Regolamento (UE) 2025/1985
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1985 della Commissione, del 2 ottobre 2025, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1135 della Commissione che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3014 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento corregge un errore materiale nelle aliquote dei dazi antidumping e compensativi definitivi applicabili alle importazioni di cavi di fibre ottiche dall’India. La rettifica incide sul regolamento di esecuzione (UE) 2025/1135, con sostituzione delle aliquote per alcune società e ridefinizione degli allegati contenenti i produttori esportatori interessati. Le nuove aliquote si applicano retroattivamente dal 12 giugno 2025, con diritto al rimborso o allo sgravio degli importi pagati in eccesso.
Rettifica delle aliquote dei dazi antidumping e compensativi definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India, con effetti retroattivi dal 12 giugno 2025.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di cavi di fibre ottiche originari dell’India soggette ai dazi antidumping e compensativi definitivi istituiti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2024/3014 e (UE) 2025/1135. Riguarda in particolare i produttori/esportatori indiani elencati nel regolamento rettificato, inclusi i soggetti che hanno collaborato solo all’inchiesta antidumping oppure sia all’inchiesta antidumping sia a quella antisovvenzioni, nonché tutte le altre importazioni originarie dell’India. È prevista applicazione dal 12 giugno 2025 e operatività in tutti gli Stati membri; resta ferma la disciplina doganale nazionale per rimborsi e sgravio.
Rettifica dei dazi antidumping e compensativi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1985 interviene come atto di correzione del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1135, relativo all’istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India e alla modifica del precedente regolamento antidumping (UE) 2024/3014. La Commissione rileva un errore nel calcolo delle aliquote applicate ad alcune imprese che avevano collaborato in modo diverso alle due inchieste e, per evitare l’imposizione di oneri eccessivi, rettifica le aliquote e gli allegati con effetto retroattivo dal 12 giugno 2025.
Contesto e base giuridica
La correzione si fonda sul regolamento (UE) 2016/1036 in materia di difesa contro le importazioni oggetto di dumping e sul regolamento (UE) 2016/1037 in materia di difesa contro le importazioni sovvenzionate, richiamati in particolare per i poteri di adozione delle misure definitive e delle rettifiche. La Commissione evidenzia che la richiesta di chiarimenti delle autorità doganali ha fatto emergere un errore nel trattamento di tre categorie di operatori: Finolex Cables Limited, da un lato, e Aksh Optifibre Limited e Polycab India Limited, dall’altro. Dopo la divulgazione finale delle informazioni del 1° agosto 2025, non sono pervenute osservazioni dalle parti interessate.
Ambito materiale e soggetti interessati
La rettifica riguarda le importazioni nell’Unione di cavi di fibre ottiche originari dell’India e si applica sia ai dazi antidumping sia ai dazi compensativi definitivi. Sono interessati i produttori esportatori nominativamente indicati, i gruppi societari oggetto di aliquote specifiche, le società che hanno collaborato a entrambe le inchieste e quelle che hanno collaborato solo all’inchiesta antidumping, oltre a tutte le altre importazioni originarie dell’India per le quali restano aliquote residuali.
Nuove aliquote dei dazi compensativi
Per il dazio compensativo definitivo, il regolamento fissa le seguenti aliquote sul prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto:
- 5,4 % per Birla Cable Ltd; Universal Cables Ltd; Vindhya Telelinks Ltd, con codice addizionale TARIC 89CF;
- 3,7 % per Sterlite Technologies Limited; Sterlite Tech Cables Solutions Limited, con codice addizionale TARIC 89CG;
- 8,1 % per HFCL Limited; HTL Limited, con codice addizionale TARIC 89CH;
- 5,8 % per le altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping, elencate nell’allegato I;
- 8,1 % per tutte le altre importazioni originarie dell’India, con codice C999.
