Cassazione Civile, Ordinanza n. 34049/2025 del 24/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionaria)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il pagamento di oltre 7,5 milioni di euro nei confronti di più fideiussori di una società debitrice. Uno dei fideiussori ha proposto opposizione eccependo, tra l'altro, la nullità della fideiussione perché conforme allo schema ABI censurato in sede antitrust e la decadenza della banca ex art. 1957 c.c. Il tribunale ha rigettato le opposizioni; in appello, la corte territoriale ha accolto l'impugnazione del fideiussore, ritenendo nulla parzialmente la fideiussione, applicabile l'art. 1957 c.c. e maturata la decadenza della banca. La cessionaria del credito ha quindi proposto ricorso per cassazione con otto motivi: violazione del divieto di nova in appello; erronea applicazione della disciplina antitrust e mancata considerazione del periodo di stipula del contratto; omesso esame del periodo oggetto del provvedimento della Banca d'Italia; vizio di motivazione sull'illecito anticoncorrenziale; errata lettura della clausola 'a prima richiesta' e dell'art. 1957 c.c.; violazione del principio di non contestazione in relazione alla ricezione delle messe in mora; erronea interpretazione del contratto, che sarebbe stato specifico e non omnibus; e, infine, doglianze sulle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo nei termini indicati in motivazione, ritenendo fondati i rilievi sulla necessità che i fatti costitutivi della nullità per intesa anticoncorrenziale siano tempestivamente allegati e provati e sulla necessità di considerare il periodo di stipula della fideiussione rispetto all'ambito temporale del provvedimento della Banca d'Italia. Ha dichiarato inammissibile il settimo motivo sull'interpretazione del contratto e ha ritenuto assorbiti il quarto, il quinto, il sesto e l'ottavo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa applicando i principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
Il divieto di nova in appello non impedisce il rilievo di questioni solo se i relativi fatti costitutivi risultano già tempestivamente allegati; altrimenti non può introdursi in appello un accertamento fattuale nuovo.
art. 2 L. n. 287/1990
La nullità delle clausole fideiussorie conformi a un'intesa anticoncorrenziale può essere ravvisata solo se risulta provata la compresenza delle clausole e la riconducibilità della fattispecie al periodo rilevante dell'intesa restrittiva.
art. 1419 c.c.
La nullità parziale della fideiussione va verificata in relazione alle singole clausole colpite dall'intesa anticoncorrenziale e alle ricadute sulla residua obbligazione di garanzia.
art. 115 c.p.c.
Il provvedimento amministrativo della Banca d'Italia non è fatto notorio e deve essere prodotto dalla parte che intenda avvalersene; il fatto notorio va interpretato in senso rigoroso.
art. 1957 c.c.
L'eccezione di decadenza del creditore ha natura di eccezione propria; il rilievo della nullità della clausola di deroga non sostituisce la necessaria verifica dei presupposti temporali e probatori della decadenza.
artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.
L'interpretazione contrattuale è rimessa al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali o per motivazione illogica, non per la mera proposta di una lettura alternativa.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura di motivazione manca di decisività quando mira in realtà a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito.
art. 111 Cost.
Il controllo di legittimità richiede una motivazione effettiva, ma non consente di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
artt. 91 e 92 c.p.c.
La censura sulle spese resta assorbita quando la sentenza di merito viene cassata con rinvio.
Massime di principio
- La nullità di una fideiussione per violazione della normativa antitrust può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ma solo se i fatti costitutivi del vizio risultano già tempestivamente allegati e il provvedimento sanzionatorio dell'Autorità sia stato prodotto in giudizio.
- Il provvedimento della Banca d'Italia in materia antitrust non costituisce fatto notorio: la parte che intenda far valere la nullità della fideiussione deve produrlo e non può invocarne la conoscenza officiosa del giudice.
- Per verificare la nullità di clausole fideiussorie 'a valle' di un'intesa restrittiva occorre accertare: esistenza del provvedimento antitrust, natura della fideiussione, epoca di stipula, contenuto delle clausole e loro corrispondenza con quelle censurate, oltre alla concreta incidenza sulla obbligazione del garante.
- L'accertamento della natura omnibus o specifica della fideiussione è un giudizio di fatto riservato al merito; in cassazione è censurabile solo se il giudice abbia violato i canoni legali di interpretazione o reso una motivazione logicamente viziata.
- La presenza della clausola 'a prima richiesta' non è di per sé decisiva per qualificare il rapporto come contratto autonomo di garanzia, dovendo comunque verificarsi la reale funzione economico-giuridica dell'obbligazione di garanzia rispetto a quella principale.
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