Corte di giustizia, Sentenza C-708/17
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 dicembre 2019. — «EVN Bulgaria Toplofikatsia» EAD contro Nikolina Stefanova Dimitrova e «Toplofikatsia Sofia» contro Mitko Simeonov Dimitrov. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Rayonen sad Asenovgrad e Sofiyski rayonen sad. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Diritto dei consumatori – Articolo 2, paragrafo 1 – Nozione di “consumatore” – Articolo 3, paragrafo 1 – Contratto concluso tra un professionista ed un consumatore – Contratto avente ad oggetto la fornitura di teleriscaldamento – Articolo 27 – Vendita per inerzia – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno – Articolo 5 – Divieto di pratiche commerciali sleali – Allegato I – Forniture non richieste – Normativa nazionale che impone ad ogni proprietario di un bene in un immobile in condominio allacciato ad una rete di distribuzione di calore urbano di contribuire ai costi del consumo d’energia termica delle parti comuni e dell’impianto interno dell’immobile – Efficienza energetica – Direttiva 2006/32/CE – Articolo 13, paragrafo 2 – Direttiva 2012/27/UE – Articolo 10, paragrafo 1 – Informazioni relative alla fatturazione – Normativa nazionale secondo cui, in un immobile in condominio, la fatturazione relativa al consumo d’energia termica dell’impianto interno viene effettuata, per ogni singolo proprietario di un appartamento nell’immobile, proporzionalmente al volume riscaldato del rispettivo appartamento. — Cause riunite C-708/17 e C-725/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto le contestazioni dei proprietari di appartamenti in condominio contro la fatturazione del teleriscaldamento in Bulgaria. Ha ritenuto che l’allaccio dell’edificio al teleriscaldamento, deciso secondo le regole condominiali, non equivale a una fornitura non richiesta vietata dal diritto dei consumatori. Ha inoltre giudicato compatibile con le direttive sull’efficienza energetica la ripartizione dei costi del calore dell’impianto interno in base al volume riscaldato dell’appartamento, e non al solo consumo effettivamente misurato del singolo alloggio.
Teleriscaldamento in condominio: compatibilità con il diritto UE della ripartizione dei costi anche per i proprietari che non hanno richiesto individualmente il servizio e della fatturazione proporzionale al volume riscaldato dell’appartamento
La questione giuridica
Nei rinvii pregiudiziali si chiedeva se: 1) l’articolo 27 della direttiva 2011/83, in combinato disposto con l’articolo 5 della direttiva 2005/29, osti a una normativa nazionale che impone ai proprietari in condominio allacciato al teleriscaldamento di contribuire ai costi del calore delle parti comuni e dell’impianto interno anche senza richiesta individuale e senza utilizzo nel proprio appartamento; 2) gli articoli 13, paragrafo 2, della direttiva 2006/32 e 10, paragrafo 1, della direttiva 2012/27 ostino a una normativa nazionale che ripartisce la fatturazione del calore dell’impianto interno proporzionalmente al volume riscaldato dell’appartamento e non in base al consumo effettivo individuale.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che non costituisce fornitura non richiesta, ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 2011/83 e dell’articolo 5 della direttiva 2005/29, il teleriscaldamento fornito a un immobile in condominio in base alla decisione di allaccio adottata secondo le regole condominiali, sicché la normativa nazionale può imporre ai proprietari di contribuire ai costi del calore delle parti comuni e dell’impianto interno anche se non hanno chiesto individualmente il servizio o non lo utilizzano. Inoltre, gli articoli 13, paragrafo 2, della direttiva 2006/32 e 10, paragrafo 1, della direttiva 2012/27 non ostano a che, nei condomini, la fatturazione del calore dell’impianto interno sia ripartita proporzionalmente al volume riscaldato di ciascun appartamento, poiché il diritto UE consente agli Stati membri un margine di discrezionalità quando la misurazione individuale completa non sia tecnicamente agevole o economicamente ragionevole.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2005/29/CE
- Articolo 5 della direttiva 2005/29/CE
- Allegato I, punto 29, della direttiva 2005/29/CE
- Direttiva 2011/83/UE
- Articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE
- Articolo 3, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2011/83/UE
- Articolo 27 della direttiva 2011/83/UE
- Articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE
- Direttiva 2006/32/CE
- Articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/32/CE
- Direttiva 2012/27/UE
- Articolo 9, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/27/UE
- Articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE
- Articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE
- Articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE
Teleriscaldamento in condominio: ripartizione dei costi e tutela del consumatore
La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali bulgari in materia di fatturazione del teleriscaldamento in edifici in condominio. La Corte è chiamata a verificare se il diritto dell’Unione osti a una normativa nazionale che impone ai proprietari di appartamenti di contribuire ai costi del calore delle parti comuni e dell’impianto interno, e che ripartisce tali costi in base al volume riscaldato dell’appartamento.