Nuove aliquote dei dazi antidumping
Per il dazio antidumping definitivo, il regolamento stabilisce le seguenti aliquote:
- 2,9 % per Birla Cable Ltd; Universal Cables Ltd; Vindhya Telelinks Ltd, con codice TARIC 89CF;
- 8,8 % per Sterlite Technologies Limited; Sterlite Tech Cables Solutions Limited, con codice TARIC 89CG;
- 4,4 % per le altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping, elencate nell’allegato I;
- 2,1 % per le altre società che hanno collaborato solo all’inchiesta antidumping, elencate nell’allegato II;
- 4,5 % per tutte le altre importazioni originarie dell’India, con codice C999.
Allegati e classificazione dei produttori esportatori
Il regolamento sostituisce l’allegato del regolamento (UE) 2025/1135 con due allegati distinti. L’allegato I elenca Apar Industries Limited, UM Cables Limited e ZTT India Private Limited, cioè gli operatori non inseriti nel campione che hanno collaborato a entrambe le inchieste. L’allegato II elenca Aksh Optifibre Limited, Finolex Cables Limited e Polycab India Limited, cioè gli operatori non inseriti nel campione che hanno collaborato solo all’inchiesta antidumping.
Effetti finanziari e rimedi doganali
La Commissione dispone che qualsiasi importo già pagato in eccedenza rispetto alle nuove aliquote cumulative deve essere rimborsato o sgravato. Il recupero dell’eccedenza o la richiesta di rimborso avvengono dinanzi alle autorità doganali nazionali secondo la normativa doganale applicabile, il che assume rilievo pratico per gli operatori che abbiano scontato le aliquote errate dal 12 giugno 2025.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 12 giugno 2025. Ciò comporta che gli operatori interessati possono chiedere la correzione degli importi riscossi in eccesso a partire da tale data, nel rispetto delle procedure doganali nazionali.
Disposizioni principali
Rettifica delle aliquote dei dazi compensativi
L’articolo 1 sostituisce il paragrafo 2 dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1135, fissando nuove aliquote di dazio compensativo definitivo per le diverse categorie di società: 5,4 % per Birla Cable Ltd; Universal Cables Ltd; Vindhya Telelinks Ltd (codice TARIC 89CF); 3,7 % per Sterlite Technologies Limited; Sterlite Tech Cables Solutions Limited (89CG); 8,1 % per HFCL Limited; HTL Limited (89CH); 5,8 % per le altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping, elencate nell’allegato I; 8,1 % per tutte le altre importazioni originarie dell’India (codice C999).
Rettifica delle aliquote dei dazi antidumping
L’articolo 1 sostituisce anche il punto 1 dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1135, ridefinendo le aliquote del dazio antidumping definitivo: 2,9 % per Birla Cable Ltd; Universal Cables Ltd; Vindhya Telelinks Ltd (89CF); 8,8 % per Sterlite Technologies Limited; Sterlite Tech Cables Solutions Limited (89CG); 4,4 % per le altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping, elencate nell’allegato I; 2,1 % per le società che hanno collaborato solo all’inchiesta antidumping, elencate nell’allegato II; 4,5 % per tutte le altre importazioni originarie dell’India (C999).
Aggiornamento degli allegati con i produttori esportatori
L’articolo 1 sostituisce l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1135 con gli allegati I e II del presente regolamento. L’allegato I include i produttori esportatori indiani non inseriti nel campione che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia a quella antidumping: Apar Industries Limited (89CK), UM Cables Limited (89CM), ZTT India Private Limited (89CN). L’allegato II include i produttori esportatori indiani non inseriti nel campione che hanno collaborato solo all’inchiesta antidumping: Aksh Optifibre Limited (89CJ), Finolex Cables Limited (89IC), Polycab India Limited (89CL).
Rimborso e sgravio per importi eccedenti
L’articolo 2 prevede il rimborso o lo sgravio di qualsiasi importo cumulativo pagato in eccesso a titolo di dazio antidumping definitivo e dazio compensativo definitivo in base ai regolamenti di esecuzione (UE) 2024/3014 e (UE) 2025/1135 rispetto agli importi corretti stabiliti dal regolamento rettificato. La richiesta deve essere presentata alle autorità doganali nazionali secondo la normativa doganale applicabile.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 12 giugno 2025. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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