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Sentenza

Sentenza n. 4821/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 00284/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202507224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto n. 284/2025, che aveva parzialmente accolto il ricorso contro due intimazioni di pagamento per euro 72.029,06, relative a prelievo supplementare e interessi per varie campagne lattiero-casearie

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (agenzie appellanti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le Agenzie hanno appellato la sentenza del TAR Veneto limitatamente alle campagne 1997/1998, 1998/1999 e 2002/2003. Hanno chiesto l'ammissione, ai sensi dell'art. 104 c.p.a., della sentenza del Consiglio di Stato n. 2971/2024, successiva alla pronuncia del TAR Veneto n. 580/2015 sulla quale il primo giudice aveva fondato l'annullamento degli interessi relativi alle campagne 1997/1998 e 1998/1999. La sentenza n. 2971/2024 aveva riformato la n. 580/2015 dichiarando inammissibile il ricorso originario, facendo così venir meno il fondamento dell'annullamento degli interessi e rendendo definitivo l'atto impositivo. Le Agenzie hanno inoltre richiamato la sentenza del TAR Lazio n. 1929/2014, che aveva respinto il ricorso contro l'imputazione del prelievo per le campagne 1997/1998 e 1998/1999, accogliendolo soltanto quanto agli interessi, nonché la sentenza del TAR Veneto n. 1208/2022, non impugnata, relativa alla campagna 2002/2003. Hanno dedotto anche l'assenza di prescrizione e la preclusione derivante dal giudicato. Quanto alla campagna 2002/2003, tuttavia, il Collegio ha rilevato che l'appello non devolveva chiaramente la questione e che la sentenza di primo grado non aveva annullato gli atti relativi a tale annualità.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ammesso la produzione in appello delle sentenze richiamate ai sensi dell'art. 104 c.p.a. Ha accolto l'appello per le campagne 1997/1998 e 1998/1999, riformando parzialmente la sentenza del TAR. Ha ritenuto venuto meno il fondamento dell'annullamento degli interessi derivante dalla sentenza TAR Veneto n. 580/2015, poiché tale pronuncia era stata riformata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2971/2024, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario e reso definitivo l'atto impositivo. Per la campagna 1997/1998 ha considerato comunque dovuti gli interessi in forza della sentenza n. 2971/2024, mentre per la campagna 1998/1999 ha ritenuto prevalente la medesima pronuncia successiva rispetto alla precedente sentenza del TAR Lazio, con effetto sostanziale di irretrattabilità del credito. Gli interessi devono essere ricalcolati tenendo conto della diversa sorte capitale, secondo quanto disposto dalla sentenza TAR Lazio n. 8761/2012. L'impugnazione relativa alla campagna 2002/2003 è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché la sentenza appellata non aveva annullato gli atti relativi a tale annualità e, pertanto, non conteneva una statuizione sfavorevole alle Agenzie. Le spese del doppio grado sono state dichiarate irripetibili.

Norme richiamate

  • art. 104 c.p.a.

    Consente, secondo la decisione, l'ammissione in appello di nuovi documenti, quando ne ricorrano i presupposti; sono state ammesse le sentenze prodotte dalle Agenzie.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alla delimitazione dell'esame delle questioni devolute al giudice.

  • art. 8761/2012 del TAR Lazio

    La sentenza è richiamata quale fondamento dell'obbligo di ricalcolare gli interessi in relazione alla diversa sorte capitale.

Massime di principio

  • La produzione in appello di nuove sentenze può essere ammessa ai sensi dell'art. 104 c.p.a. quando tali documenti siano rilevanti per la decisione e incidano sul quadro processuale o sostanziale della controversia.
  • Quando una sentenza successiva riforma una precedente pronuncia sulla quale il giudice aveva fondato l'annullamento di un atto impositivo, viene meno il fondamento giuridico dell'annullamento e il giudice d'appello deve riesaminare la pretesa alla luce della pronuncia sopravvenuta.
  • Una sentenza che dichiara inammissibile il ricorso contro un atto impositivo può produrre l'effetto sostanziale di rendere definitivo e irretrattabile il rapporto obbligatorio sottostante, anche rispetto a una precedente pronuncia favorevole al destinatario dell'atto.
  • Gli interessi dovuti su una pretesa impositiva devono essere ricalcolati tenendo conto della sorte capitale definitivamente accertata o rideterminata dalle pronunce giurisdizionali applicabili.
  • L'appello è inammissibile per carenza di interesse quando censura una questione sulla quale la sentenza impugnata non contiene una statuizione sfavorevole all'appellante.

Come è indicizzato

MaterieAppelloIstruttoria processualeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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