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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1988

Regolamento (UE) 2025/1988 della Commissione, del 2 ottobre 2025, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze per- e polifluoroalchiliche nelle schiume antincendio

Normativa europea32025R1988

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il REACH introducendo nella voce 82 dell’allegato XVII una restrizione specifica sulle PFAS nelle schiume antincendio. La disciplina vieta l’immissione sul mercato e l’uso di schiume con PFAS oltre una certa soglia, prevede deroghe temporanee per alcuni impieghi e impone obblighi di gestione, etichettatura e trattamento dei rifiuti. L’obiettivo è ridurre le emissioni ambientali e l’esposizione umana, garantendo al contempo un’applicazione armonizzata nell’Unione.

Modifica dell’allegato XVII del regolamento REACH per vietare e limitare l’uso delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nelle schiume antincendio, con deroghe e periodi transitori per specifici settori e impieghi.

Ambito di applicazione

Si applica alle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS), come definite in base al criterio OCSE richiamato dal regolamento, quando sono presenti nelle schiume antincendio immesse sul mercato o utilizzate nell’Unione. Coinvolge fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori professionali di schiume antincendio, nonché i soggetti che operano in settori specifici quali addestramento e test, servizi antincendio pubblici e privati con funzione pubblica, estintori portatili, aviazione civile, navi civili e militari, industria offshore di petrolio e gas e stabilimenti soggetti alla direttiva 2012/18/UE. Sono previste esclusioni e deroghe per alcuni sottogruppi già regolati da altre discipline UE (PFOS, PFOA, PFHxS, C9-C14 PFCA, PFHxA per gli usi già soggetti a restrizioni specifiche). Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Regolamento (UE) 2025/1988 della Commissione: restrizione delle PFAS nelle schiume antincendio

Il regolamento interviene sul sistema REACH modificando l’allegato XVII per affrontare il rischio ambientale e sanitario connesso all’uso delle PFAS nelle schiume antincendio. Il legislatore europeo valorizza le valutazioni dell’ECHA, dei comitati RAC e SEAC e richiama l’esigenza di una disciplina armonizzata a livello unionale, in considerazione della persistenza delle PFAS, della loro mobilità nell’ambiente e della disponibilità di alternative in molti settori.

Finalità e contesto regolatorio

La Commissione considera l’immissione sul mercato e l’uso delle PFAS nelle schiume antincendio un rischio inaccettabile per la salute umana e per l’ambiente. Il provvedimento mira a evitare emissioni e contaminazione di acque e biota, prevenendo anche la sostituzione di una PFAS con un’altra sostanza della stessa classe, cioè la cosiddetta "sostituzione deplorevole". La restrizione è concepita come misura proporzionata e praticabile, anche alla luce della disponibilità, seppur non uniforme, di schiume alternative non fluorurate.

Ambito oggettivo della restrizione

La nuova voce 82 dell’allegato XVII REACH vieta, a decorrere dal 23 ottobre 2030, l’immissione sul mercato e l’uso nelle schiume antincendio di PFAS in concentrazione pari o superiore a 1 mg/l calcolata sulla somma di tutte le PFAS. La definizione adottata è molto ampia e copre qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio di metile (CF3) o di metilene (CF2) completamente fluorurato, senza legami a H/Cl/Br/I. La Commissione adotta questa impostazione per includere l’intera classe delle PFAS e rendere la restrizione efficace anche rispetto a sostanze oggi non identificate o non ancora commercializzate.

Esclusioni e coordinamento con altre norme UE

La restrizione non si applica a taluni sottogruppi già specificamente regolati da altri atti dell’Unione:

  • PFOS, PFOA e PFHxS, sali e composti correlati, soggetti al regolamento (UE) 2019/1021;
  • C9-C14 PFCA, soggetti alla voce 68 dell’allegato XVII REACH;
  • PFHxA, sali e sostanze correlate, per gli usi già colpiti dalle restrizioni della voce 79, paragrafi 4 e 5. Tuttavia, le sostanze oggetto di deroga devono comunque essere incluse nel calcolo della concentrazione complessiva di PFAS ai fini della verifica della soglia di 1 mg/l.

