Sentenza del 06/09/2016 n. 962 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
ACCERTAMENTO- REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - COSTI ADDEBITATI DA SOCIETA' PARTECIPATA DALPROFESSIONISTA - DEDUCIBILITA' - ABUSO DEL DIRITTO - LIMITI. Configura abuso del diritto dedurre costi sostenuti per la propria attivitàprofessionale mediante addebito da parte di società partecipata dalprofessionista e da suoi familiari. Lo stesso non può dirsi per quanto concernela deduzione dell'affitto dell'immobile condotto in leasing dalla stessasocietà ed affittato al professionista, trattandosi di forma legittima didiversificazione degli investimenti familiari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deduzione dal reddito professionale di costi sostenuti mediante addebito da parte di una società riconducibile al professionista e alla sua famiglia, nonché della spesa per l'affitto dell'immobile utilizzato per l'attività professionale. Il tema centrale era stabilire se tali operazioni costituissero abuso del diritto, ossia un uso formalmente legittimo di strumenti giuridici privo di valide ragioni economiche e finalizzato principalmente a ottenere un vantaggio fiscale.
La decisione
La sentenza ha ritenuto abusiva la deduzione dei costi relativi a prestazioni o spese addebitate dalla società partecipata dal professionista e dai suoi familiari, confermandone il recupero a tassazione. Diversamente, ha considerato legittima la deduzione dell'affitto dell'immobile: la società lo aveva acquisito in leasing e lo aveva poi concesso in locazione al professionista. Tale operazione è stata qualificata come una lecita forma di diversificazione degli investimenti familiari e non come abuso del diritto.
Norme richiamate
Principio generale dell'abuso del diritto
Non è consentito dedurre costi attraverso operazioni prive di sostanza economica o di valide ragioni extrafiscali, quando la struttura adottata sia principalmente diretta a conseguire un vantaggio fiscale indebito. La valutazione deve però essere concreta e non può fondarsi sulla mera esistenza di rapporti familiari o societari.
Disciplina della deducibilità dei costi nel reddito di lavoro autonomo
I costi sono deducibili se inerenti all'attività professionale, effettivamente sostenuti, documentati e non artificiosamente trasferiti o maggiorati tramite soggetti collegati. L'inerenza non è sufficiente quando l'operazione risulta abusiva.
Massime di principio
- Le spese addebitate da una società partecipata dal professionista o dai suoi familiari richiedono una verifica sostanziale: devono corrispondere a prestazioni reali, necessarie, congrue e supportate da valide ragioni economiche.
- La presenza di una società familiare o collegata non rende automaticamente indeducibili i costi, ma aumenta il rischio di contestazioni e impone di dimostrare l'effettiva autonomia, utilità e convenienza dell'operazione.
- L'utilizzo di una società per detenere un immobile e concederlo in locazione al professionista può essere legittimo se costituisce una reale scelta patrimoniale o di diversificazione degli investimenti, non meramente strumentale al risparmio fiscale.
- L'abuso del diritto va accertato caso per caso: non basta rilevare un vantaggio fiscale, ma occorre dimostrare l'assenza di valide ragioni extrafiscali e l'uso artificioso di strumenti giuridici.
- Per ridurre il rischio di contestazioni è opportuno conservare contratti, fatture, prove dei pagamenti, documentazione delle prestazioni rese e una motivazione economica coerente dell'assetto societario e contrattuale.
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