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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35242/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il conducente aveva proposto opposizione avverso il verbale di accertamento con cui era stato sanzionato per aver circolato in una zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione. In primo grado l'opposizione era stata respinta; il tribunale, in sede di appello, aveva confermato la decisione ritenendo non provato che il veicolo stesse effettuando il trasporto di una persona disabile e attribuendo scarsa o nulla valenza probatoria alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal trasportato, considerata non equiparabile a testimonianza scritta ai sensi dell'art. 257-bis c.p.c. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente denunciava violazione degli artt. 111, 112, 115, 116 c.p.c., 257-bis c.p.c., 381 del regolamento di attuazione del codice della strada e 188 c.d.s., sostenendo che il contrassegno esibito e il trasporto del disabile erano circostanze non contestate e dunque da considerarsi provate; lamentava inoltre che il tribunale non avesse adeguatamente motivato sulla ritenuta irrilevanza delle prove prodotte.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che la censura sulla non contestazione fosse generica e priva di specificità, poiché il ricorrente si era limitato a rinviare agli atti di primo grado senza riportare in modo puntuale il contenuto delle difese avversarie; inoltre, la questione della non contestazione non risultava tempestivamente dedotta in primo grado né con specifico motivo di appello. Dall'altro lato, ha osservato che la valutazione circa l'esistenza o meno di una contestazione rientra nell'apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale. Quanto alla doglianza sulle prove, la Corte ha rilevato che il tribunale aveva legittimamente esaminato i documenti e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, motivando sulla loro irrilevanza e sul fatto che il trasporto del disabile non risultava provato. È stata disposta la sola statuizione sull'ulteriore contributo unificato, senza spese per mancata difesa dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata, senza specifica autonoma decisione sul suo contenuto.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della dedotta violazione processuale, ma la Corte ha dichiarato inammissibile la censura per difetto di specificità.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla pretesa mancata considerazione delle circostanze non contestate; la Corte ha escluso l'ammissibilità della doglianza per genericità.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto insindacabile in cassazione l'apprezzamento di merito nei limiti propri.

  • art. 257-bis c.p.c.

    La dichiarazione sostitutiva di atto notorio del trasportato non è stata ritenuta equiparabile alla testimonianza scritta prevista dalla norma.

  • art. 381 regolamento di attuazione del codice della strada

    Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente per sostenere la legittimità del transito in ZTL in presenza di trasporto di disabile.

  • art. 188 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Richiamato quale disciplina del trasporto di persone invalide e delle agevolazioni/deroghe in materia di circolazione.

  • art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Indicato come parametro del ricorso per cassazione, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Usato per la definizione camerale del ricorso manifestamente inammissibile.

  • art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale della causa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • La deduzione della violazione del principio di non contestazione deve essere specifica: non è sufficiente un generico richiamo agli atti di causa, ma occorre indicare puntualmente il contenuto delle difese avversarie e il fatto asseritamente non contestato.
  • La questione della contestazione o non contestazione dei fatti appartiene all'apprezzamento del giudice di merito, perché implica l'interpretazione del contenuto degli atti di parte; in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale.
  • Se la parte intende far valere in cassazione la mancata contestazione di un fatto, deve aver sollevato tempestivamente la relativa questione nel giudizio di merito e, se necessario, in modo specifico in appello; altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • La dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da un terzo non è automaticamente equiparabile alla testimonianza scritta prevista dall'art. 257-bis c.p.c. e può essere valutata dal giudice di merito come elemento documentale privo di piena efficacia probatoria.
  • In materia di opposizione a sanzioni amministrative per accesso in ZTL, l'esenzione o giustificazione fondata sul trasporto di persona disabile richiede prova adeguata del presupposto fattuale, non essendo sufficiente una mera allegazione o una prova documentale priva di idonea valenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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