Regolamento (UE) 2026/1743
Regolamento (UE) 2026/1743 del Consiglio, del 10 luglio 2026, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda l’accesso della Procura europea e dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode alle informazioni sull’imposta sul valore aggiunto a livello dell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regime di cooperazione amministrativa in materia di IVA per consentire a EPPO e OLAF un accesso più diretto e mirato a informazioni rilevanti per la lotta alle frodi transfrontaliere. Introduce anche obblighi specifici di trasmissione a tali organi delle relazioni di analisi di Eurofisc e delle ulteriori informazioni richieste nei singoli casi. L’accesso è circoscritto a ricerche mirate, con forti garanzie di protezione dei dati, audit trail e controlli tecnici demandati alla Commissione mediante atti di esecuzione. La disciplina decorre in via generale dal 17 agosto 2027, con un differimento al 1o luglio 2030 per una delle nuove modalità di accesso.
Modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per disciplinare l’accesso della Procura europea (EPPO) e dell’OLAF alle informazioni IVA a livello dell’Unione, inclusi CESOP e VIES centrale, nonché lo scambio di relazioni di analisi di Eurofisc.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, per i profili previsti, alle istituzioni e agli organi dell’Unione coinvolti nello scambio e nell’accesso alle informazioni IVA. Riguarda in particolare Eurofisc, la Commissione, l’EPPO e l’OLAF, nonché le autorità competenti degli Stati membri preposte all’applicazione della legislazione relativa all’IVA. Le nuove regole incidono sull’accesso a specifiche categorie di dati IVA a livello UE, con limiti temporali e funzionali e con esclusioni rilevanti per le ricerche non mirate e per le informazioni del sistema TNA di Eurofisc, che restano fuori dall’accesso centralizzato. Le disposizioni si applicano dal 17 agosto 2027, salvo l’articolo 1, punto 3), applicabile dal 1o luglio 2030.
Modifica del regolamento (UE) n. 904/2010 sull’accesso di EPPO e OLAF ai dati IVA
Il regolamento 2026/1743 interviene sul sistema di cooperazione amministrativa in materia di IVA per rafforzare il contrasto alle frodi transfrontaliere e migliorare il coordinamento tra autorità fiscali, Eurofisc, Procura europea e OLAF. Il legislatore evidenzia che il quadro previgente non disciplinava in modo espresso l’accesso di EPPO e OLAF alle informazioni IVA di livello unionale, né lo scambio strutturato dei risultati delle analisi di Eurofisc.
Finalità e logica dell’intervento
La ratio della riforma è duplice: da un lato, consentire a EPPO di ottenere più rapidamente informazioni utili per valutare l’esercizio della propria competenza nelle frodi IVA transfrontaliere; dall’altro, permettere a OLAF di disporre di dati pertinenti per le sue indagini amministrative, soprattutto nel settore doganale. Le informazioni devono essere trasmesse o rese accessibili nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e protezione dei dati, con accessi limitati a ricerche mirate e senza possibilità di monitoraggio generalizzato.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le nuove norme riguardano gli Stati membri, le autorità competenti incaricate dell’applicazione della normativa IVA, Eurofisc, la Commissione europea, EPPO e OLAF. L’oggetto dell’accesso comprende categorie determinate di informazioni IVA già presenti nei sistemi e registri rilevanti, tra cui CESOP, VIES centrale, alcune informazioni di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 904/2010, le informazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 24 ter, paragrafo 3, e quelle di cui all’articolo 24 octies, paragrafo 2. Restano invece escluse le informazioni conservate nel sistema TNA di Eurofisc, che non sono oggetto di ricerche mirate da parte di EPPO o OLAF.
Relazioni di analisi di Eurofisc e trasmissione di informazioni
L’articolo 36, come modificato, introduce un meccanismo di trasmissione strutturata delle relazioni di analisi di Eurofisc. Eurofisc deve comunicare a EPPO relazioni specifiche sui presunti sistemi fraudolenti transfrontalieri rilevanti per la competenza EPPO, sulla base delle informazioni scambiate dagli Stati membri e della relativa analisi. Deve inoltre fornire, su richiesta di EPPO, ulteriori informazioni pertinenti disponibili sulle frodi transfrontaliere in materia di IVA.
