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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7341/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.: la Corte d'appello ha riformato l'assoluzione di primo grado (Tribunale di Ragusa) ritenendo l'imputato responsabile ai soli fini civili sulla base di diverso apprezzamento dell'attendibilità di dichiarazioni (persona offesa e testi). Con motivi aggiunti il ricorrente ha inoltre dedotto l'estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, disponendo il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello e rimettendo a quest'ultimo la liquidazione delle spese per il presente grado. La Cassazione ha inoltre precisato che, trattandosi di giudizio estinto solo agli effetti civili e dovendosi rispettare il giudicato dell'assoluzione di primo grado non impugnata dalla pubblica accusa, non è possibile pronunciarsi in sede penale (ad es. su declaratoria di estinzione del reato).

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Regola la necessità di rinnovare l'istruzione dibattimentale quando il giudice d'appello modifica la valutazione della prova dichiarativa; la Corte afferma che il giudice di appello che riformi l'assoluzione sulla base di diverso apprezzamento dell'attendibilità di prove dichiarative è tenuto ad adottare, anche d'ufficio, il provvedimento di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale salvo che si tratti di mero travisamento della prova (errore revocatorio).

  • art. 622, cod. proc. pen.

    Consente alla Cassazione di annullare la sentenza limitatamente agli effetti civili; la Corte ha applicato questa disposizione per cassare la decisione d'appello solo per le conseguenze civili e disporre il rinvio al giudice civile.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    Norma sulla trattazione scritta adottata per lo svolgimento del procedimento; richiamata per la modalità di trattazione del ricorso.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto il comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p.; la Corte fa riferimento alla modifica normativa per delimitare gli effetti dell'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

  • decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 94, comma 2; decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, art. 17

    Richiamati in relazione all'applicabilità temporale delle norme procedurali richiamate (riferimenti sulla decorrenza e applicazione del regime di trattazione).

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello riforma un'assoluzione di primo grado basandosi su una diversa valutazione dell'attendibilità di prove dichiarative (testimonianze o dichiarazioni della persona offesa), è in linea generale tenuta a rinnovare l'istruzione dibattimentale (esame delle fonti orali) ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., anche d'ufficio.
  • La rinnovazione dell'istruzione non è necessaria solo nei casi in cui l'errore del giudice di primo grado consista in un vero travisamento della prova (omissione, invenzione o falsificazione del contenuto), cioè quando la diversa decisione non derivi da una valutazione di credibilità ma da un errore oggettivo nella rappresentazione delle dichiarazioni.
  • La Cassazione può annullare una decisione di merito limitatamente agli effetti civili (art. 622 c.p.p.) e disporre il rinvio al giudice civile competente per rideterminare le questioni di risarcimento e le spese, lasciando impregiudicata la portata penale quando l'assoluzione di primo grado è diventata irrevocabile per mancata impugnazione da parte della pubblica accusa.
  • Quando il giudicato d'assoluzione in primo grado è formato e la pubblica accusa non ha impugnato, l'annullamento in sede civile non autorizza pronunce in materia penale (ad esempio non si può in sede di rinvio chiedere formalmente la declaratoria di estinzione del reato).
  • In situazioni analoghe è opportuno, per la difesa, richiedere espressamente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale se la Corte d'appello procede a diversa valutazione di dichiarazioni decisive, o, in alternativa, puntare a dimostrare che la diversa decisione del giudice d'appello si fonda su un mero travisamento della prova per evitare la rinnovazione.

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