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Sentenza

Sentenza del 06/09/2016 n. 84 - Comm. Trib. II grado di Trento

I - TRIBUTI DOGANALI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - INCOMPETENZA TERRITORIALE DELL'UFFICIO ACCERTATORE - OMESSA IMPUGNAZIONE - DEFINITIVITÀ DELLA PRETESA TRIBUTARIA - RISCOSSIONE COATTIVA - LEGITTIMA. II - RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - MANCATA SOTTOSCRIZIONE - MANCATA INDICAZIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA TERRITORIALMENTE COMPETENTE - OMESSA INDICAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE - VIOLAZIONE ART. 7 DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE - NON SUSSISTE.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato la legittimità della riscossione coattiva, deducendo, tra l'altro, l'incompetenza territoriale dell'ufficio che aveva emesso l'avviso di accertamento. Ha inoltre censurato la cartella di pagamento per mancata sottoscrizione, mancata indicazione della Commissione Tributaria territorialmente competente e mancata indicazione del tasso di interesse, invocando la violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha stabilito che l'incompetenza territoriale dell'ufficio accertatore, non contestata tempestivamente con l'impugnazione dell'avviso di accertamento, non può essere fatta valere per la prima volta contro la cartella di pagamento: il vizio si è consolidato e l'atto impositivo è divenuto definitivo, legittimando la riscossione coattiva. Sono state inoltre ritenute infondate le censure relative alla cartella, poiché non è necessaria la sottoscrizione dell'esattore quando la provenienza dell'atto è verificabile dall'intestazione, non è indispensabile indicare quale specifica Commissione Tributaria sia territorialmente competente ed è sufficiente indicare l'impugnabilità davanti alla Commissione Tributaria. Non sussiste neppure un obbligo normativo di indicare nella cartella il tasso di interesse applicato.

Norme richiamate

  • Art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente

    La norma non impone, nel caso esaminato, la sottoscrizione della cartella da parte dell'esattore, l'indicazione della specifica Commissione Tributaria territorialmente competente o l'indicazione del tasso di interesse, in assenza di uno specifico obbligo previsto dalla legge.

  • Normativa sulla riscossione mediante ruolo e cartella di pagamento

    La cartella deve essere predisposta secondo il modello ministeriale; la sua intestazione è sufficiente a consentirne la verifica della provenienza, anche senza firma dell'esattore.

  • Principi processuali tributari in materia di invalidità-annullabilità e decadenza dall'impugnazione

    I vizi dell'atto impositivo, anche quando qualificabili come nullità, devono essere dedotti tempestivamente davanti al giudice tributario. Se l'atto non viene impugnato nei termini, esso si consolida e può essere posto a fondamento della riscossione coattiva.

Massime di principio

  • I vizi propri dell'avviso di accertamento devono essere contestati impugnando tempestivamente l'avviso stesso; non possono normalmente essere fatti valere per la prima volta contro la successiva cartella di pagamento.
  • Una volta divenuto definitivo l'avviso di accertamento per mancata impugnazione, la cartella può essere contestata soltanto per vizi propri della fase di riscossione, non per riesaminare la fondatezza o la validità originaria dell'accertamento.
  • L'incompetenza territoriale dell'ufficio accertatore, se non dedotta nei termini, non impedisce la riscossione coattiva della pretesa tributaria.
  • Le irregolarità formali della cartella assumono rilievo solo se previste dalla legge e se incidono concretamente sulla conoscibilità dell'atto o sulla possibilità di difendersi.
  • La mancanza della firma dell'esattore non determina automaticamente l'invalidità della cartella quando l'atto è conforme al modello normativo e la sua provenienza dall'agente della riscossione è identificabile.
  • Per valutare una cartella di pagamento occorre distinguere tra vizi dell'atto presupposto, ormai non più deducibili se questo è definitivo, e vizi propri della cartella o della procedura di riscossione.

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