Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1698

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1698 della Commissione, del 10 luglio 2026, che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da condizioni climatiche avverse e calamità naturali in Croazia, a Cipro, in Portogallo, in Romania e in Slovenia in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R1698

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce una misura eccezionale di sostegno finanziario di emergenza per agricoltori colpiti da eventi climatici avversi e calamità naturali in Croazia, Cipro, Portogallo, Romania e Slovenia. Definisce gli importi massimi per Stato membro, i settori e le colture ammissibili, le condizioni di ammissibilità dei pagamenti e le regole per evitare sovracompensazioni. Impone inoltre obblighi di comunicazione alla Commissione e consente un cofinanziamento nazionale aggiuntivo entro limiti predeterminati.

Sostegno finanziario di emergenza dell’UE per agricoltori colpiti da condizioni climatiche avverse e calamità naturali in Croazia, Cipro, Portogallo, Romania e Slovenia.

Ambito di applicazione

Si applica, nell’ambito della PAC e dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, alle misure eccezionali di sostegno finanziate dall’Unione destinate agli agricoltori dei cinque Stati membri indicati, limitatamente ai settori e alle colture espressamente elencati nel regolamento. Riguarda le spese sostenute per pagamenti effettuati entro il 28 febbraio 2027 e disciplina anche l’eventuale sostegno supplementare nazionale fino al 200% degli importi UE. Sono esclusi gli altri danni economici non direttamente derivanti dalle perdite di reddito nelle produzioni ammissibili; non si applica a misure per turbative di mercato, malattie animali o rischi sanitari/fitosanitari.

Sostegno finanziario di emergenza per danni climatici e calamità naturali in alcuni Stati membri

Il regolamento istituisce una misura eccezionale di sostegno finanziario dell’Unione a favore degli agricoltori colpiti da condizioni climatiche avverse e calamità naturali verificatesi in Croazia, Cipro, Portogallo, Romania e Slovenia nel 2025 e nel 2026. La base giuridica è l’articolo 221, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, poiché la situazione non è collegata a una turbativa di mercato né richiede misure per crisi sanitarie o fitosanitarie.

Presupposti fattuali della misura

I considerando descrivono eventi meteorologici estremi con impatti significativi sulla produzione agricola: in Croazia gelate, eccessi di pioggia e siccità; a Cipro una grave siccità e caldo estremo; in Portogallo la tempesta Kristin con inondazioni e danni diffusi; in Romania una siccità estrema con ondate di calore; in Slovenia due gelate primaverili. Tali eventi hanno inciso sulla redditività delle aziende agricole e reso opportuno un intervento straordinario.

Importi assegnati e settori ammissibili

L’articolo 1, paragrafo 1, stanzia 56.600.000 EUR complessivi. La ripartizione massima per Stato membro è la seguente:

  • Croazia: 4.400.000 EUR;
  • Cipro: 4.600.000 EUR;
  • Portogallo: 30.000.000 EUR;
  • Romania: 14.800.000 EUR;
  • Slovenia: 2.800.000 EUR.

Il sostegno deve essere utilizzato per compensare gli agricoltori più colpiti dalle perdite economiche provocate dagli eventi del 2025 e 2026 nei settori e nelle colture individuati. In Croazia sono ammissibili prugne, nocciole, uva, erba medica e barbabietola da zucchero; a Cipro agrumi, banane, fichi, melograni, fichi d’India, uva, olio di oliva e olive da tavola, cereali, foraggi, prodotti apicoli, bovini, ovini e caprini; in Portogallo seminativi, olio di oliva e olive da tavola, ortofrutticoli, vitivinicolo e zootecnia; in Romania girasole e mais; in Slovenia mele.

Criteri di assegnazione e limiti dell’intervento

Le misure nazionali devono essere adottate sulla base di criteri oggettivi, equi e non discriminatori, tenendo conto delle perdite economiche effettive. Il regolamento precisa che il sostegno copre solo le perdite di reddito direttamente derivanti dai danni subiti nelle produzioni ammissibili e che nessun’altra perdita economica è coperta. Inoltre, i pagamenti non devono alterare il mercato o la concorrenza. Se gli agricoltori non sono beneficiari diretti, gli Stati membri devono assicurare il trasferimento integrale del vantaggio economico agli agricoltori colpiti.

Ammissibilità temporale e trattamento del cambio

Le spese sono ammissibili al finanziamento dell’Unione solo se i pagamenti agli agricoltori sono effettuati entro il 28 febbraio 2027. Per la Romania, che non ha adottato l’euro, la data di entrata in vigore del regolamento è il fatto generatore del tasso di cambio ai fini dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127.

