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Sentenza

Sentenza n. 14309/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della determinazione del responsabile del Settore Vigilanza del Comune di Palestrina n. 455 del 23.6.2023, con la quale è stata respinta l'istanza presentata dalla ricorrente il 9.6.2023 per l'autorizzazione allo svolgimento di uno spettacolo pirotecnico in data 23.6.2023 presso “Villa Domus Petra” ed è stata revocata la precedente determina n. 396 dell'1.6.2023 - a firma del medesimo organo - con la quale la ricorrente era stata autorizzata allo svolgimento di spettacoli pirotecnici per i giorni 15 luglio, 22 luglio e 4 agosto 2023 sempre presso “Villa Domus Petra”; 2) della determinazione del responsabile del Settore Vigilanza del Comune di Palestrina n. 456 del 23.6.2023, con la quale sono state respinte le istanze presentate in data 20 giugno 2023 dalla ricorrente per l'autorizzazione allo svolgimento dei predetti spettacoli pirotecnici del 23 giugno, del 22 luglio e del 4 agosto 2023 presso “Villa Domus Petra” secondo l'alternativa modalità di utilizzo di prodotti “silenziosi”; 3) per quanto di ragione, del provvedimento prot. 76/III-2023 del 29.6.2023 del Settore Extra-dipartimentale di Vigilanza del Comune di Palestrina, recante preavviso di diniego dell'istanza di autorizzazione presentata dalla ricorrente in data 28.6.2023 per l'autorizzazione allo svolgimento dello spettacolo pirotecnico previsto per il 15 luglio 2023 sempre secondo l'utilizzo di prodotti pirotecnici “silenziosi”; 4) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, anche di estremi ignoti, comunque ostativo all'accoglimento del presente ricorso, nonché per il risarcimento di tutti i danni patiti dalla ricorrente a causa dell'illegittimo e colposo operato amministrativo del Comune di Palestrina; per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 20/7/2023: per l'annullamento 1) della determinazione del responsabile del Settore Vigilanza del Comune di Palestrina n. 517 del 17.7.2023, non ancora pubblicata e trasmessa via pec in data 19.7.2023, nella parte in cui è stata confermata la determinazione n. 456 del 23.6.2023 di rigetto dell'istanza presentata in data 20 giugno 2023 dalla ricorrente per l'autorizzazione allo svolgimento di spettacoli pirotecnici con prodotti “silenziosi” presso “Villa Domus Petra” nei giorni del 22.7.2023 e del 4.8.2023; 2) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, anche di estremi ignoti, comunque ostativo all'accoglimento del presente ricorso. nonché per il risarcimento di tutti i danni patiti dalla ricorrente a causa dell'illegittimo e colposo operato amministrativo del Comune di Palestrina; per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti l’11/9/2023: per l'annullamento 1) del provvedimento prot. n. 93/III–2023 del 21.7.2023, successivamente comunicato, con cui il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Palestrina ha respinto l'istanza (di integrazione/modifica delle precedenti istanze del 20.6.2023) trasmessa a mezzo pec dalla ricorrente il 17.7.2023; 2) del provvedimento prot. 93.1/III-2023, a firma del medesimo organo, con cui è stata respinta l'ulteriore istanza (sempre di integrazione/modifica delle precedenti istanze del 20.6.2023) trasmessa a mezzo pec al Comune di Palestrina dalla ricorrente in data 25.7.2023; 3) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, anche di estremi ignoti, comunque ostativo all'accoglimento del presente ricorso; nonché per il risarcimento di tutti i danni patiti dalla ricorrente a causa dell'illegittimo, illecito e colposo operato amministrativo del Comune di Palestrina;

Giustizia amministrativa202309568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi e revoche comunali delle autorizzazioni per spettacoli pirotecnici, inclusi spettacoli con prodotti "silenziosi", nonché successivi provvedimenti di riesame

