Cassazione Penale, Sentenza n. 803/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva applicato gli arresti domiciliari per reati relativi alla cessione di stupefacenti. Il ricorrente deduce tre motivi: (1) vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) c.p.p., sostenendo che il tribunale avrebbe attribuito al ricorrente la fattispecie di cui all'art. 74 DPR 309/90 (associazione) senza adeguate prove e sulla base di dichiarazioni di un coimputato e di intercettazioni; chiede inoltre la riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90; (2) violazione delle norme sulla utilizzabilità delle intercettazioni (artt. 63, 64, 197 e 197-bis c.p.p.), contestando l'uso di una conversazione ritenuta millanteria e priva di riscontri; (3) violazione degli artt. 606, 274 e 275 c.p.p., sostenendo che, trattandosi di due episodi di cessione di "erba", la prospettabile pena sarebbe prossima al minimo edittale e quindi la misura cautelare è sproporzionata e costituisce un'anticipata e ingiusta privazione della libertà.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i primi due motivi (contestazione dell'inquadramento in art. 74 DPR 309/90) sono inammissibili perché il tribunale non ha effettivamente contestato penalmente la fattispecie associativa ma ha correttamente applicato l'indirizzo di legittimità secondo cui, ai fini della qualificazione ex art. 73 comma 5 DPR 309/90, l'offensività va valutata anche in base a capacità di azione, relazioni con il mercato, quantità movimentata, numero di assuntori e modalità operative; il tribunale ha valorizzato conversazioni che denotano capacità di spaccio e contatti coerenti con tale quadro. È stato inoltre chiarito che le dichiarazioni desunte da intercettazioni del coimputato possono costituire indizi valutabili prudenzialmente dal giudice (non sottoposte al regime dell'art. 192, comma terzo, c.p.p.). L'ultimo motivo è inammissibile perché si fonda su una rivalutazione del merito (prevedibile entità della pena) non sindacabile in questa sede. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
Norma sulla disciplina delle sanzioni per il traffico e la cessione di stupefacenti; la Corte ha richiamato che per la qualificazione ai sensi del comma 5 (aggravamento per offensività) non è decisiva solo la quantità singolarmente spacciata, ma la capacità di azione, la rete, le modalità e la quantità movimentata in un arco temporale.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74
Norma relativa a forme associative connesse al traffico di stupefacenti; il ricorrente lamentava un'imputazione indiziaria di associazione ma la Corte ha ritenuto che il tribunale non abbia sostanzialmente contestato l'art. 74 in modo vincolante, limitandosi a valutare indizi relativi all'offensività ex art. 73.
Codice di procedura penale - art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e)
Norme che individuano i motivi di ricorso in Cassazione (vizi di motivazione, violazione di legge, ecc.). Il ricorrente aveva invocato tali vizi, ma la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili o meri rilievi di merito.
Codice di procedura penale - artt. 63, 64, 197, 197-bis
Norme che disciplinano l'intercettazione delle comunicazioni e la loro utilizzabilità in giudizio; la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni scambiate in intercettazioni possono costituire indizi valutabili prudentemente e che la mera asserzione di "millanteria" senza assenza di riscontri non esclude automaticamente la utilizzabilità come indizio.
Codice di procedura penale - art. 192 comma terzo
Disposizione riguardante la utilizzabilità delle dichiarazioni di persone non imputate; la Corte ha precisato che gli indizi desumibili da intercettazioni del coimputato in medesimo reato non devono essere automaticamente esclusi ai sensi di questo articolo, ma valutati dal giudice con prudenza.
Codice di procedura penale - artt. 274 e 275
Norme sul potere motivazionale del giudice e sulla valutazione delle prove; il ricorrente ne ha invocato la violazione sostenendo errate valutazioni probatorie, ma la Corte ha considerato tali censure meramente di merito e dunque inammissibili.
Codice di procedura penale - art. 616
Norma che dispone l'onere delle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese del procedimento ai sensi di questa disposizione.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione della buona fede del ricorrente: la Corte ha ritenuto che non sussistessero ragioni per considerare il ricorso privo di buona fede, ma comunque ha disposto il pagamento di una somma equitativa alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Per la qualificazione della condotta di spaccio come particolarmente offensiva (art. 73 comma 5 DPR 309/90) il giudice può considerare, oltre alle singole quantità, la capacità di azione dell'indagato, la rete di contatti, il numero di assuntori riforniti, la quantità movimentata in un periodo ed eventuali modalità organizzative.
- Le conversazioni intercettate, anche se rese da coimputati, possono costituire indizi di reità valutabili dal giudice con prudente apprezzamento e non sono automaticamente inutilizzabili ex art. 192 c.p.p.; l'assenza di corroborazioni rende la prova meno solida ma non la esclude a priori.
- La contestazione che un'affermazione sia "millanteria" richiede che sia dimostrato l'assenza di riscontri: l'asserzione in sé non basta a escludere la rilevanza probatoria di una intercettazione se vi sono altri elementi coerenti.
- Le censure che implicano una rivalutazione del merito (es. previsione della pena concreta e paragone con la misura cautelare) sono in genere inammissibili se proposte in sede di ricorso straordinario che non consente il sindacato di merito.
- Chi propone ricorso privo di prospettazione ammissibile può essere dichiarato inammissibile e condannato alle spese; la Corte può altresì disporre, in via equitativa, il versamento di somme alla Cassa delle Ammende se non ravvisa colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.
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