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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-671/18

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 dicembre 2019. — Causa promossa da Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Chełmnie. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Riconoscimento reciproco – Sanzioni pecuniarie – Motivi di diniego di riconoscimento e di esecuzione – Decisione quadro 2005/214/GAI – Decisione di un’autorità dello Stato membro di emissione sulla base di dati relativi all’immatricolazione di un veicolo – Presa di conoscenza delle sanzioni e delle modalità di ricorso da parte dell’interessato – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. — Causa C-671/18

Giurisprudenza europea62018CJ0671

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta restrittivamente i motivi di diniego previsti dalla decisione quadro 2005/214/GAI, ribadendo il primato del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie. Non basta che il destinatario contesti la comprensibilità della notifica o la natura amministrativa del procedimento: ciò che conta è che abbia avuto un termine effettivamente sufficiente per reagire e difendersi. La Corte aggiunge che una presunzione di responsabilità del titolare dell’immatricolazione, se invertibile, non impedisce l’esecuzione nello Stato richiesto.

Riconoscimento ed esecuzione in uno Stato membro di una sanzione pecuniaria per infrazione stradale notificata secondo il diritto dello Stato di emissione: limiti del diniego per tutela giurisdizionale effettiva e presunzione di responsabilità del titolare dell’immatricolazione.

La questione giuridica

Se, nell’ambito della decisione quadro 2005/214/GAI sulle sanzioni pecuniarie, l’autorità dello Stato di esecuzione possa rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione amministrativa definitiva quando la notifica e il termine di ricorso, pur conformi al diritto dello Stato di emissione, non abbiano garantito all’interessato un termine effettivamente sufficiente per difendersi; se rilevi la natura amministrativa del procedimento; e se sia possibile rifiutare l’esecuzione di una sanzione inflitta al titolare del veicolo sulla base di una presunzione di responsabilità collegata all’immatricolazione.

Principio di diritto

Nell’ambito della decisione quadro 2005/214/GAI, l’autorità dello Stato di esecuzione non può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una sanzione pecuniaria notificata secondo la normativa dello Stato di emissione se l’interessato ha comunque avuto un termine sufficiente per proporre ricorso, circostanza che deve verificare il giudice nazionale; la natura amministrativa del procedimento non incide su tale esito. Inoltre, una sanzione per infrazioni stradali inflitta al titolare del veicolo sulla base di una presunzione di responsabilità collegata all’immatricolazione non giustifica il diniego di esecuzione, purché la presunzione sia invertibile e l’interessato disponga di mezzi di difesa effettivi.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005
  • Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009
  • Articolo 1 della decisione quadro 2005/214/GAI
  • Articolo 3 della decisione quadro 2005/214/GAI
  • Articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214/GAI
  • Articolo 6 della decisione quadro 2005/214/GAI
  • Articolo 7, paragrafo 2, lettere g) e i), e paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214/GAI
  • Articolo 20, paragrafo 3, della decisione quadro 2005/214/GAI
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
  • Articolo 6 TUE
  • Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Riconoscimento ed esecuzione di una sanzione pecuniaria per infrazione stradale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy w Chełmnie (Polonia) nell’ambito della decisione quadro 2005/214/GAI sul reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie. Il caso concerne una sanzione inflitta nei Paesi Bassi per un’infrazione al codice della strada e la successiva richiesta di riconoscimento ed esecuzione in Polonia.

Fatti e procedimento principale

Il CJIB olandese ha chiesto in Polonia l’esecuzione di una sanzione pecuniaria di EUR 232 inflitta a Z.P. Il provvedimento era stato emesso da un’autorità amministrativa olandese sulla base del fatto che l’infrazione era stata commessa con un veicolo immatricolato a nome dell’interessato.

