Cassazione Penale, Sentenza n. 23753/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda un'istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. proposta in executivis da un soggetto già condannato con più sentenze irrevocabili. Il giudice dell'esecuzione aveva respinto la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione tra tre gruppi di reati: una sentenza per omicidio volontario aggravato, tentato omicidio e reati in materia di armi commessi nel 1990; una sentenza per partecipazione ad associazione mafiosa con condotta perdurante dal 2017; una sentenza per estorsione aggravata e continuata, tentata estorsione aggravata e continuata, furto aggravato e aggravanti mafiose, commessi nel 2017-2018. Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, due linee di censura: da un lato, che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente escluso la continuazione tra il reato associativo e i reati-fine del 2017-2018, valorizzando in modo arbitrario la distanza temporale e trascurando il ruolo apicale dell'interessato nel sodalizio; dall'altro, che avrebbe erroneamente negato la continuazione tra il reato associativo e i fatti di sangue del 1990, omettendo di considerare precedenti decisioni e la ricostruzione della figura del ricorrente come appartenente da tempo alla cosca. In una parte dei motivi si denuncia anche travisamento del fatto, motivazione contraddittoria e omessa valutazione di atti decisivi, oltre alla violazione delle regole sul giudizio di continuazione e sulla prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, ritenendo infondate le doglianze. Ha affermato che il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede una verifica rigorosa della preventiva programmazione, almeno nelle linee essenziali, dei reati successivi al momento del primo reato. Nel caso concreto, la motivazione del giudice dell'esecuzione è stata ritenuta congrua e logica: quanto ai reati del 2017-2018, è stato valorizzato il rilevante scarto temporale rispetto all'adesione all'associazione e l'assenza di elementi decisivi che dimostrassero una originaria deliberazione unitaria tra partecipazione mafiosa e reati-fine; quanto ai fatti del 1990, è stata ritenuta decisiva la mancanza, nella sentenza di condanna per omicidio e tentato omicidio, di qualsiasi connotazione mafiosa o di aggravanti collegate al metodo o alle finalità mafiose, essendo quei delitti espressione di una faida familiare. La Corte ha inoltre escluso che il giudicato formatosi in favore di un coimputato potesse vincolare la decisione relativa al ricorrente, poiché l'unicità del disegno criminoso è profilo soggettivo non comunicabile automaticamente tra diversi protagonisti. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che richiede un accertamento rigoroso della preventiva programmazione dei reati; non opera automaticamente tra reato associativo e reati-fine.
art. 81, comma 2, c.p.
la continuazione presuppone un unico disegno criminoso e una deliberazione di fondo già esistente al momento del primo reato.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
consente di dedurre inosservanza di legge e vizio di motivazione, ma non di ottenere una rivalutazione alternativa del merito a fronte di motivazione congrua.
art. 192 c.p.p.
richiamato come parametro di corretta valutazione della prova, senza che nel caso concreto emerga un suo effettivo travisamento idoneo a scardinare la motivazione di merito.
art. 125 c.p.p.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento, ritenuto rispettato dall'ordinanza impugnata.
art. 616 c.p.p.
in caso di rigetto del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 416-bis c.p.
il reato associativo mafioso è stato considerato non automaticamente cumulabile in continuazione con i reati-fine; occorre verificare se questi ultimi fossero già programmati all'atto dell'adesione al sodalizio.
art. 81 bis c.p.
richiamato nel testo come aggravante mafiosa/finalità agevolatrice e metodo mafioso nei reati-fine, ma non forma oggetto di autonoma statuizione di diritto.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva esige la prova che, al momento del primo reato, i successivi fossero già stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; la mera omogeneità dei fatti, la loro contiguità territoriale o la loro riconducibilità a un comune contesto criminale non bastano.
- Non esiste un automatismo tra partecipazione a un'associazione mafiosa e commissione di reati-fine: occorre una verifica specifica sulla originaria unitarietà del disegno criminoso rispetto a ciascun reato da unificare.
- La distanza temporale tra l'adesione al sodalizio e i reati successivi è solo un indice valutativo, non decisivo da solo, ma può legittimamente concorrere a escludere la preventiva programmazione quando manchino altri elementi significativi.
- Per riconoscere la continuazione tra un delitto associativo e reati-fine è necessario che il giudice motivi puntualmente sulla relazione tra l'ingresso nel sodalizio e la successiva commissione dei singoli fatti, verificando la concreta prevedibilità/programmabilità di questi ultimi.
- La decisione favorevole resa in favore di un coimputato per il medesimo fatto non ha efficacia vincolante nei confronti di altro imputato, poiché il giudizio sulla continuazione dipende da profili soggettivi individuali non automaticamente comunicabili.
- In cassazione non è consentito sostituire alla motivazione di merito una diversa lettura delle risultanze, se la decisione impugnata è sorretta da argomentazione completa, coerente e immune da manifeste illogicità.
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