Cassazione Penale, Sentenza n. 16671/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Certo ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di applicazione della disciplina del reato continuato relativamente a reati per stupefacenti per i quali era già stato condannato in due distinte sentenze (Corte d'appello 28/01/2015 irrev. 21/06/2016; GIP 15/03/2023 irrev. 12/12/2023). Il ricorrente sosteneva che sussistessero omogeneità delle condotte, costanti modalità esecutive, identità dell'occasione generatrice e che i periodi di detenzione non incidessero sulla sussistenza di un unico disegno criminoso; contestava quindi la valutazione del giudice dell'esecuzione sui presupposti della continuazione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la continuazione richiede l'esistenza, sin dalla commissione del primo reato, di un medesimo disegno criminoso unitario e sufficientemente specifico. Il giudice di merito aveva correttamente rilevato appartenenze a due diversi sodalizi (con composizione, programmi operativi, contesti territoriali e ruoli del Certo differenti) separati da un considerevole lasso temporale e da periodi di detenzione, elementi che escludono la prova di un programma criminoso unitario. La Corte ha inoltre ribadito che il “programma di vita delinquenziale” non coincide con il disegno criminoso necessario per la continuazione.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
La continuazione richiede l'identità di un disegno criminoso concepito e rappresentato sin dalla commissione del primo reato; non si confonde con un generico programma di vita delinquenziale.
art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma richiamata in relazione alla natura dei reati di cui è stato dichiarato autore il ricorrente (illeciti in materia di sostanze stupefacenti).
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Per riconoscere la continuazione occorre una verifica approfondita di indicatori concreti (omogeneità, contiguità spaziotemporale, modalità, programmazione già al primo fatto); la sola presenza di alcuni indici non basta se i successivi reati sono frutto di determinazione estemporanea.
Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016 (Eloumari)
Distinzione tra disegno criminoso unitario e programma di vita delinquenziale: quest'ultimo non dimostra di per sé la continuazione.
Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016 (Napolitano) e Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021 (Gattuso)
Se i reati appartengono a diversi sodalizi, la continuazione può sussistere solo dopo specifica indagine sulla natura, operatività e continuità delle varie compagini; non è sufficiente l'omogeneità del titolo di reato.
Massime di principio
- La continuazione richiede un disegno criminoso unitario progettato sin dalla commissione del primo reato; la mera ripetizione di reati dello stesso tipo non è sufficiente.
- Indicatori rilevanti: omogeneità delle condotte e del bene giuridico protetto, modalità esecutive costanti, contiguità spaziotemporale, identità della spinta a delinquere, e programmazione dei reati già nelle linee essenziali al momento del primo fatto.
- Appartenenza a diversi sodalizi, cambi di ruolo all'interno delle organizzazioni, composizioni associative differenti e lunghi intervalli temporali (soprattutto con periodi di detenzione) sono elementi che ostano al riconoscimento della continuazione, salvo prova di continuità operativa e di un unico programma criminoso.
- Il ritorno a delinquere dopo l'espiazione di pene non implica automaticamente che i fatti successivi siano la prosecuzione di un medesimo disegno criminoso originario.
- In situazioni similari, l'onere probatorio grava su chi invoca la continuazione: bisogna dimostrare con elementi specifici e concreti la programmazione unitaria dei reati già all'origine.
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