La decisione del 9 novembre 2017 è stata notificata mediante deposito nella cassetta della posta e riportava il termine ultimo del 21 dicembre 2017 per proporre ricorso. Z.P. non ha proposto ricorso e la decisione è divenuta definitiva. Nel procedimento polacco egli ha sostenuto, tra l’altro, di aver venduto il veicolo prima dell’infrazione, di non aver avvisato l’autorità di immatricolazione e di non aver compreso la natura ufficiale del documento notificato.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 1 della decisione quadro, che definisce la nozione di "decisione" e di "sanzione pecuniaria";
  • l’articolo 5, paragrafo 1, che include espressamente le infrazioni al codice della strada nel campo di applicazione;
  • l’articolo 6, che impone il riconoscimento immediato salvo motivi di diniego;
  • l’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), relativo alla mancata informazione sul diritto di opporsi e sui termini di ricorso;
  • l’articolo 7, paragrafo 3, che impone la consultazione dello Stato di emissione prima di un eventuale rifiuto;
  • l’articolo 20, paragrafo 3, che consente il rifiuto in caso di violazione di diritti fondamentali;
  • gli articoli 47 e 48 della Carta, oltre all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, all’articolo 6 TUE e all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se si potesse rifiutare l’esecuzione di una decisione di un’autorità extragiudiziale quando la notifica, pur conforme al diritto nazionale, non avrebbe garantito una difesa effettiva;
  • se il diniego potesse fondarsi sul fatto che il termine di ricorso fosse, nella concreta situazione dell’interessato, non sufficientemente effettivo;
  • se la natura amministrativa del procedimento incidessse sulla tutela riconosciuta dalla decisione quadro;
  • se fosse compatibile con la decisione quadro l’esecuzione di una sanzione basata esclusivamente sull’immatricolazione del veicolo e sulla relativa presunzione di responsabilità.

Ragionamento della Corte sulle prime tre questioni

La Corte ricorda che la decisione quadro mira a rendere effettivo il reciproco riconoscimento delle decisioni definitive che irrogano sanzioni pecuniarie, comprese quelle per infrazioni al codice della strada. I motivi di diniego devono essere interpretati restrittivamente.

Quanto all’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), la Corte osserva che il legislatore dell’Unione ha lasciato agli Stati membri la scelta delle modalità di informazione dell’interessato sul diritto di ricorso e sul termine per proporlo, purché la notifica sia effettiva e i diritti della difesa siano garantiti. Nel caso concreto, il termine di sei settimane è ritenuto, in astratto, sufficiente; spetta però al giudice del rinvio verificare se Z.P. abbia realmente potuto conoscere la decisione e disporre di un tempo adeguato per difendersi.

La Corte collega tale valutazione al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, richiamando l’articolo 47 della Carta. Se l’interessato ha avuto un termine sufficiente, lo Stato di esecuzione non può opporsi al riconoscimento. Se invece emergono indizi di violazione di diritti fondamentali, l’autorità dello Stato di esecuzione deve prima consultare lo Stato di emissione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3.

La Corte esclude inoltre che la natura amministrativa del procedimento possa modificare gli obblighi dello Stato di esecuzione: la decisione quadro si applica espressamente anche alle sanzioni amministrative, purché rientrino nelle ipotesi previste.

Ragionamento sulla quarta questione

Quanto alla presunzione di responsabilità del titolare del veicolo, la Corte rileva che la decisione quadro comprende le infrazioni stradali e che gli ordinamenti nazionali possono prevedere presunzioni di fatto o di diritto, purché ragionevoli e compatibili con i diritti della difesa. Richiamando la giurisprudenza della Corte EDU, osserva che una presunzione di responsabilità non è di per sé incompatibile con la presunzione di innocenza se è invertibile e se l’interessato può contestarla dinanzi a un giudice con piena competenza.

Nel caso di specie, dalla normativa olandese emerge che la decisione può essere annullata se il titolare prova, ad esempio, che il veicolo è stato usato contro la sua volontà o che non era più proprietario o detentore del mezzo. Per tale ragione, la presunzione di responsabilità non impedisce il riconoscimento e l’esecuzione della decisione nello Stato richiesto.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • l’autorità dello Stato membro di esecuzione non può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione se la decisione è stata notificata secondo il diritto dello Stato di emissione con indicazione del diritto di ricorso e del termine, purché l’interessato abbia avuto un termine sufficiente per reagire;
  • la natura amministrativa del procedimento è irrilevante;
  • l’autorità di esecuzione non può rifiutare l’esecuzione di una sanzione per infrazioni stradali inflitta al titolare del veicolo sulla base di una presunzione di responsabilità, purché tale presunzione sia invertibile.

Principi pratici per gli operatori

La sentenza conferma un orientamento favorevole all’effettività del sistema di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie. Per i difensori, il punto decisivo non è tanto la qualificazione interna del procedimento quanto la verifica concreta dell’effettiva possibilità di impugnazione e del tempo disponibile per la difesa. Per gli operatori economici e i proprietari di veicoli, la decisione segnala inoltre che le presunzioni legate all’immatricolazione non escludono di per sé l’esecuzione transfrontaliera, se l’ordinamento di origine consente una reale prova contraria.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria penalereciproco riconoscimentosanzioni pecuniarietutela giurisdizionale effettivainfrazioni stradali

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