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Sentenza

Sentenza del 22/08/2023 n. 25002 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

SAB chiedeva il rimborso delle maggiori accise sul gasolio per autotrazione per veicoli da trasporto passeggeri, sostenendo che l'installazione di un filtro antiparticolato (FAP) sui propri autobus rendeva i mezzi classificabili in una categoria Euro superiore (e quindi non più Euro 2), con conseguente diritto alla riduzione delle accise prevista dalla normativa nazionale. ADM aveva negato il rimborso ritenendo che il FAP incide solo sulle emissioni di particolato e non sui parametri complessivi richiesti per la riclassificazione fiscale (emissioni gassose, particolato e opacità), quindi i veicoli restavano Euro 2 ai fini fiscali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente. Ha confermato il principio che il credito d'imposta per le accise sul gasolio è riconosciuto solo per veicoli già catalogati, in sede di omologazione, in categorie superiori a Euro 2; l'installazione successiva di un FAP omologato rileva ai soli fini della massa di particolato (secondo il D.M. n.39/2008) e non modifica la categoria Euro del veicolo ai fini fiscali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite (liquidate in Euro 7.600,00 oltre spese di prenotazione) e all'eventuale contributo unificato previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • D.M. trasporti 25 gennaio 2008, n. 39

    Regola che l'omologazione di sistemi per la riduzione della massa di particolato (FAP) produce effetti "ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato"; l'annotazione in carta di circolazione riconosce la rilevanza limitata al particolato e non comporta automaticamente riclassificazione Euro ai fini fiscali.

  • L. 27 dicembre 2013, n. 147 (elenco provvedimenti allegato)

    Riferimento normativo alla precedente disciplina del credito d'imposta per gasolio autotrazione; quadro legislativo citato per inquadrare l'evoluzione dell'agevolazione.

  • L. n. 208 del 2015

    Ha escluso il riconoscimento del credito d'imposta per i veicoli catalogati nella categoria Euro 2 o inferiore; la norma va interpretata rispetto alla categoria risultante dall'omologazione del veicolo.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)

    Riprende la disciplina fiscale delle accise: il beneficio è limitato ai veicoli con classificazione Euro superiore a Euro 2 secondo i requisiti fissati.

  • Direttiva 2003/96/CE del Consiglio

    Stabilisce livelli minimi e possibilità per gli Stati membri di prevedere riduzioni/esenzioni per specifici usi (es. trasporto pubblico locale); lascia ampio margine di discrezionalità agli Stati membri nella definizione delle esenzioni/agevolazioni, compatibilmente con il principio di parità di trattamento.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norme processuali richiamate nella censura: la Corte ha ritenuto inattendenti le doglianze sulla presunta novità dell'eccezione in appello rilevando che i fatti erano già indicati nell'atto di diniego.

  • Codice di Procedura Civile

    art. 360 c.p.c., comma 1 (motivi di cassazione), art. 115 c.p.c.

    Articoli invocati per i vizi di motivazione, omesso esame e violazione di norme; la Corte ha ritenuto i motivi infondati o assorbiti dalla questione di diritto principale.

  • Direttiva/Norme di omologazione veicoli (es. Direttiva 2006/46/CE, 1999/96/CE)

    Riferimento al regime di omologazione che collega la classificazione Euro ai test e ai parametri tecnici complessivi (gas, particolato, fumo) effettuati in sede di omologazione; evidenzia che le categorie Euro riflettono l'insieme delle prescrizioni tecniche e non possono essere modificate ai soli fini fiscali con interventi successivi.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e L. 24 dicembre 2012, n. 228

    DPR n.115 art.13 comma 1 quater (introdotto da L.228/2012 art.1 comma 17)

    Prevede l'obbligo processuale del versamento del contributo unificato aggiuntivo in caso di ricorso proposto successivamente al termine indicato; la Corte ha constatato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale corresponsione.

Massime di principio

  • La qualificazione fiscale 'Euro' del veicolo rileva, di norma, in base alla categoria attribuita in sede di omologazione; interventi successivi (es. installazione di FAP) rilevano solo nei limiti espressamente previsti dalla normativa di omologazione.
  • Un filtro antiparticolato omologato incide formalmente ai soli fini della massa di particolato (secondo il D.M. n.39/2008) e non è sufficiente di per sé a modificare la categoria Euro ai fini di benefici fiscali che richiedono il superamento di parametri multipli (emissioni gassose, particolato, opacità).
  • Le agevolazioni fiscali previste a livello nazionale in applicazione della direttiva 2003/96/CE possono essere limitate dagli Stati membri e legate a condizioni tecniche precise; la direttiva non impone un'omogeneità totale che impedisca restrizioni ragionevoli e non discriminatorie.
  • In contenziosi simili è cruciale provare non solo la riduzione del particolato ma il rispetto di tutti i parametri tecnici richiesti per la riclassificazione (e, se possibile, disporre della documentazione di omologazione aggiornata e delle annotazioni sulla carta di circolazione effettuate dalla motorizzazione).
  • Se si intende ottenere benefici fiscali tramite retrofit, occorre verificare in anticipo se la normativa tecnica e fiscale vigente consente espressamente che la modifica post-omologazione produca effetti ai fini delle agevolazioni; in mancanza di una norma esplicita, la soluzione favorevole è poco probabile.
  • In fase processuale, contestazioni sulla novità delle eccezioni in appello possono essere superate se i fatti erano già indicati negli atti amministrativi impugnati; però è importante che l'Ufficio motivi chiaramente i presupposti tecnici su cui si fonda il diniego.

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