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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11106/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Libertà di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere applicata a Barba, gravemente indiziato per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (associazione mafiosa) e 512-bis aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, che il Tribunale non avrebbe valutato correttamente gli esiti dell'attività dibattimentale (art. 299 c.p.p.), in particolare le dichiarazioni del collaboratore Michele Camillò (e successivamente del collaboratore Carlo Mauri), che - a suo dire - avrebbero costituito elementi nuovi idonei a sgretolare il quadro indiziario. In secondo luogo ha invocato la violazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p., sostenendo che elementi favorevoli (tra cui il tempo trascorso e periodi di detenzione) avrebbero dovuto far venir meno la presunzione prevista per i reati associativi.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le allegate "novità" (dichiarazioni dei collaboratori) non fossero di per sé idonee a superare il giudicato cautelare e dovevano essere valutate nel più ampio compendio probatorio; inoltre il ricorso non ha spiegato concretamente in che modo tali elementi avrebbero inciso sulla gravità indiziaria già accertata. Il giudice ha richiamato la regola della preclusione endoprocessuale e ha escluso che il mero decorso del tempo o il cosiddetto "tempo silente" siano elementi autonomamente idonei a revocare la misura cautelare. I motivi nuovi depositati sono stati dichiarati inammissibili per carenza di connessione con i motivi originari e per mancata valutazione da parte del giudice del merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di associazione di tipo mafioso: è il capo di imputazione principale che giustifica la misura cautelare; la qualifica aggravata è centrale per la valutazione della gravità indiziaria.

  • art. 512-bis cod. pen. (aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1)

    Reato connesso contestato al ricorrente, con aggravamento legato alla normativa antimafia, contribuisce al quadro indiziario a sostegno della custodia cautelare.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Regola sulla revoca o sostituzione delle misure cautelari per sopravvenuti elementi: la Corte ha richiamato che gli elementi nuovi devono essere effettivamente decisivi per superare il giudicato cautelare e che il giudice deve motivare il mancato riconoscimento della novità.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma sulla presunzione in tema di esigenze cautelari in caso di contestazione del reato associativo: la Corte ha ritenuto che gli elementi prospettati dal difensore non fossero idonei a superare la presunzione.

  • art. 606 c.1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai motivi nuovi depositati in cassazione: la Corte ha ritenuto inammissibili i nuovi motivi per mancanza del necessario collegamento con i motivi originari e per l'assenza di valutazione in sede di merito.

  • art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma che indica il tempo trascorso tra il fatto e la misura come elemento da valutare dal giudice che dispone la misura cautelare; la Corte ha chiarito che tale valutazione non è rimessa al giudice chiamato a revocare la misura salvo elementi nuovi decisivi.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese e, ove ricorra colpa, una sanzione pecuniaria per ricorsi infondati o inammissibili; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa agli adempimenti informativi verso l'istituto penitenziario; la Corte ha disposto la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.

Massime di principio

  • Le ordinanze cautelari hanno efficacia preclusiva endoprocessuale: una questione già decisa non può essere riproposta salvo il sopravvenire di elementi nuovi effettivamente decisivi.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia devono essere valutate inserendole nel complesso del materiale probatorio; non sono automaticamente decisive se prese isolate.
  • Il mero decorso del tempo ("tempo silente") non è, di per sé, motivo sufficiente per la revoca della custodia cautelare; occorrono elementi concreti che dimostrino l'affievolimento delle esigenze cautelari.
  • I motivi nuovi in impugnazione devono essere strettamente collegati ai motivi originari e non possono essere usati per eludere i termini o spostare in avanti l'impugnazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e può comportare anche una sanzione pecuniaria se non emergono circostanze che escludano colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
  • Il giudice chiamato a decidere sulla revoca della misura non è tenuto a riesaminare integralmente la motivazione già adottata, ma deve spiegare perché non riconosce la novità o la decisività degli elementi nuovi prospettati.

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