Periodi transitori e deroghe temporanee

Il regolamento prevede un sistema articolato di deroghe per consentire l’adeguamento tecnico e operativo dei diversi settori. Sul piano dell’immissione sul mercato, la deroga arriva fino al 23 ottobre 2026 per gli estintori portatili e fino al 23 aprile 2027 per le schiume resistenti agli alcoli negli estintori portatili. Per alcuni usi più complessi, la deroga si estende fino al 23 ottobre 2035, in particolare per stabilimenti soggetti alla direttiva 2012/18/UE, impianti offshore petrolio e gas, navi militari e navi civili con schiume già presenti a bordo prima del 23 ottobre 2025.

Sul piano dell’uso, è consentito fino al 23 aprile 2027 l’impiego per addestramento e test, nonché da parte dei servizi antincendio pubblici e privati che esercitano funzione pubblica, salvo gli interventi in incendi industriali presso stabilimenti soggetti alla direttiva 2012/18/UE. Gli estintori portatili possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2030. Per gli usi ricompresi nella deroga a lungo termine, l’uso è consentito fino al 23 ottobre 2035. Il regolamento prevede inoltre che la Commissione riesamini le deroghe prima della loro scadenza, in particolare quelle relative ai settori più complessi.

Condizioni di utilizzo durante il periodo transitorio

Dal 23 ottobre 2026, l’uso delle schiume antincendio con PFAS, quando ancora consentito, è sottoposto a condizioni sostanziali. Le schiume devono essere impiegate solo per incendi di classe B, cioè incendi che coinvolgono liquidi infiammabili. Gli utilizzatori devono ridurre le emissioni nei comparti ambientali e l’esposizione umana diretta e indiretta al livello più basso tecnicamente e praticamente possibile.

È inoltre obbligatoria la raccolta differenziata delle scorte non utilizzate e dei rifiuti contenenti PFAS, comprese le acque reflue, nonché il loro trattamento adeguato in modo da distruggere o trasformare irreversibilmente il contenuto di PFAS. Il regolamento esclude espressamente il trattamento biologico delle acque reflue come trattamento adeguato e richiede, in caso di incenerimento, una temperatura almeno pari a 1 100 °C.

Piano di gestione e tracciabilità operativa

Gli utilizzatori di schiume antincendio contenenti PFAS devono predisporre un piano di gestione specifico per il sito di utilizzo. Il piano deve documentare:

  • condizioni e volumi di uso;
  • modalità di raccolta e trattamento;
  • pulizia e manutenzione delle attrezzature;
  • procedure per sversamenti o fuoriuscite accidentali;
  • strategia di sostituzione con schiume prive di fluoro. Il piano va riesaminato annualmente e conservato per almeno 15 anni, così da essere disponibile in caso di controllo da parte delle autorità competenti.

Etichettatura di schiume, scorte e rifiuti

Dal 23 ottobre 2026 devono essere etichettate le schiume antincendio immesse sul mercato con una concentrazione di PFAS pari o superiore a 1 mg/l, escluse le applicazioni negli estintori portatili. L’obbligo si estende anche alle scorte di schiume non utilizzate e ai rifiuti contenenti PFAS, comprese le acque reflue, quando la soglia è raggiunta. L’etichetta deve riportare una formulazione standardizzata di avvertimento e deve essere visibile, leggibile e indelebile. La disciplina tiene conto anche della lingua o delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato.

Definizioni operative e impatti applicativi

Il regolamento definisce in modo puntuale l’"estintore portatile", richiamando specifiche norme tecniche, e chiarisce che per "schiuma antincendio" si intende qualsiasi miscela usata per estinguere incendi mediante schiuma, includendo concentrati e soluzioni schiumogene. La scelta di una definizione ampia è funzionale alla certezza del diritto e all’applicazione uniforme della restrizione in tutta la catena del valore.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le modifiche al REACH si inseriscono così in un quadro di armonizzazione immediata, destinato a incidere sia sulla commercializzazione sia sugli impieghi professionali delle schiume antincendio contenenti PFAS.

Disposizioni principali

Introduzione della nuova voce 82 nell’allegato XVII REACH

È aggiunta una nuova restrizione relativa alle PFAS definite come qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio di metile (CF3) o di metilene (CF2) completamente fluorurato, senza legami H/Cl/Br/I. La restrizione riguarda le schiume antincendio e si applica alla somma di tutte le PFAS.