In parallelo, Eurofisc deve comunicare a OLAF relazioni di analisi relative a sospette frodi IVA nel settore doganale che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, nonché, su richiesta di OLAF, qualsiasi informazione disponibile sulle sospette frodi transfrontaliere in materia di IVA nel settore doganale. Le relazioni devono essere redatte secondo criteri e contenuti definiti dalla Commissione mediante atto di esecuzione, che stabilisce anche il formulario tipo per la trasmissione.
Accesso centralizzato di EPPO
Il nuovo articolo 49 bis introduce un accesso centralizzato, tramite un punto di ingresso unico, per ricerche mirate effettuate da EPPO. L’accesso riguarda:
- dal 17 agosto 2027 al 30 giugno 2032, le informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
- dal 17 agosto 2027, le informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere e) ed f);
- dal 17 agosto 2027, le informazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 24 ter, paragrafo 3;
- dal 1o luglio 2030, le informazioni di cui all’articolo 24 octies, paragrafo 2.
L’accesso è riservato ai procuratori europei, ai procuratori europei delegati e al personale autorizzato dell’ufficio centrale dell’EPPO munito di identificazione personale. Può essere utilizzato solo per esercitare la competenza di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2017/1939. I registri di audit devono essere accessibili alle autorità competenti degli Stati membri a fini informativi e a EPPO per il controllo interno. La Commissione deve adottare atti di esecuzione su dettagli tecnici, categorie di ricerche, misure di protezione dei dati, identificazione degli utenti, controlli di accesso e requisiti del registro di audit. I costi infrastrutturali e di manutenzione sono posti a carico di EPPO.
Accesso centralizzato di OLAF
Il nuovo articolo 49 ter prevede un meccanismo sostanzialmente analogo per OLAF, sempre mediante ricerche mirate e punto di ingresso unico. L’accesso riguarda le stesse categorie di informazioni e segue gli stessi cronoprogrammi temporali. Può essere esercitato solo dal personale identificato autorizzato da OLAF e solo per valutare sospetti di frode prima dell’avvio e per svolgere indagini amministrative specifiche nel settore doganale, conformemente ai compiti istituzionali dell’ufficio.
Anche per OLAF sono previsti registri di audit accessibili alle autorità competenti degli Stati membri e meccanismi di controllo interno. La Commissione deve adottare atti di esecuzione per le specifiche tecniche e di sicurezza, mentre i costi di realizzazione, esercizio e manutenzione dell’infrastruttura sono a carico di OLAF.
Protezione dei dati e limiti dell’accesso
Il regolamento dedica particolare attenzione alla protezione dei dati personali. Richiama il regolamento (UE) 2018/1725 per EPPO e OLAF e il regolamento (UE) 2016/679 per le autorità nazionali. L’accesso centralizzato è definito come eccezionale e strettamente limitato a casi specifici, senza autorizzare ricerche generalizzate o un monitoraggio indiscriminato delle informazioni IVA.
Solo i soggetti autorizzati e identificati possono accedere ai dati; il sistema deve prevedere profili utente, controlli di accesso e meccanismi che associno ogni accesso a uno specifico fascicolo di indagine e a un utente specifico. Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato nel procedimento legislativo.
Valutazione del sistema e decorrenza
Il nuovo articolo 49 modifica anche il meccanismo di valutazione del dispositivo di cooperazione amministrativa, prevedendo che Stati membri e Commissione esaminino il funzionamento del sistema tenendo conto dell’applicazione pratica delle nuove disposizioni su Eurofisc, EPPO e OLAF. La Commissione deve centralizzare l’esperienza degli Stati membri per migliorare il funzionamento complessivo del dispositivo.
