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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37285/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto un unico motivo deducendo la violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e) e comma 3 c.p.p. e vizio di motivazione. Sosteneva che la Corte d'Appello avesse frainteso la sentenza di primo grado interpretando erroneamente che il Tribunale non avesse disapplicato la recidiva contestata; sulla base di tale presunto fraintendimento la Corte territoriale avrebbe ritenuto che vi fosse un errore nel calcolo della pena e l'avesse quindi aumentata. La difesa ha inoltre rilevato che la sentenza del Tribunale, pur non perfetta nella congruenza tra motivazione e dispositivo, sarebbe abbastanza chiara nell'evidenziare la volontà di escludere la recidiva (anche in considerazione della concessione della sospensione condizionale della pena).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la censura manifestamente infondata e priva di un serio e effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata. I giudici hanno condiviso la ricostruzione della Corte territoriale secondo cui il Tribunale aveva riconosciuto la recidiva e aveva motivato il diniego alla sua disapplicazione (richiamando la gravità del fatto, l'intensità del dolo e la crescita criminosa risultante dal certificato penale). La Corte d'Appello, accogliendo il gravame del P.G., aveva correttamente rideterminato la pena in anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 200 di multa, revocando la sospensione condizionale. Conseguentemente, la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 110, 99, 624, 625, comma primo, nn. 2 e 5, codice penale

    Norme penali richiamate per la qualificazione del fatto e la cornice edittale; la Corte territoriale ha rideterminato la pena in base alla corretta applicazione di tali disposizioni e alla valutazione della recidiva

  • art. 546, comma 1, lett. e) e comma 3, codice di procedura penale

    Norma richiamata dal ricorrente come presunta violata relativamente ai requisiti motivazionali dell'impugnazione; la Cassazione ha ritenuto la censura infondata perché mancava il necessario confronto con le ragioni della decisione impugnata

  • art. 442 c.p.

    Richiamato nel contesto della cornice edittale per la quantificazione della pena (uso nella motivazione della Corte d'Appello di adeguare la pena ai termini di legge)

  • art. 616 codice di procedura penale

    Fondamento giuridico per l'irrogazione della sanzione alla Cassa delle ammende e per la condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile o infondato; la Cassazione ha applicato tale norma disponendo il versamento di euro 3.000,00

Massime di principio

  • Se il Tribunale vuole disapplicare la recidiva, deve farlo con una motivazione chiara e specifica: la mera incongruenza tra dispositivo e motivazione può essere contestata in appello, ma l'esistenza di motivazioni ostative alla disapplicazione (gravità del fatto, intensità del dolo, certificato penale) consente di confermare l'applicazione della recidiva
  • La Corte d'Appello può correggere gli eventuali errori di calcolo della pena o la sua incongruità rispetto alla cornice edittale, soprattutto se sollevato dal Pubblico Ministero; la rideterminazione della pena è lecita quando è adeguatamente motivata
  • Un motivo di ricorso in Cassazione che non affronti seriamente e in modo specifico le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata è destinato a essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza
  • La concessione della sospensione condizionale della pena non è, di per sé sola, prova inequivocabile che il giudice di primo grado abbia inteso escludere la recidiva; occorre leggere la motivazione nel suo insieme
  • Chi propone ricorso deve considerare il rischio di essere condannato alle spese e a pagare somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; è quindi opportuno un accurato filtro di merito prima di proporre il gravame

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