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Sentenza

Sentenza del 06/09/2016 n. 963 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beniimmobili - successiva minor valutazione - compensazione dell'imposta residua -legittimità - SUSSISTE. E' legittimo il minor versamento delle rate dell'imposta sostitutiva dovutasulla prima rivalutazione quando a seguito di una legittima minor valutazionesuccessiva l'imposta complessivamente dovuta risulti minore. Ciò in quanto la nuova rideterminazione è consentitae la compensazione non vietata. Per evidente economia procedurale efinanziaria, non è ragionevole imporre all'interessato l'integrale pagamento diquanto dovuto per la prima valutazione, salvo poi consentire il rimborso diquanto pagato in più rispetto alla seconda.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la legittimità del minor versamento delle rate dell’imposta sostitutiva dovuta sulla prima rivalutazione dei beni immobili, dopo che il contribuente aveva effettuato una successiva e legittima rideterminazione con un valore inferiore. L’imposta complessivamente dovuta in base alla nuova valutazione risultava quindi minore rispetto a quella originariamente calcolata. Il contribuente riteneva possibile compensare quanto già versato o dovuto in relazione alla prima rivalutazione con l’imposta risultante dalla successiva rideterminazione.

La decisione

La pretesa del contribuente è stata ritenuta legittima. È stato riconosciuto che, quando una successiva rideterminazione del valore è consentita e determina un’imposta sostitutiva complessivamente inferiore, il contribuente può versare rate inferiori rispetto a quelle calcolate sulla prima rivalutazione. La compensazione dell’imposta residua non è vietata. Non sarebbe ragionevole imporre il pagamento integrale dell’imposta originaria per poi costringere il contribuente a richiedere il rimborso dell’eccedenza derivante dalla seconda valutazione, poiché ciò contrasterebbe con esigenze di economia procedurale e finanziaria.

Massime di principio

  • Quando una nuova rideterminazione del valore dei beni è validamente ammessa e comporta un’imposta sostitutiva inferiore, il contribuente può tener conto della nuova base imponibile anche ai fini del versamento delle rate ancora dovute.
  • In assenza di un espresso divieto normativo, è ammissibile compensare quanto già versato o dovuto in relazione alla precedente rivalutazione con l’imposta risultante dalla successiva rideterminazione.
  • L’Amministrazione non dovrebbe imporre il pagamento integrale dell’imposta originaria per poi obbligare il contribuente a chiedere il rimborso dell’eccedenza, quando la compensazione consente di ottenere lo stesso risultato in modo più efficiente.
  • Il principio vale tuttavia solo se la successiva rivalutazione è legittima, validamente perfezionata e riferita alla medesima posizione fiscale; non consente di ridurre arbitrariamente i versamenti in assenza dei presupposti previsti dalla disciplina applicabile.

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