Sentenza del 06/09/2016 n. 2157 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
INVIM - avviso di liquidazione - illegittimità - è tale - istanza di autotutela - silenzio rifiuto - prosecuzione azione illegittima - è tale - impugnabilità - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato un'istanza di autotutela per ottenere l'annullamento di un avviso di liquidazione INVIM illegittimo. L'Ufficio ha mantenuto il silenzio, configurabile come silenzio-rifiuto, pur continuando a esigere dal ricorrente il pagamento di imposte accertate con un provvedimento già dichiarato definitivamente nullo. La questione riguardava quindi l'impugnabilità del silenzio dell'Amministrazione quando esso non costituisce un semplice rifiuto di provvedere, ma comporta la prosecuzione di un'azione amministrativa manifestamente illegittima.
La decisione
Il silenzio-rifiuto è stato ritenuto impugnabile. Il giudice ha escluso che il silenzio dell'Ufficio sia sempre e comunque sottratto al controllo giurisdizionale, precisando che occorre valutarne il contenuto e gli effetti concreti. Poiché l'Amministrazione proseguiva nell'esigere il pagamento da un soggetto estraneo sulla base di un provvedimento definitivamente nullo, il silenzio costituiva prosecuzione di un'azione palesemente illegittima e poteva essere contestato.
Massime di principio
- Il silenzio dell'Amministrazione su un'istanza di autotutela non è necessariamente impugnabile o non impugnabile in modo automatico: occorre considerare la natura e gli effetti concreti del comportamento omissivo.
- Il silenzio può essere contestato quando, oltre a non rispondere all'istanza, consente la prosecuzione di una pretesa amministrativa o tributaria manifestamente illegittima.
- La prosecuzione della riscossione nei confronti di un soggetto estraneo all'obbligazione tributaria, fondata su un atto definitivamente nullo, può integrare un interesse concreto e attuale alla tutela giurisdizionale.
- L'autotutela non può essere utilizzata per riaprire indefinitamente controversie già definite, ma il silenzio dell'Ufficio assume rilievo impugnabile quando mantiene o aggrava una situazione di illegittimità evidente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 set 2016Sentenza del 06/09/2016 n. 84 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 6 set 2016Sentenza del 06/09/2016 n. 1728 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 6 set 2016Sentenza del 06/09/2016 n. 803 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 6 set 2016Sentenza del 06/09/2016 n. 805 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 6 set 2016Sentenza del 06/09/2016 n. 962 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 6 set 2016Sentenza del 06/09/2016 n. 963 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →