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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-421/18

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 dicembre 2019. — Ordre des avocats du barreau de Dinant contro JN. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Namur. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Articolo 7, punto 1, lettera a) – Competenza speciale in materia contrattuale – Nozione di “materia contrattuale” – Domanda di pagamento dei contributi annuali dovuti da un avvocato ad un ordine degli avvocati. — Causa C-421/18

Giurisprudenza europea62018CJ0421

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte esclude che il semplice obbligo di un avvocato iscritto di versare contributi annuali all’ordine integri automaticamente una controversia contrattuale. Occorre verificare se l’ordine agisca come autorità pubblica e se i contributi siano invece il corrispettivo di servizi liberamente concordati, come coperture assicurative. La qualificazione dipende quindi dalla natura dell’obbligo e dal ruolo effettivamente svolto dall’ordine secondo il diritto nazionale.

Competenza giurisdizionale ex regolamento Bruxelles I bis per il recupero dei contributi annuali dovuti da un avvocato al proprio ordine professionale: natura "contrattuale" solo se i contributi remunerano prestazioni liberamente accettate, altrimenti no.

La questione giuridica

Se l’azione proposta da un ordine degli avvocati per ottenere la condanna di uno dei propri iscritti al pagamento dei contributi professionali annuali costituisca un’azione "in materia contrattuale" ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012; in via preliminare, se tale controversia rientri nell’ambito di applicazione del regolamento quando l’ordine agisce in forza di prerogative pubbliche.

Principio di diritto

Una domanda di un ordine degli avvocati per il pagamento dei contributi annuali dovuti da un iscritto rientra nel regolamento Bruxelles I bis solo se l’ordine non sta esercitando una prerogativa di pubblici poteri; inoltre, essa è "in materia contrattuale" ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), solo quando i contributi sono la contropartita di prestazioni fornite dall’ordine e liberamente accettate dall’iscritto. Se invece il pagamento deriva da un obbligo legale imposto a chi esercita la professione, la controversia non è, in linea di principio, contrattuale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 1, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 7, punto 1, lettera a), regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Codice dell’ordinamento giudiziario belga, articolo 428, primo comma
  • Codice dell’ordinamento giudiziario belga, articolo 443, primo comma

Contributi annuali dovuti a un ordine degli avvocati e nozione di materia contrattuale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal de première instance de Namur, investito di una domanda dell’Ordre des avocats du barreau de Dinant per ottenere il pagamento di contributi professionali annuali da parte di un avvocato iscritto all’albo. La Corte interpreta il regolamento (UE) n. 1215/2012, in particolare la nozione di "materia contrattuale" di cui all’articolo 7, punto 1, lettera a).

Fatti e procedimento principale

JN era iscritto all’albo dell’Ordine di Dinant e aveva versato i contributi fino al 2012. L’Ordine gli ha chiesto il pagamento dei contributi per gli anni 2013-2015, precisando che l’iscrizione comportava vantaggi assicurativi e che i contributi erano sostanzialmente costituiti da premi assicurativi. Dopo vari solleciti rimasti senza esito, l’Ordine ha agito in giudizio per il recupero di EUR 7 277,70 oltre interessi e spese.

JN ha contestato la competenza del giudice belga, sostenendo che l’obbligo di iscrizione e di pagamento dei contributi non derivasse da un contratto, ma da un obbligo ex lege. L’Ordine ha invece sostenuto che, mantenendo l’iscrizione, l’avvocato avrebbe assunto un impegno a pagare i contributi stabiliti dall’Ordine.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, che limita l’ambito del regolamento alla materia civile e commerciale, escludendo, tra l’altro, l’esercizio di pubblici poteri;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, che pone la competenza generale del giudice del domicilio del convenuto;
  • l’articolo 7, punto 1, lettera a), che introduce la competenza speciale in materia contrattuale presso il luogo di esecuzione dell’obbligazione. La Corte tiene conto anche delle disposizioni belghe: l’articolo 428 del codice dell’ordinamento giudiziario, che condiziona l’esercizio della professione di avvocato all’iscrizione all’albo, e l’articolo 443, che autorizza il consiglio dell’Ordine a imporre contributi agli iscritti.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva se l’azione dell’Ordine per il pagamento dei contributi annuali dovuti da un suo iscritto fosse un’azione "in materia contrattuale" ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento Bruxelles I bis.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che una controversia tra un’autorità pubblica e un privato può rientrare nel regolamento solo se l’autorità non agisce nell’esercizio di potestà d’imperio. Pertanto, una controversia sul pagamento dei contributi dovuti a un ordine professionale rientra nel regolamento solo se l’ordine, nel richiedere il pagamento, non esercita prerogative pubbliche; questa verifica spetta al giudice nazionale.

Quanto alla nozione di materia contrattuale, la Corte ricorda che non è necessario un contratto formale, ma è indispensabile l’esistenza di un’obbligazione giuridica liberamente assunta da una parte nei confronti dell’altra. Nel caso di specie, l’iscrizione all’albo costituisce un requisito legale necessario per esercitare la professione di avvocato e il pagamento dei contributi è imposto dal potere attribuito al consiglio dell’Ordine. Ciò distingue questa fattispecie da quella esaminata nella causa Kerr, relativa ai contributi condominiali, dove l’adesione al condominio derivava dall’acquisto volontario dell’immobile e delle quote comuni.

La Corte aggiunge però che non si può escludere che, accanto ai rapporti imposti dalla legge, l’Ordine stabilisca anche rapporti contrattuali con gli iscritti. Se i contributi sono il corrispettivo di prestazioni liberamente concordate, in particolare servizi assicurativi negoziati con terzi per ottenere condizioni più vantaggiose, allora l’obbligazione di pagamento ha natura contrattuale. Anche questo aspetto è rimesso al giudice del rinvio.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • la controversia rientra nel regolamento n. 1215/2012 solo se l’Ordine non agisce nell’esercizio di una prerogativa di pubblici poteri;
  • l’azione per il pagamento dei contributi annuali non è, in linea di principio, un’azione in materia contrattuale;
  • essa può però diventarlo se i contributi costituiscono la contropartita di prestazioni fornite dall’Ordine e liberamente accettate dall’iscritto. La qualificazione concreta dei fatti è demandata al giudice nazionale.

Principio affermato

Il principio di diritto è che l’azione di un ordine degli avvocati per il recupero dei contributi annuali dovuti da un iscritto non è automaticamente contrattuale: lo è solo quando i contributi remunerano servizi liberamente pattuiti dall’avvocato; se invece discendono da un obbligo legale connesso all’iscrizione e all’esercizio della professione, la competenza speciale dell’articolo 7, punto 1, lettera a), non si applica in via generale.

Come è indicizzato

Materiecompetenza giurisdizionale civile e commercialemateria contrattualeordinamento forensecontributi professionaliservizi assicurativi

Testo integrale

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