Sentenza n. 2058/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 12831/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il rigetto/irricevibilità della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e, in appello, sopravvenuto preavviso di revoca del nulla osta all'ingresso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero aveva impugnato il decreto del 24 gennaio 2025 dello Sportello unico per l'immigrazione di Roma, con cui era stata rigettata o dichiarata irricevibile la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche per la mancata produzione del contratto di soggiorno. In primo grado aveva dedotto che la mancata sottoscrizione del contratto non fosse a lui imputabile, poiché la Prefettura non aveva convocato né lui né la datrice di lavoro. Il TAR aveva respinto il ricorso rilevando l'assenza del contratto di soggiorno e la presentazione tardiva della richiesta di primo ingresso, nonché la successiva revoca del nulla osta. In appello, l'interessato ha riproposto la censura relativa alla mancata convocazione da parte della Prefettura e ha dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti, sostenendo che l'Amministrazione avesse confuso la sua identità con quella di un connazionale quasi omonimo. Nel corso del giudizio d'appello, l'Amministrazione ha ricostruito la vicenda, riconoscendo un errore di protocollazione dovuto allo scambio nominativo, ma ha anche rilevato ulteriori carenze documentali e sostanziali: mancanza del documento attestante la richiesta al centro per l'impiego, mancanza dell'idoneità alloggiativa e assenza del requisito economico del datore di lavoro. Il 10 febbraio 2026 lo Sportello unico ha adottato un nuovo preavviso di revoca del nulla osta, riportando tali ragioni ostative.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello improcedibile, senza esaminare nel merito le censure relative alla mancata convocazione, all'assenza del contratto di soggiorno e allo scambio di persona. La sopravvenuta determinazione dello Sportello unico, qualificata come nuovo preavviso di revoca del nulla osta rilasciato il 2 maggio 2023, ha fatto venir meno l'interesse attuale alla decisione sull'appello, poiché l'interesse del cittadino straniero si è trasferito sull'impugnazione del sopravvenuto atto del 10 febbraio 2026. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 22, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il TAR aveva richiamato la disposizione per ritenere tardiva la formalizzazione della richiesta di primo ingresso presso lo Sportello unico e per giustificare la revoca del nulla osta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità del cittadino straniero a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, unitamente all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, quale base per l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sopravvenienza, nel corso del giudizio d'appello, di un nuovo atto amministrativo che ridefinisce la posizione sostanziale controversa e sposta l'interesse del ricorrente sulla sua impugnazione determina l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il sopravvenuto atto amministrativo costituisce oggetto di autonome ragioni ostative e di una nuova determinazione dell'Amministrazione, il giudice non deve esaminare nel merito le censure rivolte contro il precedente atto, se l'interesse attuale alla decisione si è trasferito sul nuovo provvedimento.
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