Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-493/18

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 dicembre 2019. — UB contro VA e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Cour de cassation (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articolo 3, paragrafo 1 – Azioni che scaturiscono direttamente dalla procedura di insolvenza e che sono ad essa strettamente connesse – Vendita di un immobile e costituzione di un’ipoteca – Azione di inopponibilità presentata dal curatore – Articolo 25, paragrafo 1 – Competenza esclusiva degli organi giurisdizionali dello Stato di apertura della procedura di insolvenza. — Causa C-493/18

Giurisprudenza europea62018CJ0493

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che le azioni del curatore fondate su norme specifiche dell’insolvenza e finalizzate a reintegrare beni nella massa fallimentare rientrano nella competenza esclusiva del giudice dello Stato in cui è stata aperta la procedura. Il fatto che i beni siano immobili situati in un altro Stato membro non sposta la competenza. Inoltre, l’autorizzazione del giudice di apertura a promuovere l’azione all’estero non può trasformarsi in un titolo di competenza per i giudici stranieri.

Competenza esclusiva del giudice dello Stato di apertura nella causa del curatore per l’inopponibilità di vendite e ipoteche su immobili situati in un altro Stato membro; irrilevanza, ai fini della competenza, dell’autorizzazione del giudice di apertura ad agire all’estero.

La questione giuridica

Se un’azione proposta dal curatore nominato nel procedimento di insolvenza, volta a far dichiarare inopponibili alla massa fallimentare la vendita di immobili situati in un altro Stato membro e le ipoteche su di essi costituite, rientri tra le azioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono strettamente connesse, con conseguente competenza esclusiva dei giudici dello Stato di apertura; e se la decisione del giudice di apertura che autorizza il curatore ad agire in un altro Stato membro possa attribuire competenza internazionale ai giudici di tale altro Stato membro ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000.

Principio di diritto

L’azione del curatore diretta a far dichiarare inopponibili alla massa dei creditori la vendita di un immobile situato in un altro Stato membro e l’ipoteca su di esso concessa scaturisce direttamente dalla procedura di insolvenza ed è ad essa strettamente connessa; pertanto rientra nella competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro di apertura della procedura ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000. La decisione del giudice di apertura che autorizza il curatore ad agire in un altro Stato membro non può, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, dello stesso regolamento, attribuire competenza internazionale ai giudici di tale altro Stato membro, poiché tale disposizione disciplina solo il riconoscimento delle decisioni e non la ripartizione della competenza.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1346/2000
  • Articolo 1, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1346/2000
  • Articolo 3, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1346/2000
  • Articolo 4, paragrafo 2, lettera m), regolamento (CE) n. 1346/2000
  • Articolo 16, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1346/2000
  • Articolo 25, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1346/2000
  • Regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 1, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), regolamento (CE) n. 44/2001

Competenza esclusiva nelle azioni del curatore relative a beni immobili all’estero

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation francese nell’ambito di una controversia relativa alla vendita di immobili situati in Francia e alle ipoteche costituite su tali beni, con successiva azione del curatore fallimentare per dichiararne l’inopponibilità alla massa dei creditori. La Corte interpreta gli articoli 3, paragrafo 1, e 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 in materia di insolvenza transfrontaliera.

Fatti e procedimento principale

UB, cittadino olandese, aveva costituito ipoteca su immobili siti in Francia a favore della sorella VA; successivamente aveva venduto i beni alla Tiger SCI, società costituita da VA. Dopo l’apertura della procedura di fallimento nel Regno Unito e la nomina di WZ quale curatore, quest’ultimo ha chiesto ai giudici francesi di dichiarare l’inopponibilità alla massa delle vendite e delle ipoteche, per poter reintegrare gli immobili nell’attivo fallimentare. I giudici francesi di merito hanno accolto la domanda; UB ha quindi proposto ricorso per cassazione.

