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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11312/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Lecce (21/02/2022) che lo aveva condannato, in parziale riforma del Tribunale, a 7 anni di reclusione e C 2500,00 di multa per concorso in rapina aggravata e utilizzo indebito di carta bancomat. I motivi di ricorso erano: (i) erronea formulazione del capo di imputazione rispetto ai soggetti ritenuti autori in concorso, deducendo incompatibilità tra la responsabilità addebitata all'Antonazzo e l'assoluzione intervenuta in separato giudizio del coimputato Modonato nonché con l'applicazione della pena concordata (art. 444 c.p.p.) per l'altro coinvolto; (ii) carenza/assenza di motivazione della corte d'appello nel confutare le dichiarazioni spontanee del ricorrente; (iii) omesso riconoscimento della circostanza attenuante della minima partecipazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso (art. 606 c.p.p., comma terzo). Ha ritenuto che i motivi proposti fossero o non dedotti nelle fasi precedenti o manifestamente infondati: il primo motivo era inammissibile perché lamentava una fattispecie non sindacabile ex art. 606 c.p.p. e, in ogni caso, l'assoluzione del coimputato Modonato con formula "per non avere commesso il fatto" non vincola il giudice di altro procedimento fondato su diversa piattaforma probatoria; il secondo motivo attiene a valutazione di merito delle dichiarazioni spontanee correttamente compiuta dalla corte d'appello e non sindacabile in Cassazione in assenza di illogicità manifesta; il terzo motivo è infondato perché la giurisprudenza esclude l'attenuante della minima partecipazione per chi, come l'imputato, ha svolto attività di accompagnamento/attesa e messa a disposizione del mezzo per la rapina. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). L'ordinanza conferma quindi la decisione della Corte d'appello.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Usato per il riepilogo e la sintetica esposizione dei motivi di impugnazione nel ricorso per cassazione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sulla competenza della Cassazione a sindacare i motivi di impugnazione; ha giustificato la declaratoria di inammissibilità per motivi non dedotti in precedenza o manifestamente infondati

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per quantificare la sanzione (C 3.000,00)

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Riferimento normativo richiamato nel motivo relativo all'applicazione di pena nei confronti di altro soggetto; menzionato nella censura ma non ritenuto idoneo a rendere il ricorso ammissibile

  • art. 493-ter cod. pen.

    Norma richiamata incidentalmente per descrivere il capo di imputazione attribuito ad altro soggetto coinvolto; non decisiva per la decisione sulla ammissibilità del ricorso

  • Cass. Sez. 2, n. 9693 del 17/02/2016 (Rv. 266656-01)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che l'assoluzione irrevocabile di un coimputato non vincola il giudice chiamato a giudicare un altro imputato sulla base di diversa piattaforma probatoria

  • Cass. Sez. 2, n. 9743 del 22/11/2012 (Rv. 255356-01)

    Giurisprudenza utilizzata per escludere la configurabilità dell'attenuante della minima partecipazione per chi ha svolto ruolo di accompagnamento/attesa e messo a disposizione il mezzo per la rapina

Massime di principio

  • In Cassazione non sono ammissibili questioni che non siano state dedotte nelle fasi di merito: nuovi profili introdotti ex post possono determinare l'inammissibilità del ricorso
  • L'assoluzione di un coimputato in separato procedimento non vincola automaticamente altri giudici che impediscono il ne bis in idem; il giudice può valutare autonomamente la diversa prova raccolta
  • Le valutazioni sulla credibilità delle dichiarazioni spontanee e sulla loro rilevanza probatoria costituiscono questioni di merito difficilmente sindacabili in Cassazione salvo manifesta illogicità o contraddittorietà
  • La circostanza attenuante della minima partecipazione è esclusa quando il soggetto ha avuto un ruolo operativo essenziale (es. accompagnamento, messa a disposizione del mezzo, attesa e favoreggiamento della fuga)
  • Ricorrere in cassazione con argomentazioni deboli o nuove espone anche al rischio di condanna alle spese e a sanzioni (es. pagamento alla Cassa delle ammende) per abuso o colpa nell'impugnazione
  • Per impugnazioni efficaci è necessario ancorare le doglianze a vizi processuali o di diritto sindacabili dalla Cassazione, evitando di limitarsi a contestazioni puramente probatorie

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