Sentenza del 22/08/2023 n. 528 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso dell'eccedenza di imposta sostitutiva versata sulle plusvalenze relative alle cessioni di azioni soggette al regime del risparmio amministrato (art. 6 D.Lgs. 461/1997). Contestava il criterio adottato dall'intermediario (costo medio ponderato) sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi il criterio LIFO; inoltre impugnava la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per aver rivolto l'istanza a ufficio territorialmente ritenuto incompetente, impedendo la formazione del silenzio-rifiuto.
La decisione
La Corte d'appello ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado: ha dichiarato ammissibile il ricorso perché l'ufficio incompetente doveva trasmettere l'istanza all'ufficio competente e la presentazione all'ufficio sbagliato non impedisce la formazione del silenzio-rifiuto. Sul merito, però, ha rigettato la richiesta di rimborso: l'intermediario ha correttamente utilizzato il criterio del costo medio ponderato sulla base dei dati forniti dal contribuente ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 461/1997 (comma 4), il contribuente non ha fornito elementi probatori utili a dimostrare l'applicabilità del criterio LIFO e, quindi, non è provata l'eccedenza d'imposta. Condanna dell'appellante alle spese di giudizio (euro 7.000,00 oltre accessori di legge).
Norme richiamate
art. 6 decreto legislativo 461/1997
Nel regime del risparmio amministrato il criterio corretto per la determinazione del costo delle partecipazioni è il costo medio ponderato; il criterio LIFO non è applicabile nel contesto del risparmio amministrato. Il contribuente deve fornire all'intermediario i dati necessari per la corretta determinazione della plusvalenza.
principio giurisprudenziale sulla trasmissione delle istanze da ufficio incompetente
La presentazione di un'istanza di rimborso a un ufficio territorialmente incompetente non determina l'inammissibilità: l'ufficio incompetente è tenuto a trasmettere l'istanza all'ufficio competente e l'istanza è idonea a impedire la decadenza e a determinare la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile.
Massime di principio
- La presentazione dell'istanza di rimborso anche a un ufficio territorialmente incompetente non fa perdere il diritto del contribuente: l'ufficio incompetente deve trasmettere l'istanza all'ufficio competente e la mancata risposta può produrre silenzio-rifiuto impugnabile.
- Nel regime del risparmio amministrato (art. 6 D.Lgs. 461/1997) il criterio normalmente applicabile per la determinazione del costo delle partecipazioni è il costo medio ponderato (comma 4); il contribuente non può pretendere l'applicazione del LIFO se la normativa esclude tale criterio per tale regime.
- È essenziale che il contribuente fornisca per tempo e in modo documentato all'intermediario i criteri e i dati (costo di acquisto, oneri deducibili ecc.) necessari per la corretta determinazione della plusvalenza; l'assenza di tale documentazione rende difficile ottenere successo in un'azione di rimborso.
- In sede di giudizio tributario l'onere della prova circa l'erronea determinazione della plusvalenza grava sul contribuente: senza elementi probatori convincenti la richiesta di rimborso sarà probabilmente rigettata.
- Verificare sempre l'ufficio competente prima dell'invio dell'istanza; tuttavia, se si commette un errore di competenza, conservarne prova della ricezione e dei contenuti è importante perché l'istanza rimane efficace e attiva il dovere di trasmissione tra uffici.
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