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa autorizzanda)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato le determinazioni comunali che avevano respinto le istanze di autorizzazione per spettacoli pirotecnici, revocato una precedente autorizzazione e successivamente confermato i dinieghi anche per prodotti pirotecnici definiti "silenziosi". Ha dedotto violazione dell'art. 97 Cost., della disciplina in materia di prodotti pirotecnici, della normativa sull'inquinamento acustico, degli artt. 2, 3, 10-bis e 21-quinquies della l. 241/1990 e delle regole sul giusto procedimento, nonché eccesso di potere per abnormità, sviamento, arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e difetto di istruttoria. In particolare, ha contestato che i dinieghi fossero fondati su segnalazioni generiche relative alla rumorosità e su rilievi fonometrici di ARPA Lazio risalenti a circa un anno prima, riferiti alla diffusione di musica ad alto volume e non agli spettacoli pirotecnici. Ha inoltre dedotto che il Comune non aveva esaminato autonomamente le diverse istanze, non aveva attivato il contraddittorio procedimentale rispetto a nuovi elementi ostativi connessi all'ordinanza commissariale n. 80 e non aveva valutato le integrazioni trasmesse per adeguare le richieste alle nuove prescrizioni, compresa la rinuncia all'uso di prodotti F4. È stata proposta anche domanda risarcitoria per i danni derivanti dalla mancata esecuzione di prestazioni contrattuali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, annullando tutti gli atti impugnati e riconoscendo il risarcimento del danno per complessivi euro 2.000,00. Ha ritenuto sussistente una carenza istruttoria e motivazionale: la determina n. 455 richiamava genericamente segnalazioni sulla quiete pubblica, mentre la determina n. 456 fondava il diniego e la revoca su rumori derivanti dalla musica ad alto volume e su rilievi fonometrici ARPA del 15 luglio 2022, senza dimostrare il collegamento con gli spettacoli pirotecnici e, in particolare, con quelli realizzati mediante prodotti "silenziosi". Il Comune avrebbe inoltre dovuto pronunciarsi espressamente su ciascuna istanza oppure chiarire, secondo buona fede e collaborazione, se le istanze successive dovessero sostituire le precedenti. Anche i provvedimenti successivi sono stati ritenuti illegittimi perché fondati su esposti generici, non circostanziati e non verificati e su un nesso meramente ipotetico tra il superamento dei limiti acustici e i fuochi d'artificio. Il TAR ha ravvisato inoltre la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, poiché l'ordinanza commissariale n. 80 e i relativi nuovi requisiti ostativi avrebbero imposto la previa comunicazione dei motivi di diniego e l'attivazione del contraddittorio. Il Comune non aveva poi valutato tempestivamente le integrazioni del 17 luglio 2023 e aveva violato anche il decreto cautelare che imponeva il riesame. Quanto al risarcimento, il giudice ha ritenuto provati l'illegittimità colposa degli atti, la lesione dell'interesse legittimo pretensivo, il danno conseguenza, il nesso causale e l'ingiustizia del danno. Per lo spettacolo del 23 giugno 2023 ha riconosciuto la spettanza certa del bene della vita, liquidando euro 600,00, pari al compenso contrattuale di euro 1.000,00 meno euro 400,00 per costi non sostenuti. Per le date successive al 30 giugno 2023, entrata in vigore l'ordinanza commissariale n. 80, ha riconosciuto soltanto la perdita di chance, liquidata equitativamente in euro 1.400,00, non essendo certa l'autorizzazione in assenza della verifica delle dotazioni antincendio e delle condizioni concrete, anche meteorologiche. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri, rimborso del contributo unificato e ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, l. 241/1990

    L'amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso in relazione a ciascuna istanza presentata.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato, con riferimento ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche della decisione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Quando emergono nuovi elementi ostativi, l'amministrazione deve comunicare i motivi di diniego per consentire il contraddittorio procedimentale.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La revoca di un provvedimento favorevole è soggetta ai presupposti e ai limiti previsti dalla disciplina dell'autotutela decisoria.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Il rapporto amministrativo deve essere informato ai principi di collaborazione e buona fede; ciò impone, tra l'altro, di chiarire l'effetto di istanze successive potenzialmente sostitutive e di valutare le integrazioni presentate dall'interessato.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria può essere proposta anche autonomamente rispetto alla domanda di annullamento; il risarcimento presuppone la prova del danno ingiusto, del nesso causale e degli altri elementi della responsabilità.

  • art. 2056 c.c.

    La perdita di chance derivante dall'illegittima attività amministrativa può essere liquidata secondo i criteri di valutazione equitativa del danno.

  • art. 1226 c.c.

    Quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice può liquidarlo equitativamente.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento e imparzialità impongono un'azione amministrativa istruita, coerente e adeguatamente motivata.

  • l. 447/1995

    La disciplina dell'inquinamento acustico costituisce il quadro normativo di riferimento per la valutazione dei limiti di rumorosità, ma non consente di fondare il diniego su accertamenti non riferiti all'attività concretamente autorizzanda.

  • d.p.c.m. 14 novembre 1997

    I limiti acustici devono essere applicati sulla base di accertamenti pertinenti all'attività e alle emissioni effettivamente considerate.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicata alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Un diniego amministrativo fondato su esigenze di tutela della quiete pubblica è illegittimo quando richiama genericamente segnalazioni o accertamenti relativi a una diversa fonte di rumore, senza dimostrare con istruttoria concreta il collegamento tra l'attività richiesta e il superamento dei limiti acustici.
  • L'amministrazione deve esaminare autonomamente tutte le istanze presentate dal privato e, qualora un'istanza successiva possa essere interpretata come sostitutiva o rinunciativa di una precedente, deve acquisire chiarimenti dall'interessato in applicazione dei principi di collaborazione e buona fede.
  • Quando, durante il procedimento, sopravvengono nuovi requisiti o elementi ostativi, l'amministrazione deve comunicarli preventivamente all'interessato e consentire il contraddittorio procedimentale ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990.
  • La violazione dell'obbligo di motivazione e di istruttoria ricorre quando l'amministrazione fonda il diniego su valutazioni ipotetiche e non verifica l'incidenza effettiva dell'attività autorizzanda, soprattutto se l'attività presenta caratteristiche diverse da quelle oggetto dei precedenti accertamenti.
  • Ai fini della responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione, quando l'autorizzazione sarebbe stata certamente spettante il danno può essere liquidato in relazione al mancato guadagno effettivamente provato; quando invece la spettanza dipende da ulteriori verifiche discrezionali o fattuali non svolte, è risarcibile la perdita di chance e non l'intero lucro cessante.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PAPartecipazione procedimentale

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