Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-432/18

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 dicembre 2019. — Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena contro Balema GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Regolamenti (CE) n. 510/2006 e (UE) n. 1151/2012 – Articolo 13, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 583/2009 – Articolo 1 – Registrazione della denominazione “Aceto Balsamico di Modena (IGP)” – Protezione dei termini non geografici di tale denominazione – Portata. — Causa C-432/18

Giurisprudenza europea62018CJ0432

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito la portata della registrazione dell’IGP "Aceto Balsamico di Modena". Pur richiamando la giurisprudenza secondo cui, in astratto, la tutela di una denominazione composta può talvolta incidere sui suoi elementi, ha valorizzato la motivazione del regolamento n. 583/2009 per escludere che la protezione copra i termini non geografici "aceto" e "balsamico". Ne deriva che l’uso di tali termini, anche congiunti, non è di per sé vietato dal regime dell’IGP.

Portata della tutela dell’IGP "Aceto Balsamico di Modena": se la protezione copra anche i singoli termini non geografici "aceto" e "balsamico"

La questione giuridica

Se l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 583/2009, che registra la denominazione "Aceto Balsamico di Modena (IGP)", debba essere interpretato nel senso che la tutela accordata alla denominazione nel suo complesso si estende anche ai singoli termini non geografici che la compongono (in particolare "Aceto", "Balsamico" e "Aceto Balsamico").

Principio di diritto

La tutela conferita dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 583/2009 alla denominazione registrata "Aceto Balsamico di Modena" riguarda la denominazione nel suo complesso e non si estende ai singoli termini non geografici che la compongono, come "aceto" e "balsamico", né alle loro combinazioni o traduzioni; tali termini restano liberamente utilizzabili, purché nel rispetto del diritto dell’Unione e senza sfruttare indebitamente la reputazione della IGP.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 510/2006
  • Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006
  • Articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006
  • Articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 510/2006
  • Regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 3, numero 6, del regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Regolamento (CE) n. 583/2009
  • Articolo 1 del regolamento (CE) n. 583/2009
  • Regolamento (CE) n. 813/2000

Portata della tutela dell’IGP "Aceto Balsamico di Modena"

La pronuncia trae origine da un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in una controversia tra il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena e Balema GmbH. Il nucleo del caso riguarda l’uso, da parte di un produttore tedesco di aceti, dei termini "Balsamico" e "Deutscher balsamico" su etichette di prodotti non conformi al disciplinare dell’IGP "Aceto Balsamico di Modena".

Fatti e procedimento principale

Balema commercializzava da anni prodotti a base di aceto proveniente da vini del Baden, con etichette recanti diciture come "Deutscher balsamico traditionell" o "Balsamico". Il Consorzio ha contestato tale uso ritenendolo lesivo della IGP; la società ha allora agito in accertamento negativo dinanzi ai giudici tedeschi. Dopo il rigetto in primo grado e l’accoglimento dell’appello, la controversia è giunta al Bundesgerichtshof, che ha rimesso la questione alla Corte.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva se la protezione della denominazione "Aceto Balsamico di Modena" si estendesse anche ai singoli termini non geografici che la compongono, vale a dire "Aceto", "Balsamico" e "Aceto Balsamico".

Normativa rilevante

La Corte richiama il sistema di tutela delle indicazioni geografiche e denominazioni d’origine previsto dapprima dal regolamento (CE) n. 510/2006 e poi dal regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 13, paragrafo 1, relativo alle ipotesi di usurpazione, evocazione e altre pratiche ingannevoli. Centrale è anche il regolamento (CE) n. 583/2009, il cui articolo 1 registra la denominazione "Aceto Balsamico di Modena (IGP)".

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che l’articolo 1 del regolamento n. 583/2009, letto con il considerando 11 e con l’allegato I, registra e protegge la denominazione "Aceto Balsamico di Modena" nel suo complesso. Ricorda poi che, in via generale, la giurisprudenza ammette che per una denominazione composta la tutela possa, in certe circostanze, estendersi agli elementi che la compongono; tuttavia ciò non avviene quando tali elementi siano termini generici o comuni.

Determinante è la lettura congiunta dei considerando del regolamento n. 583/2009: il considerando 10 afferma espressamente che la protezione è conferita alla denominazione composta nel suo complesso e che i singoli termini non geografici, anche se usati congiuntamente e tradotti, possono essere utilizzati nell’Unione nel rispetto del diritto applicabile. La Corte rileva inoltre che "aceto" è un termine comune e che "balsamico" è un aggettivo privo di connotazione geografica, usato comunemente per indicare un tipo di aceto dal gusto agrodolce.

La Corte valorizza anche la circostanza che l’interpretazione opposta renderebbe difficile la coesistenza con altre denominazioni già registrate, in particolare le DOP "Aceto balsamico tradizionale di Modena" e "Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia", che sono state considerate dalla Commissione nel medesimo contesto regolatorio.

Decisione

La Corte conclude che l’articolo 1 del regolamento n. 583/2009 deve essere interpretato nel senso che la protezione della denominazione "Aceto Balsamico di Modena" non si estende all’utilizzo dei singoli termini non geografici che la compongono. Di conseguenza, l’uso dei termini "aceto" e "balsamico", e delle loro combinazioni, non è coperto dalla tutela dell’IGP in quanto tale, fermo restando il divieto di pratiche che possano comunque integrare evocazione, inganno o sfruttamento indebito nei casi concreti.

Osservazioni processuali

La Corte respinge la richiesta del Consorzio di riapertura della fase orale, rilevando che non erano emersi fatti nuovi né argomenti non discussi tra le parti e che il disaccordo con le conclusioni dell’avvocato generale non costituisce di per sé motivo sufficiente per riaprire il procedimento.

Principio affermato

In presenza di una denominazione composta registrata come IGP, la tutela non si estende automaticamente a ciascun elemento non geografico della denominazione quando il regolamento di registrazione, interpretato alla luce della sua motivazione, indica che la protezione riguarda solo la denominazione complessiva e i singoli termini sono comuni o generici.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografiche e denominazioni d’origineprotezione dei prodotti agroalimentarietichettatura dei prodotti alimentariconcorrenza leale e tutela del consumatore

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.