Sentenza n. 952/2026 - Genova, Sezione 2
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 138 del 21.5.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del giudice ordinario recante accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera e condanna generica al pagamento delle differenze retributive, alla regolarizzazione contributiva e previdenziale e alle spese di lite
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera mediante computo integrale dei periodi di servizio prestati tra gli anni scolastici 2000/01 e 2010/11, disposto il collocamento nella fascia stipendiale spettante dal 1° luglio 2022, condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive, oltre rivalutazione e interessi, e disposto la regolarizzazione contributiva e previdenziale. La sentenza ottemperanda conteneva una condanna definita genericamente e non determinava puntualmente né l'inquadramento dovuto né le somme da corrispondere. Il TAR ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso, osservando che la ricostruzione della carriera e la liquidazione delle differenze retributive richiedono accertamenti sul rapporto di lavoro e valutazioni ulteriori rispetto ai dati contenuti nel titolo giudiziale. La ricorrente ha inoltre chiesto, in via subordinata, l'esecuzione della sola statuizione sulle spese di lite, sostenendo che tale capo fosse certo, liquido ed esigibile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza. Ha affermato che non è ammissibile l'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario di accertamento e condanna generica quando il titolo non contiene una statuizione puntuale né consente la determinazione dell'obbligo mediante mere operazioni matematiche prive di contenuto valutativo. Nel caso concreto, la ricostruzione della carriera e la quantificazione delle differenze retributive presuppongono un accertamento del merito del rapporto di pubblico impiego privatizzato e l'individuazione dell'inquadramento superiore spettante, attività riservate al giudice ordinario munito di giurisdizione in materia. È stata respinta anche la domanda subordinata relativa alle spese processuali, poiché la condanna era stata pronunciata con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario e la dipendente non aveva agito in proprio per l'esecuzione di quel capo. Nulla è stato disposto sulle spese, non avendo il Ministero chiesto la condanna della ricorrente.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza presuppone un titolo giudiziale suscettibile di esecuzione e non consente di integrare o valutare nuovamente il rapporto sostanziale oggetto della decisione.
art. 133 c.p.a.
La controversia relativa al rapporto di pubblico impiego privatizzato rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, sicché a tale giudice spettano gli accertamenti valutativi necessari per ricostruire la carriera e determinare le differenze retributive.
Massime di principio
- Il giudizio amministrativo di ottemperanza è inammissibile quando il titolo del giudice ordinario contiene soltanto un accertamento e una condanna generica e l'obbligo amministrativo non è determinabile mediante mere operazioni matematiche, ma richiede ulteriori accertamenti del rapporto sostanziale o valutazioni discrezionali e integrative del giudicato.
- L'ottemperanza non può essere utilizzata per integrare una sentenza del giudice ordinario con elementi estranei al giudicato né per svolgere attività di cognizione sul merito del rapporto di pubblico impiego privatizzato, attività riservata al giudice ordinario munito di giurisdizione.
- Quando la condanna alle spese processuali è distratta in favore del difensore antistatario, la legittimazione a chiedere l'esecuzione di tale specifico capo spetta al difensore distrattario che agisca in proprio, non alla parte vittoriosa.
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