Sentenza del 06/09/2016 n. 805 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
ACCERTAMENTO-Accertamento con adesione. Rimborso delle somme già versate - Non ammissibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Chieti che aveva respinto il ricorso contro la cartella esattoriale relativa al pagamento della terza rata e delle rate successive dovute in base a un accertamento con adesione perfezionato il 27 settembre 2012 per gli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009. La ricorrente sosteneva che l'Amministrazione avrebbe dovuto rivedere la propria pretesa alla luce di un fatto nuovo, ossia il riconoscimento della natura di ente senza scopo di lucro dell'associazione, già affermato in una diversa sentenza della CTR dell'Aquila relativa ad altro periodo d'imposta. Invocava inoltre l'efficacia del giudicato esterno e contestava non l'adesione in sé, ma la permanenza della pretesa tributaria alla luce del nuovo accertamento.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza impugnata. Ha ritenuto che l'accertamento con adesione, una volta perfezionato mediante il pagamento delle somme dovute, non sia impugnabile né modificabile e impedisca al contribuente di chiedere il rimborso delle somme ritenute eccedenti, anche qualora l'errore riguardi la volontà manifestata nell'adesione. La pretesa di estendere il giudicato formatosi su un diverso anno d'imposta è stata ritenuta infondata, poiché ciascun periodo d'imposta dà luogo a un'autonoma obbligazione tributaria e la precedente decisione non riguardava il medesimo rapporto giuridico. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità delle questioni.
Norme richiamate
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, articolo 2, commi 3 e 4
"L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio"
L'accertamento con adesione relativo alle imposte sui redditi e all'IVA, una volta perfezionato, è vincolante e non può essere impugnato dal contribuente né modificato dall'Ufficio, salvo l'ulteriore azione accertatrice nei casi tassativamente previsti.
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, articolo 3, comma 4
"L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio"
La medesima stabilità dell'accertamento con adesione opera, per le altre imposte indirette, dopo il perfezionamento della definizione.
Articolo 2, comma 4, D.Lgs. n. 218/1997
L'Ufficio conserva una limitata possibilità di esercitare un'ulteriore azione accertatrice solo nelle ipotesi previste dalla legge; tale eccezione non consente al contribuente di rimettere in discussione unilateralmente l'adesione perfezionata.
Principio dell'autonomia dei periodi d'imposta
Ogni periodo d'imposta determina un'obbligazione tributaria autonoma. Un giudicato relativo a un'annualità diversa non produce automaticamente effetti vincolanti, salvo che accerti un vizio comune e insanabile dell'attività istruttoria o un fatto giuridico comune ai diversi accertamenti.
Articolo 13 della Costituzione
La sentenza richiama il principio di inviolabilità della libertà personale per affermare che, quando un giudicato accerti l'illegittimità insanabile di un'attività istruttoria lesiva di diritti fondamentali, l'inutilizzabilità delle prove può incidere anche su controversie relative ad altri periodi d'imposta.
Massime di principio
- L'accertamento con adesione è uno strumento transattivo e definitorio: una volta sottoscritto e perfezionato con il pagamento, il contribuente non può normalmente chiedere il rimborso delle somme versate sostenendo che la pretesa fosse errata o che vi fosse stato un ripensamento o un errore nella valutazione dei fatti.
- Prima di aderire è essenziale verificare tutti gli elementi sostanziali e documentali della pretesa, perché la successiva scoperta di una diversa qualificazione fiscale, come la natura non lucrativa dell'ente, di regola non riapre la definizione.
- Un giudicato relativo a un diverso anno d'imposta non si estende automaticamente ad altri anni, anche quando le contestazioni siano simili. L'estensione è possibile soprattutto quando la precedente sentenza abbia accertato in modo definitivo un vizio comune, insanabile e direttamente incidente sulla stessa attività istruttoria o sulla medesima prova.
- La certezza e la stabilità della definizione prevalgono, dopo il perfezionamento dell'adesione, sulla possibilità di contestare successivamente l'importo pagato; le eccezioni devono derivare da specifiche cause di invalidità riconosciute dall'ordinamento e non dalla mera erroneità della scelta compiuta.
- La natura di ente non commerciale o senza scopo di lucro non esclude automaticamente ogni obbligazione tributaria: deve essere valutata con riferimento ai requisiti e alle attività concretamente svolte nel singolo periodo d'imposta.
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