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma si applica dal 17 agosto 2027. Fa eccezione l’articolo 1, punto 3), relativo all’accesso al VIES centrale, che si applica dal 1o luglio 2030. La disciplina è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Accesso di EPPO e OLAF alle informazioni IVA
All’articolo 21 del regolamento (UE) n. 904/2010 è inserito il paragrafo 2 quater, che obbliga ciascuno Stato membro a concedere a EPPO e OLAF l’accesso alle informazioni di cui agli articoli 49 bis e 49 ter, nei limiti e secondo le regole di tali articoli.
Accesso al CESOP
L’articolo 24 quinquies è sostituito. L’accesso al CESOP resta riservato ai funzionari di collegamento di Eurofisc con identificazione personale e solo per indagini su sospette frodi IVA o per l’individuazione di casi di frode. In deroga, EPPO e OLAF accedono alle informazioni CESOP secondo gli articoli 49 bis e 49 ter.
Accesso al VIES centrale
All’articolo 24 duodecies è inserito il paragrafo 1 bis, che attribuisce a EPPO e OLAF l’accesso alle informazioni del VIES centrale secondo i limiti e le norme degli articoli 49 bis e 49 ter.
Relazioni di analisi di Eurofisc per EPPO e OLAF
All’articolo 36 sono introdotti i paragrafi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies e 2 sexies. Eurofisc deve comunicare a EPPO relazioni di analisi su presunti sistemi fraudolenti transfrontalieri rilevanti per la competenza EPPO e, su richiesta, ulteriori informazioni pertinenti sulle frodi transfrontaliere IVA. Analogamente, comunica a OLAF relazioni di analisi su sospette frodi IVA nel settore doganale che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e, su richiesta, ulteriori informazioni pertinenti. La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce criteri, contenuti minimi e formulario tipo, previa consultazione di Eurofisc.
Valutazione del dispositivo di cooperazione amministrativa
L’articolo 49, paragrafo 1, è sostituito per precisare che la valutazione del funzionamento del dispositivo di cooperazione amministrativa include l’applicazione pratica degli articoli 36, paragrafi da 2 bis a 2 quinquies, e 49 bis e 49 ter; la Commissione centralizza l’esperienza degli Stati membri per migliorare il sistema.
Accesso centralizzato di EPPO
Il nuovo articolo 49 bis prevede per EPPO un accesso centralizzato per ricerche mirate a specifiche categorie di informazioni IVA: dal 17 agosto 2027 al 30 giugno 2032 alle informazioni dell’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c); dal 17 agosto 2027 alle informazioni dell’articolo 17, paragrafo 1, lettere e) ed f) e a quelle trasmesse ai sensi dell’articolo 24 ter, paragrafo 3; dal 1o luglio 2030 alle informazioni dell’articolo 24 octies, paragrafo 2. L’accesso è limitato ai procuratori europei, ai procuratori europei delegati e al personale autorizzato con identificazione personale, solo per esercitare la competenza di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2017/1939. Sono previsti registro di audit, punto di ingresso unico, atti di esecuzione della Commissione su aspetti tecnici e di protezione dati, e costi a carico dell’EPPO.
Accesso centralizzato di OLAF
Il nuovo articolo 49 ter riproduce un meccanismo analogo per OLAF: accesso centralizzato per ricerche mirate alle stesse categorie di informazioni e negli stessi termini temporali, ma solo per personale identificato autorizzato dall’OLAF e per valutare sospetti di frode prima dell’avvio e svolgere indagini amministrative specifiche nel settore doganale. Anche qui sono previsti punto di ingresso unico, audit trail, atti di esecuzione della Commissione e costi a carico dell’OLAF.
Protezione dei dati e accessi autorizzati
Il regolamento richiama espressamente i regolamenti (UE) 2018/1725 e (UE) 2016/679. Solo soggetti autorizzati di EPPO e OLAF possono accedere ai dati; le autorità nazionali hanno accesso ai registri di audit a fini informativi; la Commissione deve definire misure tecniche di protezione dei dati, requisiti del registro e modalità pratiche di accesso tramite atti di esecuzione adottati con procedura di esame.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 17 agosto 2027, salvo l’articolo 1, punto 3), che si applica dal 1o luglio 2030. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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