Sentenza del 06/09/2016 n. 1728 - Comm. Trib. Prov. Genova
Associazioni sportive dilettantistiche - regime fiscale agevolato - onere della prova - art. 148 TUIR
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità del regime fiscale agevolato previsto dall'art. 148 TUIR alle associazioni sportive dilettantistiche. L'associazione avrebbe dovuto dimostrare concretamente la propria natura non lucrativa e lo svolgimento effettivo di attività istituzionali, nonché la partecipazione democratica degli associati alla gestione dell'ente. In particolare, erano necessari elementi documentali quali rendiconti annuali riferiti all'attività istituzionale, verbali delle assemblee dei soci e del consiglio direttivo, oltre alla prova dell'effettiva approvazione e conservazione di tali documenti.
La decisione
La contestazione dell'associazione non è stata accolta. È stato affermato che l'onere di provare l'esistenza dei requisiti per accedere al regime agevolato grava interamente sull'associazione, trattandosi di una deroga alla disciplina fiscale ordinaria. In mancanza di una prova concreta delle finalità sociali e della gestione democratica ed effettiva dell'ente, è stato ravvisato un abuso dello schema associativo, ritenuto inidoneo a giustificare i benefici fiscali.
Norme richiamate
Art. 148 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)
Il regime fiscale agevolato per gli enti associativi costituisce una deroga alla disciplina ordinaria e può essere applicato solo se l'associazione dimostra concretamente il possesso e l'effettiva attuazione dei requisiti sostanziali e documentali richiesti.
Massime di principio
- Un'associazione che invoca un regime fiscale agevolato deve provare direttamente e in modo documentale tutti i requisiti che lo giustificano; non è sufficiente la sola forma giuridica o la qualificazione statutaria come associazione sportiva dilettantistica.
- La mancanza di rendiconti annuali, verbali assembleari e verbali del consiglio direttivo può essere valutata come indice dell'inesistenza di una gestione democratica e di un'effettiva attività istituzionale.
- Le agevolazioni fiscali non spettano quando lo schema associativo è utilizzato solo formalmente per svolgere attività sostanzialmente commerciale o per ottenere vantaggi fiscali.
- Per prevenire contestazioni, l'associazione dovrebbe conservare una documentazione coerente e continuativa: statuto, libro soci, convocazioni, verbali, rendiconti approvati, tracciabilità delle quote e delle attività istituzionali.
- In caso di accertamento, la prova deve riguardare non solo l'esistenza formale dei documenti, ma anche la loro concreta attuazione e la reale partecipazione degli associati alla vita dell'ente.
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