Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1109/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - della nota del Comune di Torre Pellice prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ad oggetto “Esito Commissione Comunale Edilizia e richiesta integrazioni documentali” con cui l'Ente ha comunicato il diniego definitivo al rilascio del permesso di costruire in sanatoria in relazione all'istanza presentata il -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso o conseguente, anche se allo stato non conosciuto, che risulti lesivo degli interessi del ricorrente, ivi inclusi: per quanto occorra la nota del Comune di Torre Pellice prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e la nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di richiesta di integrazione documentale; la nota del Comune di Torre Pellice prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis l. n. 241/1990 dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; il parere contrario della Commissione Igienico Edilizia del Comune di Torre Pellice, di cui alla riunione del -OMISSIS-; la nota del Comune di Torre Pellice prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per controllo attività urbanistico - edilizia.

Giustizia amministrativa202300337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo del permesso di costruire in sanatoria relativo a difformità edilizie e opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, proprietario dal 2021 di un immobile sito nel Comune di Torre Pellice, aveva presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria per regolarizzare difformità edilizie risalenti, secondo la sua prospettazione, alla metà degli anni Novanta. L’istanza riguardava anche un ampliamento di circa 5,94 mq e il recupero di superficie utile interna mediante la realizzazione di un servizio igienico di circa 5,32 mq. Il Comune, dopo avere richiesto integrazioni documentali e comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, ha negato il titolo in sanatoria sulla base di due autonome ragioni: l’assenza di prova della preesistenza di una destinazione abitativa residenziale alla data di adozione del PRG del 6 luglio 1981, con conseguente inapplicabilità dell’art. 29, punto 2.2, delle NTA del PRG; e l’estraneità delle opere alle ipotesi di accertamento postumo della compatibilità paesaggistica previste dall’art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004, poiché erano stati creati nuovi volumi e superfici. Il ricorrente ha dedotto tre motivi. Con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà e omessa istruttoria, sostenendo che il Comune avesse erroneamente escluso l’uso abitativo ante 1981 basandosi sulle descrizioni contenute nelle dichiarazioni di successione, senza considerare i certificati storici di residenza. Con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004, lamentando che il Comune avesse definito negativamente il procedimento senza acquisire il parere vincolante della Soprintendenza. Con il terzo ha denunciato perplessità, illogicità, difetto di motivazione, violazione dell’art. 3 l. 241/1990, violazione dell’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004 e dell’art. 29, punto 2.2, delle NTA, sostenendo che gli ampliamenti consentiti dalla disciplina urbanistica comunale rendessero possibile l’accertamento della compatibilità paesaggistica.

La decisione

Il TAR ha qualificato il diniego come atto plurimotivato, precisando che l’annullamento avrebbe potuto essere disposto solo ove fossero state superate entrambe le autonome ragioni poste a fondamento dell’atto. Il primo motivo è stato ritenuto fondato: il Comune ha erroneamente desunto l’assenza di una destinazione abitativa ante 1981 dalle sommarie descrizioni contenute negli atti di successione, che qualificavano il fabbricato come rurale, vecchio e malandato. Tali descrizioni non dimostravano né l’inabitabilità né la natura collabente dell’immobile e non tenevano conto dei certificati storici di residenza, dai quali risultava che gli allora proprietari avevano abitato nell’immobile anche dopo il 6 luglio 1981. Il TAR ha inoltre rilevato che le ulteriori argomentazioni sulla perdurante ruralità del fabbricato, formulate dal Comune soltanto in giudizio, non potevano integrare la motivazione dell’atto; comunque, la documentazione prodotta non era sufficiente a dimostrarla con riferimento alla data rilevante. È stata quindi riconosciuta un’erronea valutazione istruttoria, confluita nella motivazione del diniego e nella preclusione dell’applicabilità dell’art. 29, punto 2.2, delle NTA. Il secondo motivo è stato tuttavia respinto. Le opere comprendevano la creazione di un nuovo volume mediante ampliamento di circa 5,94 mq e l’incremento della superficie utile interna. Tali interventi non rientravano nelle ipotesi tassative dell’art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004, che non consentivano, alla data del diniego, l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica per opere comportanti nuovi volumi o superfici. Di conseguenza, non sussisteva l’obbligo di attivare la procedura prevista dall’art. 167, comma 5, né di acquisire il parere della Soprintendenza, potendo il Comune respingere direttamente l’istanza di sanatoria. Il TAR ha precisato che la possibilità di sottoporre a valutazione paesaggistica postuma anche opere con creazione di superfici o volumi, introdotta dall’art. 36-bis d.P.R. 380/2001 dal d.l. 69/2024, era successiva al diniego e non era applicabile. Il terzo motivo è stato respinto perché la disciplina urbanistica comunale sugli ampliamenti non poteva derogare alla disciplina paesaggistica statale e, in particolare, al limite posto dall’art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004. Poiché una delle ragioni autonome del diniego era dunque legittima e sufficiente a sorreggere l’atto, il ricorso è stato respinto, con assorbimento della necessità di esaminare ulteriormente le censure riferite all’altra motivazione. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Il motivo fondato sull’erronea ricostruzione della destinazione abitativa dell’immobile non ha comunque condotto all’annullamento del diniego, perché l’atto era sorretto da un’autonoma e legittima ragione paesaggistica.

