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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-398/18

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 5 dicembre 2019. — Antonio Bocero Torrico e Jörg Paul Konrad Fritz Bode contro Instituto Nacional de la Seguridad Social e Tesorería General de la Seguridad Social. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia. — Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Prestazione di pensionamento anticipato – Ammissibilità – Importo della pensione da ricevere che deve essere superiore all’importo minimo di legge – Considerazione unicamente della pensione acquisita nello Stato membro interessato – Mancata considerazione della pensione acquisita in un altro Stato membro – Differenza di trattamento per i lavoratori che hanno fatto uso del loro diritto alla libera circolazione. — Cause riunite C-398/18 e C-428/18

Giurisprudenza europea62018CJ0398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato due rinvii pregiudiziali del Tribunal Superior de Justicia de Galicia relativi al diniego di pensione anticipata a due lavoratori che avevano maturato contributi sia in Spagna sia in Germania. La questione verteva sull’interpretazione della nozione di "pensione da ricevere" prevista dalla legge spagnola, quando essa è utilizzata come soglia minima di accesso al prepensionamento. La Corte ha affermato che lo Stato membro competente deve prendere in considerazione anche le pensioni equivalenti spettanti in altri Stati membri, in applicazione dell’articolo 5, lettera a), del regolamento n. 883/2004, e ha escluso una lettura che si limiti alla sola pensione nazionale.

Coordinamento sicurezza sociale: incompatibilità con il regolamento n. 883/2004 della norma spagnola che, per il pensionamento anticipato, considera solo la pensione erogata dallo Stato competente e non anche quella percepita in altri Stati membri.

La questione giuridica

Se il regolamento (CE) n. 883/2004, in particolare il principio di assimilazione di cui all’articolo 5, lettera a), osti a una normativa nazionale che subordina l’accesso alla pensione anticipata al fatto che l’importo della pensione da percepire sia superiore alla pensione minima nazionale, interpretando tale importo come riferito soltanto alla pensione a carico dello Stato membro competente e non anche alle pensioni equivalenti maturate e percepite in altri Stati membri.

Principio di diritto

L’articolo 5, lettera a), del regolamento n. 883/2004 osta a che uno Stato membro, nel valutare l’ammissibilità a una pensione anticipata, consideri esclusivamente la pensione dovuta dal proprio sistema e ignori le prestazioni equivalenti maturate in un altro Stato membro: le istituzioni nazionali devono assimilare anche tali prestazioni estere e non possono applicare in modo discriminatorio una condizione che svantaggi i lavoratori che hanno esercitato la libera circolazione.

Norme richiamate

  • Articolo 48 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 1, lettera x), regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera d), regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 4, regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 5, lettera a), regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 6, regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 52, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 58, regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 208, paragrafo 1, lettera c), Ley General de la Seguridad Social
  • Articolo 14, paragrafo 3, Real Decreto 1170/2015

Pensionamento anticipato e considerazione delle pensioni maturate in altri Stati membri

La pronuncia riguarda due cause riunite in sede di rinvio pregiudiziale, decise dalla Corte di giustizia in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il giudice del rinvio spagnolo chiedeva se fosse compatibile con il diritto dell’Unione una normativa nazionale che, per l’accesso alla pensione anticipata, faceva riferimento alla sola pensione erogata dallo Stato competente, ignorando le pensioni equivalenti maturate in altri Stati membri.

Parti e fatti principali

I ricorrenti nei procedimenti principali sono Antonio Bocero Torrico e Jörg Paul Konrad Fritz Bode, entrambi lavoratori che avevano svolto periodi assicurativi in Spagna e in Germania. Le convenute sono l’Instituto Nacional de la Seguridad Social e la Tesorería General de la Seguridad Social.

I due interessati avevano chiesto in Spagna una pensione anticipata, ma le domande erano state respinte perché l’importo della pensione spagnola non superava l’importo della pensione minima prevista dalla legislazione nazionale al compimento dei 65 anni. I giudici di primo grado avevano confermato i dinieghi ritenendo che la nozione di "pensione da ricevere" si riferisse alla sola pensione a carico della Spagna.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004, sul principio di assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti;
  • l’articolo 4 del medesimo regolamento, sul principio di parità di trattamento;
  • l’articolo 6, sulla totalizzazione dei periodi;
  • gli articoli 52 e 58 del regolamento n. 883/2004, relativi al calcolo e all’integrazione delle prestazioni di vecchiaia;
  • l’articolo 208, paragrafo 1, lettera c), della Ley General de la Seguridad Social, che subordina l’accesso al pensionamento anticipato al superamento dell’importo della pensione minima nazionale.

La Corte precisa che il caso deve essere esaminato alla luce del regolamento n. 883/2004, perché la prestazione in questione rientra nelle prestazioni di vecchiaia e nella nozione di prestazione anticipata di vecchiaia.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio domandava se il diritto dell’Unione osti a una regola nazionale che impone, come condizione per il pensionamento anticipato, che la pensione da percepire sia superiore alla pensione minima nazionale, qualora tale pensione venga intesa come la sola pensione spagnola, senza considerare quella eventualmente spettante in Germania o in altri Stati membri.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che né le disposizioni generali né quelle specifiche del regolamento n. 883/2004 vietano in sé una normativa nazionale che subordini il pensionamento anticipato a una soglia minima di pensione. In particolare, l’articolo 58 del regolamento non impone allo Stato membro di concedere la pensione anticipata quando l’importo della prestazione non raggiunge la pensione minima nazionale.

Il problema, tuttavia, non è la soglia minima in sé, ma il modo in cui viene calcolata la "pensione da ricevere". Secondo la Corte, l’articolo 5, lettera a), del regolamento n. 883/2004 impone che, quando una norma nazionale attribuisce effetti giuridici al beneficio di una prestazione di sicurezza sociale, essa debba applicarsi anche al beneficio di prestazioni equivalenti maturate in un altro Stato membro.

La Corte ritiene che le pensioni percepite in Germania dai ricorrenti siano, in linea di principio, prestazioni equivalenti a quelle che essi potrebbero richiedere in Spagna a titolo di pensione anticipata, ma tale verifica spetta al giudice del rinvio. Di conseguenza, la nozione di "pensione da ricevere" non può essere limitata alla sola pensione a carico dello Stato competente.

La Corte richiama anche il principio di parità di trattamento di cui all’articolo 4 del regolamento n. 883/2004: un’interpretazione che trascuri le pensioni estere penalizza i lavoratori che hanno esercitato la libera circolazione rispetto a quelli che hanno svolto l’intera carriera nello stesso Stato membro. Tale differenza di trattamento integra una discriminazione indiretta non giustificata dagli obiettivi invocati dalle autorità spagnole, quali la riduzione del ricorso al prepensionamento e la limitazione degli oneri per il sistema nazionale.

Esclusione di altre disposizioni invocate

La Corte esclude che il caso sia risolto dagli articoli 6 e 52 del regolamento n. 883/2004, poiché tali disposizioni riguardano la totalizzazione dei periodi di assicurazione e il calcolo delle prestazioni, non la considerazione dell’importo di pensioni già spettanti in altri Stati membri ai fini dell’accesso al prepensionamento.

Dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 5, lettera a), del regolamento n. 883/2004 osta a una normativa di uno Stato membro che, come condizione di accesso alla pensione anticipata, richieda che l’importo della pensione da ricevere sia superiore alla pensione minima nazionale, se tale espressione viene interpretata come riferita soltanto alla pensione a carico di quello Stato e non anche alle prestazioni equivalenti spettanti in altri Stati membri.

Principio affermato

Il principio di assimilazione delle prestazioni, lett. a), impone di considerare anche le pensioni equivalenti maturate in altri Stati membri quando una normativa nazionale subordina un beneficio previdenziale a una soglia di importo; una lettura limitata alla sola pensione nazionale viola il regolamento n. 883/2004 e produce una disparità sfavorevole per i lavoratori migranti.

Come è indicizzato

Materiesicurezza sociale dei lavoratori migrantipensionamento anticipatolibera circolazione dei lavoratoriparità di trattamentocoordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

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