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Sentenza

Sentenza del 22/08/2023 n. 25012 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso nasce dall'impugnazione di avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA emessi dopo una verifica fiscale e notificati nonostante il contribuente ritenesse di poter beneficiare della definizione agevolata prevista dalla L. 27/12/2002, n. 289, art. 9. In sede di rinvio la CTR aveva rigettato il ricorso sostenendo la legittimità della proroga dei termini di accertamento, la motivazione degli avvisi, la legittimità delle autorizzazioni alle indagini bancarie, l'onere della prova a carico del contribuente e la legittimità dell'imputazione a carico del contribuente di movimentazioni su conti intestati ai genitori. In cassazione il contribuente ha contestato, tra l'altro, la decadenza dell'Ufficio, la mancata sospensione del giudizio in attesa di altra causa, la presunta carenza motivazionale degli atti e delle autorizzazioni bancarie, le conseguenze del sequestro della documentazione, l'insufficiente chiarimento sull'imputazione delle movimentazioni e la mancata esercitazione di poteri officiosi da parte del giudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati la maggior parte dei motivi di ricorso, confermando che: la proroga biennale dei termini di accertamento prevista dalla L. n. 289/2002, art. 10 si applica anche se il contribuente riteneva di poter accedere alla definizione agevolata ma in realtà non ne aveva diritto; le autorizzazioni per le indagini bancarie non richiedono motivazione formale; l'onere della prova gravava sul contribuente e il sequestro della documentazione non esonera tale onere; la presunzione di cui al DPR 600/1973, art. 32 circa la natura reddituale dei versamenti/prelevamenti è relativa e superabile solo con prova analitica specifica; il giudice non è tenuto a supplire la prova delle parti se non sussiste oggettiva incertezza. Tuttavia la Corte ha accolto il ricorso del contribuente nei limiti dell'IRAP perché era intervenuta una sentenza passata in giudicato (CTR n. 124/05/14 del 21/01/2014) che aveva riconosciuto la non dovuta IRAP per le stesse annualità; conseguentemente gli avvisi impugnati sono stati annullati per la parte relativa all'IRAP. Per il resto il ricorso è stato rigettato. Le spese di lite sono state compensate integralmente tra le parti.

Norme richiamate

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289

    La proroga biennale dei termini di accertamento (art.10, comma 1) è applicabile anche quando il contribuente ritiene, erroneamente, di poter beneficiare della definizione agevolata: la norma tutela l'interesse dell'Amministrazione alla riscossione e prolunga il termine indipendentemente dall'effettivo utilizzo della definizione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    art. 32; art. 42; art. 43

    L'art.32 instaura una presunzione relativa di natura reddituale sulle rimesse e sui prelevamenti bancari, che inverte l'onere della prova sul contribuente; le attività istruttorie basate su indagini bancarie sono valide se correttamente autorizzate e motivate ove richiesto.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    art. 51; art. 57; art. 63

    Principi fiscali in materia IVA relativi a presunzioni e motivazione degli atti; le indagini bancarie e le risultanze sono rilevanti anche ai fini IVA se correttamente acquisite.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    art. 3, comma 3; art. 7; art. 10

    I diritti di difesa del contribuente non escludono l'applicazione delle presunzioni legali e non impongono un obbligo di motivazione formale per atti preparatori interni (es. autorizzazioni tra uffici).

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Regole processuali tributarie: il potere istruttorio del giudice (art.36) non può essere usato per supplire la carenza di prova della parte che ha l'onere probatorio, ma può intervenire in presenza di oggettiva incertezza e per integrare elementi istruttori disponibili.

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c.; art. 132 c.p.c.; artt. 210 e 213 c.p.c.

    Norme sui motivi di cassazione (art.360) e sui mezzi di prova e deposito documentale; la Corte ha valutato la rilevanza dei vizi di motivazione e la necessaria specificità dei censure procedurali.

  • Costituzione

    Il principio di capacità contributiva non esclude l'applicazione delle presunzioni fiscali: le presunzioni legali sono strumento per individuare redditi sottratti a tassazione e non contrastano con il principio costituzionale finché il contribuente può fornire prova contraria.

Massime di principio

  • La proroga dei termini di accertamento prevista da L. n. 289/2002, art.10 opera anche se il contribuente ritiene di avere diritto a una definizione agevolata ma in concreto non ne beneficia; non costituisce quindi motivo di decadenza per l'Ufficio.
  • Le autorizzazioni interne per l'espletamento di indagini bancarie hanno natura preparatoria/organizzativa e non richiedono la motivazione formale prevista per i provvedimenti amministrativi rivolti al privato.
  • La presunzione di cui al DPR 600/1973, art.32 riguardo a versamenti e prelevamenti bancari è relativa: essa inverte l'onere della prova e può essere superata solo mediante prova analitica e specifica per ciascuna movimentazione (indicazione cifra per cifra, documenti giustificativi).
  • Il sequestro o la mancata restituzione di documenti contabili non elimina l'onere probatorio del contribuente; la disponibilità effettiva della documentazione al contribuente è rilevante e può rendere irrilevante la sua mancata allegazione.
  • I poteri officiosi del giudice (acquisizione d'ufficio di prove) sono discrezionali e integrativi: non possono essere usati per supplire la mancata prova da parte del soggetto su cui grava l'onere probatorio, salvo situazioni di oggettiva incertezza e necessità istruttoria.
  • Il giudicato esterno favorevole al contribuente su medesime annualità (es. su IRAP) è rilevabile d'ufficio e può comportare l'annullamento degli atti impositivi relativi a quella imposta, anche in sede di cassazione.
  • In caso di esito parziale a favore del contribuente (accoglimento limitato ad alcune imposte) la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti può essere disposta quando ricorrano giusti motivi di soccombenza reciproca.

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