miele

Nell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1988, la riga "Quantitativo" del contingente tariffario 09.0881 viene sostituita. Il nuovo testo stabilisce che il quantitativo proporzionale del 2026 è pari a 7 500 000 kg e che i quantitativi annui successivi sono progressivamente pari a:

  • 15 000 000 kg nel 2027;
  • 22 500 000 kg nel 2028;
  • 30 000 000 kg nel 2029;
  • 37 500 000 kg nel 2030;
  • 45 000 000 kg dal 2031 in poi.

Per il 2026, il quantitativo proporzionale è ripartito in:

  • 1 402 040 kg per il sottoperiodo 1o maggio-30 giugno;
  • 1 875 000 kg per il sottoperiodo 1o luglio-30 settembre;
  • 1 722 960 kg per il sottoperiodo 1o ottobre-31 dicembre.

Per il 2027 e gli anni successivi, il quantitativo annuo è ripartito in misura del 25 % per ciascun sottoperiodo. La rettifica è stata resa necessaria dal superamento, nel primo sottoperiodo 2026, del quantitativo disponibile per 152 040 kg, eccedenza che viene detratta dall’ultimo sottoperiodo.

Entrata in vigore ed effetti temporali

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, il punto 2 dell’allegato I, relativo alla correzione del contingente 09.4945, si applica dal 1o maggio 2026. Il testo finale ribadisce la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, tipica del regolamento UE.

Disposizioni principali

Modifiche al regolamento (UE) 2020/761

Gli allegati VIII, X e XVI sono modificati. Nell’allegato VIII, per i contingenti 09.4920 e 09.4925, è precisato che la prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta solo quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760, con quantitativo minimo di 25 tonnellate. Nell’allegato X, per il contingente 09.4945, sono corrette le diciture specifiche relative all’origine delle carni suine, limitandole al Paraguay e imponendo l’indicazione del paese di origine nei titoli. Nell’allegato XVI, parte D, sono aggiunte nuove voci tariffarie e relativi fattori di conversione per carni bovine, suine e di pollame e per talune preparazioni e conserve.

Modifiche al regolamento (UE) 2020/1988

All’articolo 4, paragrafo 4 bis, secondo comma, viene chiarito che il rilascio elettronico del documento può avvenire secondo il modello di dati ELAN1L-TCDOC e che, nel periodo transitorio, si applicano gli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento (UE) 2020/761. Inoltre, l’allegato I è modificato per il contingente 09.0881, con rideterminazione del quantitativo proporzionale 2026 del miele e sua ripartizione per sottoperiodi, nonché con la ripartizione del quantitativo annuo 2027 e anni successivi in misura del 25 % per ciascun sottoperiodo.

Correzione retroattiva del contingente 09.4945

La correzione delle diciture per il contingente di carni suine originarie del Paraguay è applicabile dal 1o maggio 2026, in coerenza con la data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2026/996. La rettifica è motivata dall’esigenza di evitare confusione sull’ambito del titolo rilasciato, anche perché per il primo sottoperiodo 2026 non erano state presentate domande e non erano stati rilasciati titoli.

Adeguamento del contingente 09.0881 sul miele

Per evitare il superamento del quantitativo proporzionale annuale del 2026, l’eccedenza di 152 040 kg registrata nel primo sottoperiodo è detratta dal quantitativo dell’ultimo sottoperiodo del 2026. Il nuovo testo dell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1988 stabilisce anche i quantitativi proporzionali per il 2026 e i quantitativi annui per il 2027 e gli anni successivi.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il punto 2 dell’allegato I si applica dal 1o maggio 2026. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunecommercio internazionaledoganecontingenti tariffariorganizzazione comune dei mercati

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