Cumulo con altri sostegni e sostegno nazionale aggiuntivo

Il sostegno UE può cumularsi con altre misure finanziate dal FEAGA e dal FEASR. Inoltre, Croazia, Cipro, Portogallo, Romania e Slovenia possono concedere un sostegno supplementare nazionale fino al 200% degli importi UE, purché siano rispettati gli stessi criteri oggettivi e non discriminatori e non si verifichino distorsioni della concorrenza o sovracompensazioni. Il sostegno nazionale aggiuntivo deve essere pagato entro il 30 aprile 2027.

Prevenzione delle sovracompensazioni

Il regolamento impone di tenere conto di altri aiuti nazionali o dell’Unione e di eventuali regimi assicurativi privati per le medesime perdite economiche, al fine di evitare che il sostegno complessivo superi il danno effettivamente subito.

Obblighi informativi verso la Commissione

Entro il 31 ottobre 2026 gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione una serie di informazioni dettagliate, tra cui descrizione delle misure, criteri di selezione dei settori, delle colture e delle zone, criteri di ammissibilità degli agricoltori, metodi di distribuzione, effetti attesi, controlli, misure anti-sovraccompensazione, previsioni mensili dei pagamenti fino al 28 febbraio 2027, livello di sostegno nazionale e misure di tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Entro il 31 luglio 2027 devono inoltre notificare gli importi effettivamente versati, distinguendo tra sostegno UE e nazionale, il numero e il tipo di beneficiari e una valutazione dell’efficacia della misura.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Istituzione del sostegno e ripartizione degli importi

L’articolo 1 mette a disposizione un sostegno finanziario di emergenza dell’Unione pari a 56.600.000 EUR complessivi, ripartiti in 4.400.000 EUR per la Croazia, 4.600.000 EUR per Cipro, 30.000.000 EUR per il Portogallo, 14.800.000 EUR per la Romania e 2.800.000 EUR per la Slovenia.

Settori e colture ammissibili

Sono ammissibili le colture e i settori agricoli colpiti dagli eventi descritti nei considerando: in Croazia prugne, nocciole, uva, erba medica e barbabietola da zucchero; a Cipro agrumi, banane, fichi, melograni, fichi d’India, uva, olio di oliva e olive da tavola, cereali, foraggi, prodotti apicoli, bovini, ovini e caprini; in Portogallo seminativi, olio di oliva e olive da tavola, ortofrutticoli, settore vitivinicolo e settore zootecnico; in Romania girasole e mais; in Slovenia mele.

Criteri di concessione e finalità della misura

Le misure devono essere basate su criteri oggettivi, equi e non discriminatori, tenendo conto delle perdite economiche effettive. Il sostegno serve a compensare gli agricoltori più colpiti per perdite di reddito direttamente derivanti dai danni subiti nei settori ammissibili; sono escluse altre perdite economiche. I pagamenti non devono provocare distorsioni del mercato o della concorrenza.

Ammissibilità dei pagamenti e data limite

Le spese sostenute dagli Stati membri sono ammissibili al finanziamento UE solo se i pagamenti agli agricoltori sono effettuati entro il 28 febbraio 2027. Per la Romania, ai fini dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127, la data di entrata in vigore del regolamento costituisce il fatto generatore del tasso di cambio.

Cumulo con altri aiuti e sostegno supplementare nazionale

Il sostegno UE può essere cumulato con altre misure finanziate dal FEAGA e dal FEASR. Gli Stati membri possono concedere un sostegno supplementare nazionale fino al 200% degli importi dell’Unione, con gli stessi criteri oggettivi e non discriminatori, purché non vi siano distorsioni della concorrenza o sovracompensazioni; tale sostegno nazionale va versato entro il 30 aprile 2027.

Prevenzione della sovracompensazione

Nella concessione del sostegno, Croazia, Cipro, Portogallo, Romania e Slovenia devono tenere conto degli aiuti già concessi a livello nazionale o unionale e dei regimi assicurativi privati relativi alle perdite economiche interessate.

Obblighi di comunicazione alla Commissione

Entro il 31 ottobre 2026 gli Stati membri devono comunicare dettagli sulle misure, sui criteri di selezione dei settori, delle colture e delle aree interessate, sui beneficiari e sugli importi, sui metodi di distribuzione, sugli effetti attesi, sulle verifiche, sulle misure anti-distorsione e anti-sovracompensazione, sulla previsione mensile dei pagamenti fino al 28 febbraio 2027, sul sostegno nazionale aggiuntivo e sui controlli di ammissibilità e tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Entro il 31 luglio 2027 devono poi notificare gli importi effettivamente versati, il numero e il tipo di beneficiari e una valutazione dell’efficacia.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comuneorganizzazione comune dei mercati agricoliaiuti di Stato e sostegno pubblicogestione delle crisi agricolefinanziamento unionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.