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Sentenza

Sentenza del 22/08/2023 n. 24994 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della decisione amministrativa che aveva contestato l'importazione in regime di perfezionamento attivo per equivalenza di una partita di olio dichiarata extra vergine, ritenuta invece di qualità inferiore (olio vergine) dalle analisi organolettiche e da successive controanalisi discordanti; contestazione di inviti al pagamento, sanzioni e della determina direttoriale n. 24549 del 22/08/2017.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di A.A., confermando le decisioni dei giudici di merito che avevano ritenuto legittime le analisi, il campionamento e le procedure seguite dall'Amministrazione. È stato affermato che il regolamento comunitario sulle controanalisi (Reg. 2568/91) richiede che almeno una controanalisi sia effettuata da un panel riconosciuto dallo Stato membro produttore solo quando il produttore è uno Stato membro UE; pertanto non era necessario che un panel fosse riconosciuto dalla Tunisia. Le risultanze discordanti delle controanalisi hanno escluso la classificazione dell'olio come extra vergine, determinando la perdita del regime di perfezionamento attivo e l'obbligo di pagamento dei dazi e delle sanzioni. Ricorrente condannata alle spese.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991

    art. 2, comma 2, comma 3 (previsione sulle controanalisi e sui panel)

    La previsione che una delle controanalisi debba essere effettuata da un panel riconosciuto dallo Stato produttore si riferisce soltanto agli Stati membri dell'Unione; per oli provenienti da Paesi terzi (es. Tunisia) non è richiesto che un panel sia riconosciuto dallo Stato produttore.

  • Regolamento (CEE) 2913/1992 (Codice doganale comunitario)

    artt. 114 e 115 (richiamati come ratione temporis); artt. 204 e 259 (citati nel ricorso)

    Le norme sul perfezionamento attivo e sulle formalità doganali richiedono equivalenza tra qualità esportata e quantità/importazione di reintegro; l'inosservanza determina l'applicazione di dazi e sanzioni.

  • Regolamento di esecuzione UE n. 1348/2013

    Richiamato circa le modalità tecniche di campionamento ed esecuzione delle analisi; la Corte ha ritenuto che le modalità contestate non abbiano comportato illegittimità procedurale nel caso concreto.

  • Norme UNI EN ISO 661 e 5555

    Richiamate dalla ricorrente in ordine alle tecniche di campionamento; la Corte ha ritenuto che la documentazione e le modalità adottate fossero conformi alla normativa applicabile e idonee a garantire la validità delle analisi.

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 43 conv. con modif. nella L. 7 agosto 2012, n. 134

    Normativa interna richiamata in relazione alla redazione dei verbali e alle procedure amministrative; la Corte ha ritenuto che i verbali fossero conformi alla disciplina interna vigente.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 e L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Richiamate in ordine al contributo unificato processuale dovuto in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30/01/2013; la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento.

Massime di principio

  • Le prescrizioni sui panel per le controanalisi previste dal Reg. 2568/91 devono intendersi limitate agli Stati membri dell'UE: per oli provenienti da paesi terzi non è necessario che uno dei panel sia riconosciuto dallo Stato produttore.
  • Se le controanalisi danno risultati discordanti, l'olio non può essere classificato come dichiarato (extra vergine) se almeno una analisi conferma una qualità inferiore; prevalgono i metodi comunitari di valutazione organolettica.
  • Il regime di perfezionamento attivo richiede equivalenza di qualità tra prodotto esportato ed importato a reintegro; l'importazione di prodotto di qualità inferiore comporta la perdita del regime e l'obbligo di dazi e sanzioni.
  • La documentazione dei verbali analitici e le modalità di campionamento non devono riprodurre in dettaglio tutte le operazioni tecniche, purché attestino il rispetto della normativa applicabile e consentano la comprensione della procedura svolta; l'assenza di descrizioni ultra-dettagliate non determina automaticamente nullità.
  • In sede di cassazione non è ammessa una nuova valutazione del merito tecnico-scientifico senza specifica indicazione dei fatti decisivi e controversi non considerati; le censure devono essere formulate con chiarezza e precisione.
  • Onere probatorio a carico dell'importatore/contribuente: per contrastare la qualificazione operata dall'Amministrazione è necessario dimostrare, con elementi precisi e specifici, l'illegittimità delle procedure o l'errore nelle analisi.

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