Ordinanza n. 216/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della nota prot. -OMISSIS- del 20.2.2026 del Comune di Porto Cesareo, Ufficio Condono, notificato a mezzo PEC al ricorrente in pari data, recante in oggetto “Pratica condono edilizio n. -OMISSIS-”; di ogni atto rispetto ai precedenti presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi sconosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale relativa a una pratica di condono edilizio, nella parte recante l’ordine di rimozione delle opere ritenute abusive e di ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota dell’Ufficio Condono del Comune di Porto Cesareo relativa a una pratica di condono edilizio, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, nonché l’annullamento degli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo non espone analiticamente i vizi di legittimità dedotti, ma precisa che le questioni poste con il ricorso richiedono un approfondimento nella fase di merito. In sede cautelare è stato dedotto un pregiudizio connesso, da un lato, all’ordine di rimozione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi e, dall’altro, all’interesse pretensivo relativo alla pratica di condono.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione. Ha sospeso interinalmente gli effetti della nota impugnata limitatamente all’ordine di rimozione delle opere ritenute abusive e all’ordine di ripristino dello stato dei luoghi, in considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di assicurare una decisione di merito re adhuc integra. Il Collegio ha ritenuto che le questioni prospettate necessitino di approfondimento nel merito. Non è stata invece sospesa la parte riconducibile all’interesse pretensivo del ricorrente, poiché, alla luce delle specifiche allegazioni di ricorso, il danno corrispondente non è stato ritenuto irreparabile. La trattazione nel merito è stata fissata alla seconda udienza pubblica del giugno 2027. Nulla è stato disposto sulle spese della fase cautelare, stante la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali del processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale ulteriore fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando il provvedimento impugnato contiene un ordine di rimozione di opere e di ripristino dello stato dei luoghi, il giudice può sospenderne interinalmente gli effetti se la natura del pregiudizio e l’esigenza di preservare una decisione di merito re adhuc integra giustificano la misura.
- La sospensione cautelare può essere limitata alle sole statuizioni suscettibili di arrecare un pregiudizio rilevante e non irreversibile, lasciando efficaci le altre parti del provvedimento quando il danno allegato rispetto a esse non presenti carattere di irreparabilità.
- Quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con una definizione sommaria, il giudice cautelare può adottare una misura interinale circoscritta, rinviando la piena valutazione della legittimità dell’atto alla fase di merito.
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