Cassazione Civile, Ordinanza n. 20362/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lite nasce dalla domanda di una donna che assumeva di aver lavorato come pulitrice di un appartamento per un breve periodo, dal 24 marzo 2014 al 14 aprile 2014, chiedendo l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e il pagamento della retribuzione asseritamente maturata, quantificata in euro 1.908,00. Il Tribunale di Padova ha rigettato la domanda e la Corte d'appello di Venezia ha confermato, ritenendo non provato alcun rapporto diretto tra la lavoratrice e il convenuto, osservando altresì che gli elementi istruttori indicavano piuttosto rapporti economici tra due fratelli e un pagamento riferibile alla sistemazione dell'appartamento di altra persona, non al riassetto del camper del convenuto, come sostenuto dall'attrice. In cassazione la parte soccombente ha proposto ricorso principale con tre motivi: il primo contestava la legittimità della trattazione scritta dell'udienza di primo grado durante l'emergenza COVID-19, denunciando la violazione delle norme processuali ordinarie e di quelle emergenziali; il secondo censurava la valutazione dei messaggi WhatsApp e l'imputazione dei pagamenti; il terzo lamentava la violazione dei criteri di valutazione delle prove e delle norme sul rapporto di lavoro subordinato. Successivamente un fratello della ricorrente principale ha proposto ricorso successivo, con censure analoghe, ma oltre il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso successivo per tardività, essendo stato proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Quanto al ricorso principale, ha rigettato tutti i motivi: il primo è stato ritenuto in parte inammissibile per difetto di specifica indicazione degli atti processuali su cui si fondava e comunque infondato, perché la trattazione scritta emergenziale era legittima e non lesiva del contraddittorio o del diritto di difesa; gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili perché, sotto la veste della violazione di legge, miravano in realtà a censurare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito, attività non sindacabile in cassazione nei limiti dedotti, anche in presenza di doppia conforme. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, respingendo la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per assenza di mala fede o colpa grave.
Norme richiamate
art. 420 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 429 c.p.c. quale parametro del rito del lavoro, ma non ritenuto ostativo alla trattazione scritta disposta in emergenza.
art. 429 c.p.c.
Invocato per sostenere il diritto alla discussione orale; la Corte ha escluso che la disciplina emergenziale ne impedisse la deroga temporanea.
art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18/2020
Ha consentito, nel periodo emergenziale, lo svolgimento delle udienze civili mediante scambio e deposito telematico di note scritte contenenti sole istanze e conclusioni.
art. 83, comma 6, d.l. n. 18/2020
Ha attribuito ai capi degli uffici giudiziari il potere di adottare misure organizzative per contrastare l'emergenza sanitaria e regolare la trattazione degli affari giudiziari.
art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020
Richiamato nel ricorso, ma la Corte ha osservato che la decisione di primo grado si collocava nel quadro della normativa emergenziale già vigente e che la disciplina della trattazione scritta era comunque legittima.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non indicava specificamente gli atti processuali rilevanti né dove fossero reperibili.
art. 115 c.p.c.
La violazione di questa norma è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti o disattende il principio dispositivo; non se si contesta la mera valutazione delle prove acquisite.
art. 116 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o afferma di valutarla secondo prudente apprezzamento pur essendo soggetta a regola diversa; non quando si contesti soltanto il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 2096 e ss. c.c.
Evocati dal ricorrente per sostenere la subordinazione, ma la Corte ha ritenuto che il motivo mirasse solo a rimettere in discussione l'accertamento di merito.
art. 2712 c.c.
Richiamato in relazione all'efficacia probatoria dei messaggi WhatsApp, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del fatto.
art. 1193 c.c.
Invocato sulla imputazione dei pagamenti; la censura è stata ritenuta inammissibile perché investiva la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
art. 1195 c.c.
Richiamato insieme all'art. 1193 c.c. per contestare l'imputazione dei pagamenti, senza incidere su un vero errore di diritto.
art. 360 c.p.c.
La Corte ha ribadito che la violazione di legge ex n. 3 non consente di contestare la ricostruzione del fatto e che il vizio motivazionale non è deducibile nei limiti prospettati, specie in presenza di doppia conforme.
art. 96 c.p.c.
La richiesta di condanna per responsabilità aggravata è stata respinta perché non emergevano elementi di mala fede, colpa grave o abuso dello strumento processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, la trattazione scritta disposta in via emergenziale è legittima quando prevista dalla normativa speciale e idonea a garantire il contraddittorio, senza che la parte abbia un diritto incondizionato alla discussione orale o in presenza.
- Il motivo di ricorso per cassazione non può essere costruito come mera critica alla ricostruzione dei fatti o alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: in tal caso non sussiste una vera violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. richiede l'allegazione di un errore in iure sulla fonte e sul valore della prova, non una semplice contestazione del prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- Quando il motivo si fonda su atti processuali o documenti, il ricorrente deve rispettare l'onere di specifica indicazione e localizzazione previsto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., pena l'inammissibilità.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sulla ricostruzione del fatto risulta ulteriormente ristretto e non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
- La tardività del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità del rimedio, con conseguente soccombenza della parte ricorrente anche sul piano delle spese e dell'ulteriore contributo unificato.
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