Cassazione Civile, Ordinanza n. 16850/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni 2012-2013, emessi a seguito di indagini finanziarie sui conti correnti riconducibili alla società. L'Ufficio aveva contestato maggiori ricavi non dichiarati, valorizzando movimentazioni bancarie ritenute ingiustificate. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente, con riduzione dell'accertamento per il riconoscimento forfetario di costi pari all'80% dei prelevamenti non giustificati. In appello la CTR ha respinto l'appello principale della contribuente e ha accolto quello incidentale dell'Agenzia, ritenendo: mancante la prova documentale e la riconciliazione delle movimentazioni bancarie; e viziata da ultrapetizione la statuizione della CTP che aveva abbattuto l'imponibile per costi non dedotti dalle parti. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. 600/1973 per mancata considerazione dei costi presunti correlati ai maggiori ricavi; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sul contenuto della sentenza; 3) violazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. 600/1973 perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto non superata la presunzione bancaria e avrebbe omesso di considerare l'incidenza percentuale dei costi presunti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo motivo, perché non attinente al decisum della CTR, che aveva deciso sulla base dell'extrapetizione della CTP e non sulla questione del riconoscimento dei costi presunti; ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo che la motivazione della CTR fosse solo apparente, poiché la ragione della decisione era chiara e intelligibile; ha dichiarato complessivamente inammissibile il terzo motivo, in parte perché diretto a una nuova valutazione dei fatti e in parte perché non pertinente alla decisione impugnata. La Corte ha confermato quindi la legittimità dell'esito di merito e ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori oneri processuali previsti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma non di sollecitare una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro per censurare la nullità della sentenza e i vizi processuali, inclusa la motivazione solo apparente.
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
In tema di accertamenti bancari, prevede una presunzione legale a favore dell'erario sulle movimentazioni non giustificate, superabile dal contribuente con prova analitica contraria.
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
Rileva per la ricostruzione induttiva del reddito d'impresa e per il sindacato sulle componenti positive e negative accertate.
art. 51 d.P.R. n. 633/1972
In materia IVA, prevede una presunzione legale in favore dell'erario per gli accertamenti bancari.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni bancarie legali non richiedono i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.
art. 111 Cost.
La sentenza deve essere motivata in modo tale da rendere percepibile l'iter logico seguito dal giudice.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Richiede che la sentenza del giudice tributario contenga una motivazione idonea a rendere comprensibile la decisione.
art. 132 c.p.c.
Imposta che la sentenza contenga la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Concorre a definire i requisiti della motivazione della sentenza.
art. 274 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non risulta centrale nella ratio decidendi.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di accertamenti bancari, la presunzione legale di maggiori ricavi derivante da movimentazioni non giustificate può essere superata solo con prova contraria analitica e specifica riferita a ciascuna operazione, non con deduzioni generiche.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta di percepire le ragioni della decisione; non basta che la motivazione sia sintetica se l'iter logico è comunque comprensibile.
- Il vizio di ultrapetizione sussiste soltanto se il giudice attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello richiesto, alterando petitum e causa petendi; non ricorre quando il giudice si limita a decidere entro il perimetro del motivo devoluto.
- In materia di accertamento del reddito d'impresa fondato su indagini finanziarie, il contribuente imprenditore può opporre la presunzione contraria dell'esistenza di costi forfetari solo se tale questione sia ritualmente dedotta e compatibile con il decisum impugnato.
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