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Sentenza

Sentenza n. 411/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento: - della nota della Prefettura di Reggio Calabria – Ufficio di Gabinetto, prot. n. 0000303 del 03/01/2026, comunicata al ricorrente il 3.01.2026 avente ad oggetto “Nomina a Giudice Onorario di Pace – Istanza accesso atti”, nella parte in cui nega l’accesso agli atti richiesto e, conseguentemente, per l’accertamento del diritto ad avere accesso ai documenti cui all’istanza ostensiva;

Giustizia amministrativa202600063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso alle segnalazioni e annotazioni delle Forze di polizia utilizzate per la relazione informativa posta a base della valutazione di inidoneità alla nomina a Giudice Onorario di Pace

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, candidato alla nomina a Giudice Onorario di Pace, aveva ricevuto una valutazione di inidoneità fondata, tra l’altro, su una relazione informativa della Prefettura elaborata sulla base di segnalazioni e controlli delle Forze di polizia. Ha quindi chiesto l’accesso alla documentazione sottostante, inclusa la segnalazione relativa a un’ipotesi di frode nelle pubbliche forniture e le annotazioni concernenti controlli effettuati mentre si trovava in compagnia di soggetti pregiudicati o controindicati. La Prefettura ha negato l’accesso ritenendo che le segnalazioni, in quanto derivanti da annotazioni inserite nella banca dati SDI, non fossero ostensibili. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22, 24 e 25 della l. 241/1990, dei principi di trasparenza e del diritto di difesa, l’illegittimo richiamo alla banca dati SDI quale limite assoluto all’accesso, nonché la violazione del principio di leale collaborazione e del dovere di cooperazione procedimentale. Ha sostenuto che la documentazione fosse necessaria per contestare la valutazione negativa, ritenuta fondata su circostanze erronee o travisate.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha riconosciuto l’esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso, trattandosi di accesso difensivo strumentale alla tutela della posizione giuridica del ricorrente rispetto alla valutazione di inidoneità. Il giudice ha ritenuto che la qualificazione della documentazione come informazione contenuta nella banca dati SDI non costituisse un limite assoluto all’ostensione. Le segnalazioni e annotazioni informatiche rappresentano infatti il contenuto di controlli o accertamenti compiuti dalle Forze di polizia, sono detenute da una pubblica amministrazione e concernono attività di pubblico interesse; rientrano pertanto nella nozione di documento amministrativo. Anche gli atti concernenti l’ordine e la sicurezza pubblica, normalmente sottraibili all’accesso, devono essere ostesi quando la conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici direttamente incisi, nel rispetto delle eventuali esigenze di riservatezza dei terzi. Il TAR ha quindi accertato il diritto del ricorrente a ottenere la nota della Questura non omissata e le annotazioni integrali relative alla segnalazione del 4 aprile 2024 e al controllo del 23 ottobre 2023, ordinando alla Prefettura di consentire l’accesso entro trenta giorni. La Prefettura è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale per le controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Richiede, per la legittimazione all’accesso, un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.

  • art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990

    «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale»

    La nozione di documento amministrativo comprende anche le rappresentazioni informatiche contenute nella banca dati SDI o in altri archivi delle Autorità di pubblica sicurezza.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    «Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici […]»

    L’accesso difensivo prevale sulle esigenze di riservatezza quando la conoscenza dei documenti è necessaria per la cura o la difesa di interessi giuridici.

  • art. 27, comma 6, lett. c), l. 241/1990

    «quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini»

    Consente di prevedere, mediante regolamento, casi di sottrazione all’accesso per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, senza escludere l’accesso difensivo necessario.

  • art. 3, comma 1, lett. b), D.M. 16 marzo 2022

    «le relazioni di servizio, le informazioni e gli altri atti o documenti attinenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni o autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza delle autorità di pubblica sicurezza [...]»

    La sottrazione regolamentare all’accesso degli atti relativi all’ordine e alla sicurezza pubblica non opera in modo assoluto quando gli atti incidono direttamente sulla sfera giuridica del richiedente e sono necessari alla sua difesa.

  • art. 27, comma 7, l. 241/1990

    «Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici»

    Impone di garantire l’accesso difensivo anche rispetto a documenti contenenti dati sensibili o giudiziari, nei limiti stabiliti dalla legge.

  • art. 60 d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale parametro per l’accesso a documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, nei limiti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Massime di principio

  • Le annotazioni e segnalazioni inserite nella banca dati SDI o in altri archivi informatici delle Forze di polizia costituiscono documenti amministrativi quando rappresentano il contenuto di controlli o accertamenti detenuti da una pubblica amministrazione e riferiti ad attività di pubblico interesse.
  • Il fatto che un’informazione sia contenuta in una banca dati delle Forze di polizia non determina, di per sé, una sottrazione assoluta all’accesso documentale.
  • L’accesso difensivo deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti è necessaria per curare o difendere una situazione giuridica direttamente incisa dall’attività amministrativa, anche se i documenti riguardano l’ordine e la sicurezza pubblica.
  • Le esigenze di riservatezza dei terzi devono essere contemperate con l’accesso difensivo; ove necessario, la tutela dei terzi può essere assicurata mediante oscuramento dei relativi nominativi e dati identificativi, senza negare integralmente l’accesso al soggetto direttamente interessato.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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