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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5653/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000). Bendini contestava in particolare la valutazione del dolo: i giudici del merito avrebbero ritenuto sussistente il dolo eventuale nonostante la ricorrente avesse svolto attività di vigilanza e controlli sulla gestione societaria, avendo quindi elementi di tranquillità circa la regolarità delle operazioni. Secondo la difesa la responsabilità non poteva essere ancorata alla sola carica societaria e la presenza di verifiche avrebbe escluso la rappresentazione lucida del rischio tipica del dolo eventuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi sul piano della valutazione del dolo, richiamando la giurisprudenza che ammette la compatibilità tra la finalità evasiva (dolo specifico) e il dolo eventuale nel reato contestato. Tuttavia, verificata la decorrenza dei termini prescrizionali, la Corte ha accertato che il reato risultava estinto per prescrizione alla data del 5 novembre 2022 e, perciò, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna. Quanto alla confisca, ex art. 578-bis c.p.p., la Corte ha confermato la confisca diretta (in rem) ma ha revocato la confisca per equivalente disposta in primo grado e confermata in appello, ritenendola non applicabile retroattivamente alla condotta commessa anteriormente alla previsione normativa che la rendeva possibile.

Norme richiamate

  • art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000

    Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti richiede la finalità evasiva, ma tale finalità è compatibile con il dolo eventuale: è sufficiente l'accettazione del rischio che la presentazione di dichiarazioni con fatture inesistenti possa determinare l'evasione fiscale.

  • art. 578-bis, codice di procedura penale

    Questa disposizione impone, in caso di estinzione del reato per prescrizione dopo accertamento della responsabilità, la conferma della confisca diretta ma la non applicabilità della confisca per equivalente, ove quest'ultima sia stata prevista in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.

  • art. 200, codice penale

    Consente l'applicazione della confisca diretta anche in caso di accertamento incidentale di responsabilità per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della normativa che prevede la misura, giustificando la conferma della confisca in rem nonostante l'estinzione del reato per prescrizione.

Massime di principio

  • Per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) il dolo specifico (finalità evasiva) è compatibile con il dolo eventuale: l'accettazione del rischio di evadere le imposte può integrare l'elemento soggettivo richiesto.
  • La sola carica societaria e la firma delle dichiarazioni non escludono automaticamente il dolo: elementi fattuali concreti (conoscenza di passaggi intermedi ingiustificati, anticipi di provvista, scarsa o nulla struttura logistica delle 'cartiere', comunicazioni che dimostrano consapevolezza) possono far ritenere la consapevolezza della fittizietà delle operazioni.
  • Verifiche o attività di controllo interne non escludono automaticamente la responsabilità penale quando vi siano elementi che dimostrano consapevolezza o accettazione del rischio; la loro efficacia probatoria va valutata nel complesso del quadro probatorio.
  • L'intervenuta prescrizione estingue il reato e comporta l'annullamento della condanna penale, ma non impedisce automaticamente la conferma della confisca diretta (in rem); la confisca per equivalente invece non è applicabile retroattivamente se la norma che la prevede è successiva alla commissione del reato.
  • In casi analoghi valutare con attenzione: a) prova della consapevolezza o dell'accettazione del rischio da parte dell'amministratore; b) esistenza di flussi anomali e dell'assenza di giustificazioni economiche per le intermediazioni; c) tempistiche processuali rispetto ai termini prescrizionali e conseguenze sulle misure patrimoniali.

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