Fatti e procedimento principale
Nella causa C‑708/17, EVN Bulgaria Toplofikatsia chiedeva il pagamento di fatture per il calore imputato all’impianto interno di un immobile in condominio; la proprietaria contestava l’esistenza del rapporto obbligatorio e il fatto che la fatturazione non riflettesse il consumo effettivo. Nella causa C‑725/17, Toplofikatsia Sofia agiva per il pagamento di somme dovute da un altro proprietario di appartamento per il riscaldamento e l’acqua calda forniti all’edificio. I giudici del rinvio dubitavano, in sostanza, della compatibilità della normativa bulgara con le direttive sui diritti dei consumatori, sulle pratiche commerciali sleali e sull’efficienza energetica.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama:
- la direttiva 2005/29/CE, in particolare l’articolo 5 e l’allegato I, punto 29, sulla fornitura non richiesta;
- la direttiva 2011/83/UE, in particolare gli articoli 2, paragrafo 1, 3, paragrafi 1 e 5, 27 e 28, paragrafo 2;
- la direttiva 2006/32/CE, in particolare l’articolo 13, paragrafo 2;
- la direttiva 2012/27/UE, in particolare gli articoli 9, paragrafi 1 e 3, 10, paragrafo 1, 27, paragrafo 1, e 28, paragrafo 1;
- l’articolo 267 TFUE, base dei rinvii pregiudiziali.
Applicabilità della direttiva 2011/83 ai contratti di teleriscaldamento
La Corte osserva che la direttiva 2011/83 si applica ai contratti conclusi tra professionista e consumatore e, specificamente, ai contratti di fornitura di teleriscaldamento, purché il prodotto sia fornito su base contrattuale. I proprietari di appartamenti, se persone fisiche che agiscono al di fuori dell’attività professionale, rientrano nella nozione di consumatore. La Corte precisa però che spetta ai giudici nazionali verificare se i contratti siano stati conclusi dopo il 13 giugno 2014, data rilevante ai fini dell’applicazione ratione temporis della direttiva 2011/83.
Fornitura non richiesta e vendita per inerzia
La questione centrale era se il teleriscaldamento in condominio potesse essere qualificato come fornitura non richiesta, vietata dall’articolo 27 della direttiva 2011/83 e dall’articolo 5, paragrafo 5, nonché dal punto 29 dell’allegato I della direttiva 2005/29. La Corte risponde negativamente: l’allaccio dell’edificio al teleriscaldamento deriva da una decisione adottata secondo le regole del condominio, quindi da una richiesta formulata per conto dei condomini. Non si tratta, dunque, di un professionista che impone unilateralmente al consumatore un bene o servizio non richiesto. Ne consegue che la normativa nazionale che impone ai proprietari di contribuire ai costi del calore delle parti comuni e dell’impianto interno non è incompatibile con l’articolo 27 della direttiva 2011/83, nemmeno se il singolo proprietario non utilizza il riscaldamento nel proprio appartamento.
Fatturazione del calore dell’impianto interno e direttive sull’efficienza energetica
Quanto alla prima questione nella causa C‑708/17, la Corte esamina l’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2006/32 e l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2012/27. Tali disposizioni mirano a favorire una maggiore efficienza energetica e, ove possibile, una fatturazione basata sul consumo effettivo. Tuttavia, la Corte sottolinea che il legislatore dell’Unione ha tenuto conto dei limiti tecnici ed economici della misurazione individuale, specialmente negli edifici in condominio alimentati da teleriscaldamento. La direttiva 2012/27 prevede, infatti, anche regole trasparenti di ripartizione dei costi e consente di distinguere tra calore destinato alle parti comuni, all’acqua calda e agli appartamenti. Nel caso degli impianti interni di condomini, la determinazione esatta del calore emesso in ogni singolo appartamento può essere tecnicamente difficile o impossibile, perché gli appartamenti non sono indipendenti sul piano termico. Perciò, il diritto UE non osta a un metodo di calcolo che ripartisce i costi in proporzione al volume riscaldato del rispettivo appartamento.
Decisione della Corte
La Corte dichiara che:
- l’articolo 27 della direttiva 2011/83, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2005/29, non osta a una normativa nazionale che impone ai proprietari di appartamenti in condominio allacciato al teleriscaldamento di contribuire ai costi delle parti comuni e dell’impianto interno, anche in assenza di richiesta individuale o di utilizzo nel singolo appartamento;
- l’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2006/32 e l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2012/27 non ostano a una normativa nazionale che fattura il consumo di energia termica dell’impianto interno in proporzione al volume riscaldato del rispettivo appartamento.
Principi utili per la pratica
Per gli operatori e i consulenti, la sentenza chiarisce che, nei condomini serviti da teleriscaldamento, il singolo proprietario non può invocare la disciplina sulla fornitura non richiesta per sottrarsi ai costi derivanti dalla decisione condominiale di allaccio. Inoltre, la misurazione e la ripartizione dei costi possono essere effettuate con criteri forfettari o proporzionali quando la contabilizzazione individuale completa non sia realisticamente praticabile, purché il sistema nazionale sia trasparente e coerente con la struttura tecnica dell’impianto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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