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    La possibilità di valutare postumamente la compatibilità paesaggistica anche per lavori con creazione o aumento di superfici utili o volumi è stata introdotta successivamente al diniego e non era applicabile alla fattispecie.

  • art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004

    La procedura di accertamento postumo della compatibilità paesaggistica non è applicabile alle opere che comportano la creazione di nuovi volumi o superfici, secondo la disciplina vigente al momento del diniego.

  • art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004

    Poiché l’intervento non rientrava nelle ipotesi del comma 4, non sussisteva il presupposto per attivare la procedura di compatibilità paesaggistica e per acquisire il parere della Soprintendenza.

  • art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. 42/2004

    Il fabbricato ricadeva in un’area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi della disposizione richiamata nel diniego.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il Comune ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza prima dell’adozione del diniego definitivo.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il difetto motivazionale dedotto dal ricorrente non è stato accolto con riguardo alla ragione paesaggistica del diniego, ritenuta sufficiente e fondata.

  • art. 29, punto 2.2, NTA del PRG del Comune di Torre Pellice

    Gli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G. (6.07.1981) in aree agricole ed adibiti ad usi extragricoli possono mantenere la destinazione d’uso in atto effettuando gli interventi di cui ai punti 1,2,3,4, del primo comma dell’art. 13 delle N.d.A., nonché i seguenti interventi: - le unità abitative residenziali e le unità commerciali possono usufruire per migliorare le condizioni igienico-sanitarie e funzionali, per una sola volta di un ampliamento non eccedente il 20% della superficie utile esistente alla data di adozione del P.R.G. (6.07.1981), con il limite massimo di mq 50 e con un minimo comunque consentito di mq 30 di superfice utile, alle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e) del precedente punto 1.2.

    La norma urbanistica presupponeva la preesistenza dell’uso residenziale, ma non poteva derogare ai limiti statali sulla compatibilità paesaggistica postuma né rendere sanabili opere escluse dall’art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004.

  • art. 73 c.p.a.

    Le argomentazioni difensive formulate dal Comune nella memoria non possono integrare postumamente la motivazione dell’atto impugnato.

Massime di principio

  • In presenza di un atto amministrativo plurimotivato, è sufficiente che una sola delle ragioni autonome poste a fondamento dell’atto risulti legittima perché il provvedimento sia conservato e il ricorso sia respinto; l’infondatezza delle censure contro tale ragione rende superfluo l’esame delle doglianze relative alle altre motivazioni.
  • La valutazione della destinazione d’uso storica di un immobile deve essere effettuata sulla base di un’istruttoria complessiva e non può fondarsi esclusivamente su descrizioni sommarie contenute in atti successori o fiscali, quando siano disponibili elementi contrari, quali certificati storici di residenza.
  • La qualificazione di un edificio come vecchio, malandato o rurale non dimostra, di per sé, che esso fosse inabitabile, diruto o collabente; tale conclusione richiede elementi documentali idonei a comprovare l’effettivo stato di degrado.
  • Le discipline urbanistiche comunali che consentono ampliamenti o interventi su edifici preesistenti non possono derogare ai limiti stabiliti dalla disciplina statale di tutela paesaggistica per l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica.
  • Secondo la disciplina vigente prima dell’introduzione dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001, la procedura di accertamento postumo della compatibilità paesaggistica non era applicabile alle opere comportanti la creazione di nuovi volumi o superfici; in tali casi non sussisteva l’obbligo di acquisire il parere della Soprintendenza nell’ambito di quella procedura.
  • La motivazione di un provvedimento amministrativo non può essere integrata postumamente mediante argomentazioni contenute nelle memorie difensive dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.