Questioni pregiudiziali

La Cour de cassation ha chiesto alla Corte:

  • se l’azione del curatore volta a dichiarare inopponibili vendite e ipoteche su immobili situati in un altro Stato membro derivi direttamente dalla procedura di insolvenza e le sia strettamente connessa;
  • se, in caso affermativo, la competenza sia esclusiva dei giudici dello Stato di apertura della procedura ovvero possa spettare anche ai giudici dello Stato in cui si trovano gli immobili;
  • se l’autorizzazione concessa dal giudice dello Stato di apertura al curatore per agire in altro Stato membro possa produrre effetti sulla competenza giurisdizionale di quest’ultimo Stato.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (CE) n. 1346/2000 sulle procedure di insolvenza;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, sulla competenza ad aprire la procedura;
  • l’articolo 4, paragrafo 2, lettera m), sulle norme relative a nullità, annullamento e inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa;
  • l’articolo 16, paragrafo 1, sul riconoscimento della decisione di apertura;
  • l’articolo 25, paragrafo 1, sul riconoscimento delle decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura della procedura e delle decisioni direttamente derivanti da essa;
  • il regolamento (CE) n. 44/2001, in particolare l’esclusione dei fallimenti dall’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b).

Ragionamento della Corte: natura dell’azione del curatore

La Corte ricorda la propria giurisprudenza secondo cui i giudici dello Stato membro competente ad aprire la procedura di insolvenza hanno competenza internazionale sulle azioni che:

  • scaturiscono direttamente dalla procedura;
  • sono strettamente connesse a essa.

Per verificare il primo criterio, conta il fondamento giuridico dell’azione, e non il solo contesto procedurale in cui essa si inserisce. Per il secondo criterio, occorre valutare l’intensità del nesso con la procedura di insolvenza.

Nel caso concreto, l’azione del curatore si fonda su norme specifiche del diritto fallimentare del Regno Unito ed è proposta nell’ambito della sua funzione di amministrazione e liquidazione dell’attivo nell’interesse dei creditori. Essa mira a reintegrare nella massa beni trasferiti con atti che si assumono pregiudizievoli. Di conseguenza, essa deriva direttamente dalla procedura di insolvenza ed è strettamente connessa a essa.

Effetto sulla competenza giurisdizionale

Da tale qualificazione discende che la competenza è esclusiva dei giudici dello Stato membro di apertura della procedura. La circostanza che i beni immobili siano situati in un altro Stato membro non sposta la competenza: il regolamento non attribuisce ai giudici del luogo di situazione del bene una competenza speciale per azioni dirette a reintegrare tali beni nella massa fallimentare.

La Corte sottolinea inoltre che concentrare tali azioni davanti al giudice dello Stato di apertura risponde all’obiettivo di efficienza e rapidità delle procedure di insolvenza transfrontaliere.

Portata dell’articolo 25, paragrafo 1

Quanto alla terza questione, la Corte precisa che l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 istituisce un sistema semplificato di riconoscimento delle decisioni, non un meccanismo di attribuzione della competenza internazionale. Pertanto, la decisione con cui il giudice dello Stato di apertura autorizza il curatore ad agire in un altro Stato membro non può conferire competenza ai giudici di quest’ultimo, neppure se l’azione riguarda una controversia che, in linea di principio, rientra nella competenza esclusiva del giudice di apertura.

Decisione

La Corte dichiara che:

  • l’azione del curatore per far dichiarare inopponibili alla massa le vendite e le ipoteche su immobili situati in un altro Stato membro rientra nella competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro di apertura della procedura di insolvenza;
  • la decisione del giudice di apertura che autorizza il curatore ad agire in un altro Stato membro non può attribuire competenza internazionale ai giudici di tale altro Stato membro.

Principio affermato

In materia di insolvenza transfrontaliera, un’azione revocatoria o di inopponibilità proposta dal curatore, quando si fonda su norme speciali dell’insolvenza e mira a recuperare beni nella massa, rientra nella competenza esclusiva del giudice dello Stato di apertura, anche se i beni sono situati in un altro Stato membro; l’autorizzazione del giudice di apertura ad agire all’estero non sposta tale competenza né la trasferisce al giudice straniero.

Come è indicizzato

Materieprocedure di insolvenzacompetenza giurisdizionale internazionalericonoscimento delle decisioniazioni revocatorie e inopponibilitàimmobili e garanzie reali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.