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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-642/18

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 5 dicembre 2019. — Commissione europea contro Regno di Spagna. — Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2008/98/CE – Articoli 30 e 33 – Piani di gestione dei rifiuti – Comunità autonome delle isole Baleari e delle isole Canarie (Spagna) – Obbligo di riesame – Obbligo di informare la Commissione – Assenza di regolare diffida – Invio prematuro della diffida – Irricevibilità. — Causa C-642/18

Giurisprudenza europea62018CJ0642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge come irricevibile il ricorso della Commissione contro la Spagna relativo ai piani di gestione dei rifiuti delle isole Baleari e delle isole Canarie. La diffida era stata inviata prima della scadenza del termine entro cui sorgevano gli obblighi di riesame e di comunicazione previsti dalla direttiva 2008/98. Ne deriva la violazione della regolarità della fase precontenziosa e, quindi, l’irricevibilità del ricorso.

Ricorso per inadempimento sulla mancata revisione e comunicazione dei piani di gestione dei rifiuti: la Corte dichiara il ricorso irricevibile perché la diffida è stata inviata prima della scadenza del termine entro cui sorgevano gli obblighi contestati.

La questione giuridica

Se la Commissione potesse validamente avviare la procedura di infrazione e contestare, con lettera di diffida del 18 novembre 2016, la mancata valutazione/riesame dei piani di gestione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2008/98, nonché la mancata informazione della Commissione ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, quando il termine di sei anni per il riesame e, quindi, per la comunicazione delle eventuali revisioni, scadeva solo il 12 dicembre 2016.

Principio di diritto

La Corte afferma che un ricorso per inadempimento è irricevibile quando la lettera di diffida è inviata prima che sia sorto l’obbligo la cui violazione è contestata: nel caso della direttiva 2008/98, l’obbligo di riesame dei piani di gestione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, e l’obbligo accessorio di informazione ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, potevano essere fatti valere solo dal 12 dicembre 2016, cioè alla scadenza del termine di sei anni decorrente dalla fine del termine di recepimento; poiché la diffida è del 18 novembre 2016, la fase precontenziosa è prematura e il ricorso va respinto come irricevibile.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Direttiva 2008/98/CE
  • Articolo 28, paragrafo 1, direttiva 2008/98/CE
  • Articolo 30, paragrafo 1, direttiva 2008/98/CE
  • Articolo 33, paragrafo 1, direttiva 2008/98/CE
  • Articolo 40, paragrafo 1, direttiva 2008/98/CE
  • Articolo 138, paragrafo 1, regolamento di procedura della Corte

Ricorso per inadempimento relativo ai piani di gestione dei rifiuti delle isole Baleari e delle isole Canarie

La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE promosso dalla Commissione europea contro il Regno di Spagna. Al centro della controversia vi sono gli obblighi di riesame dei piani di gestione dei rifiuti e di informazione della Commissione previsti dalla direttiva 2008/98/CE.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, che impone agli Stati membri di predisporre uno o più piani di gestione dei rifiuti per l’intero territorio;
  • l’articolo 30, paragrafo 1, che prevede la valutazione almeno ogni sei anni e, se opportuno, il riesame dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti;
  • l’articolo 33, paragrafo 1, che obbliga gli Stati membri a informare la Commissione dei piani adottati e delle eventuali revisioni sostanziali;
  • l’articolo 40, paragrafo 1, relativo al termine di recepimento della direttiva, fissato al 12 dicembre 2010.

Procedimento precontenzioso

La Commissione aveva inizialmente contestato alla Spagna la mancata adozione o revisione di vari piani di gestione dei rifiuti in diverse comunità autonome, tra cui Aragona, isole Baleari, isole Canarie, Madrid e la città autonoma di Ceuta. Successivamente, alla luce delle informazioni fornite dallo Stato membro, la Commissione ha rinunciato ad alcune censure e ha circoscritto il ricorso alle sole isole Baleari e isole Canarie, limitandolo alla violazione:

  • dell’articolo 30, paragrafo 1, per mancato riesame dei piani;
  • dell’articolo 33, paragrafo 1, per mancata informazione della Commissione sulle revisioni.

Valutazione della Corte sulla ricevibilità

La Corte ricorda che la lettera di diffida nel procedimento ex articolo 258 TFUE serve a circoscrivere l’oggetto del contendere e a consentire allo Stato membro di difendersi utilmente. Per essere valida, essa presuppone che la Commissione possa già far valere, al momento dell’invio, una violazione di un obbligo effettivamente sorto.

Nel caso concreto, la Corte osserva che l’obbligo di valutazione e riesame dei piani ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, era destinato a maturare solo dopo il termine di recepimento della direttiva, quindi dal 12 dicembre 2010, e che il termine di sei anni per adempiere a tale obbligo scadeva solo il 12 dicembre 2016. Di conseguenza, la lettera di diffida del 18 novembre 2016 è stata inviata prematuramente.

La Corte aggiunge che lo stesso vale per l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 33, paragrafo 1, poiché esso ha carattere accessorio rispetto al riesame: solo dopo la conclusione della valutazione e dell’eventuale riesame è possibile verificare se vi siano revisioni sostanziali da comunicare alla Commissione. Pertanto, anche questa censura non poteva essere validamente sollevata prima del 12 dicembre 2016.

Decisione

La Corte dichiara il ricorso irricevibile. Poiché il Regno di Spagna aveva chiesto la condanna alle spese e la Commissione è risultata soccombente, la Corte condanna la Commissione alle spese ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Principio affermato

In materia di infrazione, la Commissione non può avviare validamente la fase precontenziosa prima che sia scaduto il termine entro il quale sorge l’obbligo la cui violazione viene contestata; se la diffida è prematura, il ricorso è irricevibile per vizio della procedura precontenziosa, che costituisce una garanzia essenziale per lo Stato membro interessato.

Come è indicizzato

Materiegestione dei rifiutiprocedure di infrazionerecepimento e applicazione delle direttive uecertezza del diritto

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