Divieto generale dal 23 ottobre 2030

A decorrere dal 23 ottobre 2030 non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso nelle schiume antincendio quando la concentrazione della somma di tutte le PFAS è pari o superiore a 1 mg/l.

Esclusioni per sostanze già disciplinate da altre restrizioni UE

Il divieto non si applica a PFOS, PFOA e PFHxS soggetti all’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021, né ai C9-C14 PFCA soggetti alla voce 68 dell’allegato XVII REACH, né al PFHxA per gli usi già soggetti alle restrizioni della voce 79, paragrafi 4 e 5.

Deroga per schiume prive di fluoro provenienti da attrezzature pulite

In deroga al divieto generale, la concentrazione nelle schiume antincendio prive di fluoro provenienti da attrezzature pulite secondo le migliori tecniche disponibili, esclusi gli estintori portatili, non deve superare 50 mg/l per la somma di tutte le PFAS. La Commissione deve riesaminare questa deroga non oltre il 23 ottobre 2030.

Deroghe temporanee all’immissione sul mercato

È consentita l’immissione sul mercato di schiume con PFAS in concentrazione pari o superiore a 1 mg/l fino al 23 ottobre 2026 per gli estintori portatili; fino al 23 aprile 2027 per le schiume resistenti agli alcoli negli estintori portatili; fino al 23 ottobre 2035 per stabilimenti soggetti alla direttiva 2012/18/UE, impianti offshore petrolio e gas, navi militari e navi civili in cui tali schiume erano già presenti a bordo prima del 23 ottobre 2025.

Deroghe temporanee all’uso

È consentito l’uso delle PFAS nelle schiume antincendio in concentrazione pari o superiore a 1 mg/l fino al 23 aprile 2027 per addestramento e test, nonché per i servizi antincendio pubblici e privati che esercitano funzione pubblica, salvo l’intervento in incendi industriali presso stabilimenti soggetti alla direttiva 2012/18/UE; fino al 31 dicembre 2030 per gli estintori portatili; fino al 23 ottobre 2035 per gli usi coperti dalla deroga per stabilimenti soggetti alla direttiva 2012/18/UE, impianti offshore petrolio e gas, navi militari e navi civili con schiume già presenti a bordo.

Condizioni d’uso durante i periodi transitori

Dal 23 ottobre 2026 l’uso consentito delle schiume con PFAS è subordinato a condizioni specifiche: impiego solo per incendi di classe B; riduzione delle emissioni e dell’esposizione al livello più basso tecnicamente e praticamente possibile; raccolta differenziata e trattamento adeguato di scorte non utilizzate, rifiuti e acque reflue, con distruzione o trasformazione irreversibile del contenuto di PFAS; esclusione del trattamento biologico delle acque reflue e incenerimento solo a temperatura almeno pari a 1 100 °C.

Piano di gestione delle schiume antincendio contenenti PFAS

Gli utilizzatori devono predisporre un piano specifico per il sito di utilizzo, contenente dati su condizioni e volumi d’uso, raccolta e trattamento, pulizia e manutenzione delle attrezzature, gestione delle fuoriuscite e strategia di sostituzione con schiume prive di fluoro. Il piano deve essere riesaminato annualmente e conservato per almeno 15 anni a disposizione delle autorità competenti.

Obblighi di etichettatura

Dal 23 ottobre 2026 le schiume antincendio immesse sul mercato con concentrazione della somma di tutte le PFAS pari o superiore a 1 mg/l, esclusi gli estintori portatili, devono essere etichettate con una dicitura obbligatoria. Lo stesso vale per le scorte non utilizzate e per i rifiuti contenenti PFAS, comprese le acque reflue, se la concentrazione è pari o superiore a 1 mg/l. L’etichetta deve riportare: "ATTENZIONE: contiene sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) con una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS" in forma visibile, leggibile e indelebile.

Definizioni rilevanti

Sono definite, tra le altre, le nozioni di "estintore portatile" (con rinvio alle norme EN3-7, EN-1866 ed EN-16856), di "schiuma antincendio" (qualsiasi miscela usata per estinguere incendi mediante schiuma) e di "scorta di schiuma antincendio non utilizzata".

Come è indicizzato

Materiesostanze chimicheambientesalute pubblicarifiutisicurezza antincendio

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