Cassazione Civile, Ordinanza n. 09332/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, proposta da una candidata già inserita in graduatorie scolastiche, di alcuni provvedimenti con cui due istituzioni scolastiche avevano disposto la sua esclusione dalla graduatoria di terza fascia per il profilo di assistente tecnico Area AR02 per il triennio 2021-2023 e avevano rettificato il punteggio, ritenendo insussistente il titolo di accesso dichiarato. La interessata sosteneva invece che il proprio titolo fosse conforme ai requisiti previsti dalla disciplina di settore e chiedeva l'annullamento degli atti di esclusione e di quelli consequenziali. Il TAR aveva dichiarato il difetto di giurisdizione ritenendo competente il giudice ordinario. In riassunzione, il Tribunale di Catania ha sollevato conflitto di giurisdizione sostenendo che la formazione delle graduatorie di terza fascia avesse natura concorsuale e che l'atto di esclusione fosse espressione di potere amministrativo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Hanno ritenuto che la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA non costituisca una procedura concorsuale in senso stretto, perché si basa su automatismi applicativi di norme e tabelle ministeriali, senza valutazioni comparative discrezionali né commissioni di concorso. Hanno inoltre osservato che, una volta formatosi il punteggio, gli interventi di rettifica o esclusione per difformità dei titoli sono attività vincolate e riconducibili alla gestione privatizzata del rapporto, sicché la pretesa dell'interessata attiene all'accertamento del diritto al corretto inserimento in graduatoria e al punteggio spettante, tutelabile davanti al giudice ordinario anche mediante disapplicazione dell'atto amministrativo presupposto. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione delle parti.
Norme richiamate
L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4
ha disciplinato le supplenze del personale scolastico ATA attribuendo rilievo alle graduatorie permanenti e, in via residuale, alle graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenze
D.M. 10 settembre 2010, n. 430, art. 5, comma 6
ha previsto la validità triennale delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia
D.M. 10 settembre 2010, n. 430, art. 8
ha rinviato a successivi decreti ministeriali la definizione di termini, modalità di presentazione delle domande e formazione delle graduatorie
D.M. 3 marzo 2021, n. 50, art. 2, comma 6
è stato richiamato come conferma della validità, per il medesimo profilo, dei titoli di studio già utilizzati per precedenti inserimenti in graduatoria
D.M. 3 marzo 2021, n. 50
ha disciplinato la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021-2024 e i relativi requisiti e modalità di inserimento
L. 21 dicembre 1978, n. 845, art. 14
è stato richiamato come base dei corsi regionali che rilasciano l'attestato di qualifica specifica richiesto per l'accesso al profilo tecnico
Cass., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123
ha affermato la distinzione tra impugnazione diretta dell'atto amministrativo generale, devoluta al giudice amministrativo, e domanda di accertamento del diritto all'inserimento in graduatoria, devoluta al giudice ordinario
Cass., Sez. Un., 15 dicembre 2016, n. 25836
orientamento conforme sul riparto di giurisdizione in materia di graduatorie scolastiche
Cass., Sez. Un., 20 luglio 2022, n. 22693
ha ribadito che per le controversie sull'inserimento o sulla corretta collocazione in graduatoria senza contestazione diretta della disciplina generale la giurisdizione spetta al giudice ordinario
Massime di principio
- Le controversie relative alla corretta collocazione, al punteggio o all'esclusione da graduatorie scolastiche di istituto o di circolo, quando la domanda mira all'accertamento del diritto soggettivo all'inserimento o alla sua corretta posizione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La formazione delle graduatorie di terza fascia del personale ATA non integra una procedura concorsuale in senso stretto quando avviene mediante applicazione automatica di criteri normativi e tabelle ministeriali, senza comparazione discrezionale tra candidati.
- L'atto con cui l'amministrazione rettifica il punteggio o dispone l'esclusione per difformità tra titolo dichiarato e titolo posseduto, in un sistema di graduatorie vincolate e non concorsuali, è sindacabile dal giudice ordinario nell'ambito dell'accertamento del diritto azionato.
- La giurisdizione amministrativa resta configurabile solo quando sia proposta una domanda diretta ad annullare l'atto normativo o generale che disciplina la graduatoria, mentre la mera contestazione applicativa del punteggio o del collocamento appartiene al giudice ordinario.
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