Sentenza del 06/09/2016 n. 803 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
RISCOSSIONE - Risarcimento del danno da lite temeraria per la sussistenza della c.d. colpa grave a carico dell'Ufficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Chieti che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'imposta sulla concessione governativa per un'utenza cellulare del 2011. L'Ufficio sosteneva di essersi basato sulla segnalazione del gestore telefonico e di non poter modificare la pretesa in assenza di una rettifica formale da parte del gestore. Il contribuente ha chiesto il rigetto dell'appello e, in via incidentale, la condanna dell'Amministrazione per lite temeraria, evidenziando che il gestore aveva già emesso note di credito e stornato le fatture dopo aver riconosciuto l'erroneità dell'addebito e la frode relativa all'utenza.
La decisione
La Commissione tributaria ha respinto l'appello principale dell'Agenzia e confermato l'annullamento della pretesa tributaria, ritenendo che al contribuente non potesse essere addebitato il pagamento di un'utenza mai richiesta, posseduta o utilizzata. Ha accolto l'appello incidentale, rilevando che l'Ufficio, pur conoscendo le note di credito e quindi la non debenza dell'imposta, aveva proseguito ingiustificatamente nel giudizio. Tale condotta è stata qualificata come colpa grave e deviazione dai principi di correttezza e lealtà processuale. L'Ufficio è stato condannato al pagamento di 3.000 euro ex art. 96, comma 3, c.p.c., nonché delle spese di entrambi i gradi, liquidate in 2.000 euro per ciascun grado, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Art. 96, comma 3, c.p.c.
Il giudice, quando pronuncia sulle spese, può altresì condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
La norma consente di condannare la parte che abbia agito o resistito in giudizio con colpa grave o in modo temerario al pagamento di una somma equitativamente determinata, anche senza una prova analitica del danno. Nel caso concreto è stata applicata perché l'Ufficio ha insistito nella pretesa pur conoscendone l'infondatezza.
Art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Il generale rinvio alle norme del processo civile rende applicabile l'art. 96 c.p.c. anche nel processo tributario.
Art. 2043 c.c.
La responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. è stata ritenuta speciale rispetto alla responsabilità aquiliana generale prevista dall'art. 2043 c.c.; per gli atti e comportamenti processuali la domanda deve essere proposta nello stesso giudizio tributario.
Art. 96 c.p.c. - responsabilità processuale aggravata
La domanda di risarcimento per lite temeraria deve essere esaminata dal giudice dello stesso processo nel quale si sarebbe verificata la condotta abusiva, perché tale giudice è quello meglio in grado di valutarne la temerarietà e il collegamento con la controversia.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la prosecuzione di una pretesa o di un appello può integrare colpa grave quando l'Amministrazione dispone già di documenti oggettivi che dimostrano l'inesistenza o l'erroneità del debito.
- L'Ufficio non può giustificare automaticamente la prosecuzione del giudizio sostenendo di non poter agire in autotutela: deve valutare concretamente la documentazione sopravvenuta e l'infondatezza della pretesa.
- Le note di credito o gli storni emessi dal gestore possono costituire elementi decisivi per dimostrare che le fatture originarie erano errate e che il tributo collegato non è dovuto.
- La pervicace resistenza processuale, nonostante la piena conoscenza dell'infondatezza della pretesa, può comportare sia la condanna alle spese di tutti i gradi sia una condanna aggiuntiva ex art. 96, comma 3, c.p.c.
- La lite temeraria non richiede necessariamente la prova dettagliata di un danno patrimoniale: il giudice può liquidare equitativamente una somma quando ravvisa una condotta processuale gravemente colposa o abusiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 set 2016Sentenza del 06/09/2016 n. 84 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 6 set 2016Sentenza del 06/09/2016 n. 1728 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 6 set 2016Sentenza del 06/09/2016 n. 2157 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 6 set 2016Sentenza del 06/09/2016 n. 805 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 6 set 2016Sentenza del 06/09/2016 n. 962 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 6 set 2016Sentenza del 06/09/2016 n. 963 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →