Sentenza n. 82/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento dell’ORDINANZA sindacale n. 2408 del 18.9.2024, con cui viene intimato “alla sig.ra Fiordi Tiziana in qualità di proprietaria di un capannone con copertura in materiale contenente amianto (MCA) in via Camillo Corot 21/23 di provvedere immediatamente alla bonifica in sicurezza della copertura del fabbricato, di effettuare la rimozione e lo smaltimento dell’amianto tramite ditta specializzata, di tramettere la documentazione attestante l’incarico alla suddetta ditta specializzata con indicazione dei tempi massimi previsti” e, per quanto possa occorrere, per l’annullamento della nota USL Umbria 1 prot. 0108631 del 7.6.2024, indirizzata a Fiordi Tiziana, con cui si significa la fine dei lavori di bonifica del fabbricato sito in via Camillo Corot n. 21-23 entro il 25.8.2024 e della nota USLUmbria1 prot. 151798 del 12.8.2024 di diniego alla richiesta di proroga dei lavori di bonifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale contingibile e urgente che imponeva la bonifica, rimozione e smaltimento di una copertura in amianto, nonché le note dell’Azienda USL relative al termine per la bonifica e al diniego di proroga
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza sindacale deducendo violazione della legge n. 257/1992, del D.M. 6 settembre 1994 e delle deliberazioni della Giunta regionale dell’Umbria n. 1611/2007 e n. 129/2010, nonché difetto e illogicità dell’istruttoria e difetto di motivazione. In particolare, hanno sostenuto che l’ordinanza si fondasse esclusivamente sulla relazione del 25 agosto 2023 predisposta da un tecnico di una società privata, senza autonomi accertamenti dell’Azienda USL e senza attendere una seconda perizia richiesta dai proprietari. La prima relazione aveva rilevato uno stato avanzato di degrado delle lastre e indicato la rimozione entro dodici mesi; la seconda relazione, depositata nell’ottobre 2024, aveva invece ritenuto sovrastimato il rischio e prospettato la possibilità di interventi manutentivi, rinviando la rimozione. I ricorrenti hanno inoltre contestato l’assenza, nell’ordinanza, di una dettagliata verbalizzazione del sopralluogo dell’ASL e hanno chiesto una consulenza tecnica d’ufficio. Il Comune ha eccepito, tra l’altro, l’acquiescenza dei ricorrenti alla situazione di pericolo e alla necessità degli interventi, nonché la sufficienza dell’istruttoria sanitaria acquisita. Prima dell’udienza, i ricorrenti hanno chiesto il rinvio in ragione di un preliminare di vendita dell’immobile e dell’incarico conferito a una ditta per la bonifica; il rinvio è stato respinto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha ritenuto infondati congiuntamente i due motivi. Ha escluso il rinvio, osservando che era trascorso oltre un anno e mezzo dalla scadenza del termine annuale indicato nella prima relazione senza che i lavori fossero stati eseguiti; il mutamento della proprietà non incideva sulla necessità di assicurare tempestivamente la messa in sicurezza dell’eternit. Nel merito, il giudice ha ritenuto legittimamente fondata l’ordinanza sulle esigenze attuali di tutela della salute pubblica, documentate dalla relazione tecnica prodotta dagli stessi ricorrenti, la quale attestava uno stato avanzato di degrado e prescriveva la rimozione entro dodici mesi. L’Azienda USL aveva quindi correttamente negato la proroga e non era tenuta ad attendere una seconda relazione, potendo privilegiare, in un’ottica di maggiore tutela, la misura più rigorosa e celere. La seconda perizia, peraltro, non smentiva il diffuso degrado delle lastre, ma divergeva soltanto sulla tempistica e sulle modalità dell’intervento. Non era necessaria un’ulteriore istruttoria pubblica autonoma, poiché la relazione privata acquisita dall’ASL era sufficiente a evidenziare il rischio e il Comune, privo di specifiche competenze tecniche in materia di amianto, doveva affidarsi agli accertamenti e alle richieste dell’autorità sanitaria. Il TAR ha inoltre richiamato l’art. 4 del D.M. 6 settembre 1994, che pone a carico del proprietario o del responsabile dell’attività la valutazione del rischio e gli obblighi di custodia, manutenzione, controllo e sicurezza dei materiali contenenti amianto. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, liquidate in euro 1.500 oltre oneri e accessori in favore del Comune; nulla è stato disposto per le spese nei confronti dell’Azienda USL non costituita.
Norme richiamate
art. 50 d.lgs. 267/2000
Il Comune è titolare del potere extra ordinem, ma, in assenza di specifiche competenze tecniche in materia di amianto, può fondare l’ordinanza sugli accertamenti e sulle richieste dell’autorità sanitaria competente.
art. 4 D.M. 6 settembre 1994
Il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività è onerato della valutazione del rischio per la salute e delle connesse attività di custodia e manutenzione dei materiali contenenti amianto.
Il proprietario o responsabile dell’attività deve adottare misure di controllo, manutenzione, sicurezza, informazione e monitoraggio dei materiali contenenti amianto.
legge 27 marzo 1992 n. 257
È richiamata quale disciplina di riferimento per la tutela dall’amianto e per gli obblighi di bonifica, senza una specifica ulteriore interpretazione autonoma nel provvedimento.
D.G.R. Umbria 8 ottobre 2007 n. 1611
È richiamata quale fonte delle linee guida regionali per la valutazione delle strutture contenenti amianto e per le attività delle Aziende USL.
D.G.R. Umbria 1 febbraio 2010 n. 129
È richiamata quale ulteriore disciplina regionale di riferimento per gli interventi relativi ai materiali contenenti amianto.
Massime di principio
- Un’ordinanza contingibile e urgente diretta alla messa in sicurezza e alla bonifica di materiali contenenti amianto può essere legittimamente fondata su una relazione tecnica privata acquisita dall’autorità sanitaria, quando tale relazione documenti in modo attendibile uno stato avanzato di degrado e la necessità di un intervento tempestivo, anche se non proviene da un accertamento tecnico autonomamente eseguito dalla pubblica amministrazione.
- In materia di tutela della salute pubblica, l’autorità sanitaria può negare la proroga del termine per la bonifica e privilegiare la misura più rigorosa e celere quando gli elementi istruttori disponibili evidenzino un rischio attuale; non è tenuta ad attendere una successiva relazione tecnica prospettata dal proprietario, se questa mira a differire l’intervento e non esclude il degrado del materiale.
- Il Comune, pur essendo titolare del potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 267/2000, può fare affidamento sugli accertamenti e sulle valutazioni dell’autorità sanitaria quando non disponga di specifiche competenze tecniche nella materia oggetto dell’ordinanza.
- Ai sensi dell’art. 4 del D.M. 6 settembre 1994, il proprietario dell’immobile o il responsabile dell’attività è direttamente onerato della valutazione del rischio derivante dalla presenza di amianto e dell’adozione delle misure di custodia, controllo, manutenzione e sicurezza conseguenti.
- Il successivo trasferimento della proprietà dell’immobile non rende irrilevante né differibile l’obbligo di eseguire le misure di messa in sicurezza dell’amianto, poiché l’esigenza di tutela della salute pubblica deve essere assicurata con tempestività indipendentemente dal mutamento del proprietario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 471/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 474/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 475/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 477/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 71/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 72/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →