Sentenza del 22/08/2023 n. 31 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
Accertamento dei redditi - IVA - Operazioni soggettivamente inesistenti - Prova della conoscenza della fittizietà dell'interposizione a carico dell'Amministrazione - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
accertamento dei redditi e IVA per operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una cosiddetta "frode carosello"; questione centrale se il contribuente fosse consapevole della fittizietà dell'interposizione e quindi imputabile dell'evasione
La decisione
il giudice tributario non può limitarsi alle sole risultanze del processo penale anche se relative agli stessi fatti: deve valutare autonomamente il complessivo materiale probatorio raccolto nel giudizio tributario. La sentenza penale irrevocabile sui reati tributari non produce automaticamente effetto di cosa giudicata nel processo tributario, per l'autonomia dei due rami del giudizio e la diversità dei mezzi di prova e criteri di valutazione. Tuttavia le risultanze penali possono essere utilizzate dal giudice tributario per rafforzare il convincimento circa l'insufficienza della prova, sia dell'esistenza di una frode a monte degli acquisti, sia della conoscenza o conoscibilità in capo al contribuente dell'inserimento delle operazioni nella frode, specie quando le operazioni siano oggettivamente esistite e formalmente regolari. In mancanza di prova complessiva idonea a dimostrare la conoscenza della frode da parte del contribuente, l'accertamento non può reggere.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000
la sentenza penale non ha automatica autorità di cosa giudicata nel giudizio tributario; i due giudizi sono autonomi e il giudice tributario deve formare il proprio convincimento sul materiale probatorio fiscale
art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972
normativa di riferimento in tema di IVA che impone all'Amministrazione l'onere di provare l'inesistenza soggettiva o la conoscenza della frode per negare detrazioni/credito; la valutazione deve fondarsi su prove complessive e non solo su sentenze penali
Massime di principio
- Il giudice tributario deve valutare autonomamente il complesso probatorio raccolto nel giudizio tributario e non può attribuire valore decisivo automatico a una sentenza penale irrevocabile.
- Le risultanze del processo penale possono essere utilizzate nel giudizio tributario ma soltanto come elemento integrativo per rafforzare o confutare la prova della conoscenza della frode; non sostituiscono la valutazione tributaria complessiva.
- Quando le operazioni sono oggettivamente esistite e formalmente regolari, spetta all'Amministrazione fornire prova adeguata e specifica che il contribuente conosceva (o avrebbe dovuto conoscere) l'inserimento delle operazioni in una frode carosello.
- In assenza di prova complessiva e convincente della fittizietà soggettiva o della conoscenza della frode da parte del contribuente, l'accertamento tributario relativo a IVA e detrazioni/crediti rischia di essere annullato.
- In casi analoghi è prudente raccogliere e valorizzare nel giudizio tributario ogni elemento probatorio diretto e indiretto (documenti commerciali, controlli incrociati, relazioni bancarie, corrispondenza) poiché il giudice tributario decide sul complesso delle prove e non solo sul verbale penale.
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