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Sentenza

Sentenza n. 2728/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento A) della nota prot. n. -OMISSIS- del 2/09/2025, emessa dall’ Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” con sede in -OMISSIS-, alla -OMISSIS-; B) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti;

Giustizia amministrativa202504494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota dell'istituto comprensivo relativa all'assegnazione delle ore di sostegno scolastico al minore

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I genitori hanno impugnato la nota con cui l'istituto scolastico aveva assegnato al minore un numero di ore di sostegno inferiore a quello ritenuto necessario dal PEI e dal GLO. Il PEI dell'anno scolastico 2024/2025 aveva evidenziato la gravità e complessità del quadro di funzionamento dell'alunno e richiesto, per l'anno scolastico 2025/2026, il massimo delle ore di sostegno, pari a 30 ore settimanali. Il ricorso contestava quindi la mancata considerazione dell'effettivo fabbisogno assistenziale ed educativo del minore e chiedeva l'annullamento della nota e degli atti connessi. In sede cautelare il TAR aveva ravvisato il fumus boni iuris, rilevando che l'assegnazione non teneva conto delle indicazioni del PEI, e aveva ordinato all'amministrazione di rideterminarsi, redigere il PEI e assegnare le ore necessarie alla piena integrazione scolastica, sino alla copertura del monte ore di 30 ore richiesto dal GLO.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché i ricorrenti hanno dichiarato che l'amministrazione aveva ottemperato all'ordinanza cautelare, integrando le ore di sostegno e predisponendo il PEI per l'anno scolastico 2025/2026. In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, il Collegio ha posto le spese a carico solidale delle amministrazioni scolastiche resistenti, liquidandole in 1.500 euro oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario dei ricorrenti. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 2, lett. g), d.lgs. 66/2017

    Il PEI deve essere redatto secondo le prescrizioni legislative e deve orientare l'individuazione delle misure necessarie all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente l'attribuzione delle spese al difensore che ne abbia dichiarato l'anticipo e formulato richiesta.

  • art. 6, par. 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto del trattamento dei dati personali connesso alla pubblicazione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Impone, nei presupposti indicati dal giudice, l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione scolastica ottempera, nelle more del giudizio, all'ordinanza cautelare assicurando le ore di sostegno richieste dal PEI o dal GLO e predisponendo il PEI dovuto, il ricorso contro la precedente assegnazione diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Nelle situazioni di grave disabilità, la misura del sostegno scolastico deve essere determinata sulla base dell'effettivo fabbisogno educativo e assistenziale dell'alunno, quale risultante dal PEI e dalle valutazioni del GLO, potendo giungere alla copertura integrale del tempo-scuola; esigenze organizzative o di contenimento della spesa non possono giustificare una riduzione non coerente con tale fabbisogno.
  • Quando il ricorso diviene improcedibile per l'ottemperanza dell'amministrazione alla misura cautelare, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione la cui originaria condotta aveva reso necessario il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

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